Riforma concorsi pubblici: Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018

Riforma concorsi pubblici: Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018

In attuazione del D. Lgs. 75/2017, che modifica e integra il T.U. sul pubblico impiego (D. lgs. 165/2001), è stata emanata la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018. Tale regolamento ha recentemente introdotto una serie di disposizioni e linee guida in tema di concorsi pubblici vincolanti per le Amministrazioni statali e valevoli come invito e richiesta di adeguamento anche per le Amministrazioni regionali e locali.

L’art. 6 del suddetto D. lgs., infatti, prevedeva che il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell’Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, dovesse elaborare, “previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia”.

L’applicazione effettiva di quanto stabilito nella direttiva costituirebbe una vera e propria riforma in materia di concorsi pubblici e conseguente reclutamento del personale, costituendo una sorta di recepimento tardivo di quanto maturato negli anni dalla coscienza sociale.

Ogni procedura ha intrinsecamente dei pro e dei contro e le scelte di trasparenza hanno spesso introdotto dei vincoli in tale ambito non facilmente eludibili, tuttavia era lecito attendersi un adeguamento normativo che tentasse di rendere il più possibile meritocratiche e logiche, nonché meno dispendiose, le procedure concorsuali.

Si lamentava comunemente infatti l’estemporaneità dei concorsi, il mancato collegamento tra le Pubbliche Amministrazioni, i criteri di selezione tesi a valorizzare esclusivamente abilità mnemoniche senza alcun tipo di riscontro pratico, l’eccessivo costo per le P.A. di ogni singolo concorso.

Accadeva infatti di frequente che a distanza di brevi periodi si bandissero più concorsi per le medesime posizioni (o per posizioni richiedenti comunque gli stessi requisiti di massima) in enti vicini o addirittura nello stesso.

In tal modo aumentavano esponenzialmente i costi delle procedure, sia per le Pubbliche Amministrazioni in termini strettamente economici, sia per i potenziali concorrenti, sia in termini economici che temporali ed organizzativi, visto che spesso i soggetti interessati alle selezioni erano costretti a scegliere un concorso piuttosto che un altro, viste le notevoli difficoltà di preparazione e svolgimento di più concorsi contemporaneamente. Cosicché nella selezione del personale al criterio meritocratico subentravano o perlomeno si affiancavano altri criteri (opportunità, disponibilità economiche e temporali, fortuna) con l’evidente conseguenza di scegliere raramente chi davvero fosse più <<bravo>>.

Anche perché, come detto, le procedure selettive erano dirette nella maggior parte dei casi ad accertare esclusivamente le conoscenze teoriche dei candidati, che spesso rilevano in minima parte nello svolgimento pratico del lavoro.

Attenzione, è importantissimo avere una solida base teorica, ma è ancor più importante “fare propria” tale base per poter a partire da questa affrontare e risolvere le problematiche pratiche che ogni tipo di lavoro pone quotidianamente. Sciorinare una preparazione mnemonica spesso frutto dello studio <<matto e disperatissimo>> dell’ultimo minuto non garantisce alcunché a livello operativo. Ad esempio, il concorso per magistratura consiste nello svolgimento di tre scritti di stampo esclusivamente teorico e in una prova orale (sempre di stampo teorico) su svariate materie. E benché i magistrati necessitino di una buona preparazione, mi sembra quantomeno riduttivo limitare alla valutazione di quegli aspetti la loro selezione. Parte essenziale del loro lavoro consiste infatti nella capacità di giudizio, di valutazione delle persone, dei documenti e dei fatti; capacità che dovrebbero in qualche modo essere valutate in sede concorsuale.

Tali problematiche sono state tenute in grande considerazione nella direttiva 3 del 24 aprile scorso.

E’ chiaro che ancor più importante del testo della direttiva sarà capire quali saranno le modalità di applicazione della stessa, ma, in attesa di poterne valutare l’operatività, vediamo quali sono le modifiche di maggior impatto:

L’organizzazione delle procedure

“Conviene tuttavia dar conto, sotto il profilo della miglior pratica da perseguire, della tendenza legislativa all’aggregazione delle procedure concorsuali e allo svolgimento dei concorsi unici, quantomeno per i dirigenti e le figure professionali comuni. Sotto questo profilo, rileva innanzitutto la previsione dell’articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che impone alle amministrazioni dello Stato, alle agenzie e agli enti pubblici economici, concorsi pubblici unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni. […] Qualora le posizioni vacanti siano tutte collocate nella medesima regione, il concorso unico può svolgersi in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. In presenza di una chiara programmazione territoriale riferita ad amministrazioni o uffici aventi sede nel relativo territorio che determina una rilevante disponibilità di posti da bandire, si può procedere con i concorsi unici regionali”.

La preselezione

“La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l’obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione. Da questo punto di vista, per esempio, lo svolgimento della preselezione sulla base di domande a risposta multipla, estratte da una banca dati di domande preventivamente pubblicate con l’indicazione delle risposte esatte, privilegia i candidati che hanno il tempo di svolgere uno studio mnemonico, che non necessariamente corrispondono a quelli più preparati e più capaci. Ove si proceda con domande a risposta multipla, occorrerebbe tenere conto che i candidati migliori non sono semplicemente quelli più preparati, perché il concorso serve a valutare non solo la preparazione, ma anche le capacità e le competenze. Le domande, dunque, non dovrebbero essere prevalentemente volte a premiare lo studio mnemonico, ma dovrebbero includere sia quesiti basati sulla preparazione (generale e nelle materie indicate dal bando), sia quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico)”;

I titoli

“Nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che sono già dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e altri titoli. Occorre evitare di escludere di fatto categorie di potenziali candidati meritevoli (in particolare quelli più giovani) attribuendo un peso eccessivo a titoli che essi non possono avere: per evitare questo rischio, si può stabilire un punteggio massimo a determinati titoli, come l’attività lavorativa svolta”

Le prove

“Le prove possono essere teoriche o pratiche, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Le une e le altre, peraltro, devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico. Infatti, le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato … Similmente, le prove pratiche implicano comunque la verifica delle conoscenze del candidato, ma si distinguono dalle prove teoriche perché corrispondono a situazioni nelle quali il candidato si troverà, nello svolgimento delle sue funzioni, nel caso in cui vincesse il concorso. Tra le prove pratiche si possono ipotizzare, in relazione alla materia e al profilo, la redazione di note, di pareri, di atti, di grafici, la soluzione di problemi di calcolo o progettazione, la sintesi di documenti forniti al candidato”.

Di notevole rilievo infine la previsione di un unico portale, il “Portale del Reclutamento”, che consentirà la consultazione in un unico sito di tutte le informazioni relative ai concorsi pubblici.


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