Rilevanza giuridica dell’atto lecito dannoso atipico e diritto all’indennizzo

Rilevanza giuridica dell’atto lecito dannoso atipico e diritto all’indennizzo

La disamina sulla potenziale ammissibilità dell’atto lecito dannoso atipico e sul suo relativo indennizzo impone un corretto inquadramento normativo dell’art. 2041 c.c.

Quest’ultimo, in particolare, cristallizza il principio civilistico secondo il quale tutti gli spostamenti patrimoniali devono necessariamente essere sorretti da una causa meritevole di tutela per l’ordinamento.[1]

Per tali motivi, la norma dispone che chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto ad indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora, invece, l’arricchimento abbia ad oggetto una cosa determinata, la norma sancisce l’obbligo in capo a chi l’ha ricevuta di restituirla in natura.

L’art. 2041 c.c., dunque, disegna l’azione generale di ingiustificato arricchimento che, insieme al contratto (art. 1321 c.c.) ed al fatto illecito (art. 2043 c.c.), costituisce fonte delle obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c.

Il successivo art. 2042 c.c. attribuisce all’ “actio de in rem verso” (art. 2041 c.c.) carattere sussidiario; in tal proposito, va rilevato che autorevole dottrina [2] sottolinea che l’azione di ingiustificato arricchimento, pur essendo una clausola generale, valvola di sfogo del sistema posta a presidio contro le obsolescenze dell’ordinamento, ha carattere suppletivo e non cogente (a differenza del principio di buona fede). La giurisprudenza, dal suo canto, tende ad affermare la sussidiarietà in astratto dell’ “actio de in rem verso” rispetto alle altre azioni giudizialmente esperibili, circoscrivendo ulteriormente l’aria di operatività della norma.

Ciò posto, quando si parla di spostamenti patrimoniali non giustificati si allude, tendenzialmente, a tre ipotesi classiche previste dalla legge: 1) gestione degli affari altrui (c.d. “negotiorum gestio”); 2) pagamento dell’indebito; 3) ingiustificato arricchimento.

Ad esse, tuttavia, se ne affiancano di ulteriori; il riferimento è, in primo luogo, ai casi in cui entrano in gioco i rimedi demolitori (nullità e annullabilità), in forza dei quali il contratto viene caducato aprendo la strada alle restituzioni delle prestazioni già eseguite (che, per l’effetto della caducazione, non risultano più sorrette da alcuna causa giustificatrice); in secondo luogo, emerge la figura del c.d. “atto lecito dannoso” che, pur non essendo previsto in termini generali, è riscontrabile in specifiche ipotesi normative (ad esempio artt. 843 co. 2, 934, 935, 939 c.c.) ed, in proposito, ci si interroga sulla sua ammissibilità anche in assenza di precipui riferimenti legislativi.

Soffermando l’angolo visuale sull’art. 2041, va rilevato che si tratta di un’azione di origini antiche: essa, infatti, affonda le radici nel diritto romano, nel quale era ascritta alle ipotesi di “quasi contratto” (insieme alla “negotiorum gestio”, al pagamento dell’indebito ed alla comunione incidentale) in qualità di fonte delle obbligazioni (al pari di quanto previsto nel nostro ordinamento).

Tre, in particolare, sono i presupposti necessari per l’esperimento della tutela di cui all’art. 2041 c.c.: 1) arricchimento di un soggetto; 2) depauperamento dell’impoverito; 3) assenza di una ragione giustificatrice dello spostamento patrimoniale.

Ad essi, si aggiunge il quarto elemento del nesso di causalità tra arricchimento e depauperamento, che chiude le porte alla rilevanza giuridica di arricchimenti mediati o indiretti, in armonia con il principio di sussidiarietà dell’art. 2041 c.c.

Va sottolineato, infatti, che gli interpreti predicano la sussidiarietà in astratto dell’ “actio de in rem verso” al fine di osteggiarne un ampliamento smisurato (per ragioni di certezza giuridica) e di ribadirne il carattere suppletivo e mai correttivo all’interno del sistema.

Sulla portata applicativa dell’art. 2041 c.c., va rilevato che gli interpreti si sono interrogati in ordine alla sua operatività nel caso in cui l’arricchimento sia imposto da una delle parti coinvolte.

La “vexata quaestio” intercetta, invero, il principio di intangibilità della sfera giuridica altrui, di cui sono emblematici gli istituti del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333 c.c.), del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), delle promesse unilaterali (art. 1987 c.c.) e delle liberalità dirette ed indirette (artt. 796 e 809 c.c.).

Si tratta, in particolare, di schemi negoziali connotati da uno spostamento patrimoniale unilaterale perfezionabile solo con il consenso del beneficiario; laddove quest’ultimo non sia contemplato, come avviene nel caso delle promesse di cui all’art. 1897 c.c., il legislatore prevede un particolare meccanismo procedurale ostativo all’ammissibilità di negozi atipici.

La “ratio” della disciplina dei negozi unilaterali risponde all’esigenza di tutelare il principio di sovranità della propria sfera giuridica e di intangibilità di quest’ultima ad opera di ingerenze esterne.

Alla luce di quanto detto, in assenza di specifici riferimenti normativi, la giurisprudenza tende ad ammettere l’arricchimento per iniziativa dell’impoverito in presenza di tre requisiti: 1) “acceptio” dell’interessato; 2) buona fede dell’impoverito; 3) incontrovertibile beneficio.

Taluni, tuttavia, ponendo l’accento sulla necessaria accettazione della controparte, paventano il carattere contrattuale della vicenda, ascrivendolo all’alveo delle donazioni indirette; ragionando in questi termini, tuttavia, dovrebbe escludersi il diritto all’indennizzo e, di conseguenza, l’operatività dell’art. 2041 c.c.

Per quanto concerne, invece, l’arricchimento imposto per iniziativa dell’arricchito (il cui emblema è l’utilizzazione del bene altrui[3]), gli interpreti ammettono, in astratto, l’esperibilità dell’ “actio de in rem verso”; tuttavia, deve considerarsi che, se l’utilizzo del bene altrui è abusivo e sorretto da dolo o colpa, rischia di configurarsi un’ipotesi di illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c. che darebbe la stura ad un vero e proprio risarcimento del danno (sottoposto ai principi di integralità, effettività ed indifferenza).

Orbene, dall’analisi dell’art. 2041 c.c. emerge la volontà legislativa di apprestare un rimedio contro gli arricchimenti conseguiti a danno altrui. Nondimeno, viene in rilievo una logica redistributiva, volta a riequilibrare determinati spostamenti patrimoniali.

Sul punto, sono icastiche, nel sistema, una serie di norme che disciplinano la figura dell’atto lecito dannoso.

Si tratta, in particolare, di ipotesi in cui il pregiudizio non deriva da un atto “contra ius”, contrastante con l’ordinamento giuridico, ma da un comportamento “secundum ius”, ancorchè fonte di un danno.
In questi casi, dunque, la legge appresta la tutela dell’azione dell’ingiustificato arricchimento, al fine di fornire una più corretta allocazione delle risorse ed, in particolare, del pregiudizio, traslandolo, almeno in parte, dal danneggiato al danneggiante.

La responsabilità da atto lecito, infatti, presupponendo, di norma, un sacrificio e non un danno (secondo gli schemi contemplati dall’art. 1223 c.c), dà vita ad un’obbligazione avente natura indennitaria, finalizzata a riparare il pregiudizio, ma non in maniera integrale.

Ciò posto, non esistendo un principio generale che prescriva di indennizzare i sacrifici patiti ed essendo sempre necessario l’intervento legislativo sul punto, ci si è chiesti se sia possibile assegnare all’art. 2041 c.c. portata generale, consentendo il diritto all’indennizzo anche in ipotesi atipiche.

Dottrina tradizionale ha sempre negato l’estensione dell’azione di ingiustificato arricchimento alle ipotesi non previste dalla legge, in primo luogo, sostenendo la necessaria tipicità dell’atto lecito dannoso (a differenza della ontologica atipicità del fatto illecito) ed, in secondo luogo, sottolineando il carattere meramente sussidiario e non correttivo dell’art. 2041 c.c..

La giurisprudenza, invece, ha nel tempo mostrato aperture in tal senso, sfociate definitivamente nella sentenza n. 25292/15, con cui la Corte di Cassazione ha rivoluzionato le ricostruzioni ermeneutiche prospettate in precedenza.

Le conclusioni formulate dalla Suprema Corte si incentrano sulla creazione di una nuova categoria giuridica, derivante dall’atto lecito dannoso, individuabile nell’atto lecito dannoso “atipico”, servendosi della formula aperta contenuta nell’art. 1173 c.c. in tema di fonti delle obbligazioni, includenti “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”.

Considerando l’art. 2041 c.c. in termini di clausola generale, a fronte di un atto senz’altro lecito ma certamente dannoso e in assenza di un’espressa previsione di legge, la Corte rinviene nell’applicazione in via analogica del principio di giustizia distributiva lo strumento per riconoscere l’obbligo di indennizzo.

I giudici di legittimità, in particolare, precisano che il principio rinviene il proprio fondamento nella protezione della proprietà privata (artt. 42 Cost. e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, emendato dal Protocollo n. 11) e nel precetto di cui all’art. 2041 c.c., il quale, assurgendo a clausola generale, si oppone agli spostamenti patrimoniali acausali, costituenti un ingiustificato arricchimento di un soggetto a danno di un altro.

La Corte di Cassazione, in definitiva, rimarca che l’espressione “ordinamento giuridico”, che accompagna il riferimento alla terza specie di fonti delle obbligazioni discendenti “da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico” (art. 1173 c.c.), non si risolve in una mera indicazione riassuntiva di un elenco chiuso costituito da tutte le altre fonti (diverse dal contratto o dal fatto illecito) espressamente disciplinate dal legislatore.

Al contrario, la disposizione in commento consente un’apertura all’analogia, ammettendo che talune fattispecie, ulteriori rispetto a quelle nominativamente contemplate dalla legge, possano ritenersi idonee alla produzione di obbligazioni alla luce dei principi e dei criteri desumibili dall’ordinamento, considerato nella sua interezza e nella sua evoluzione.

 

                                                                                                                                                                     

 

 


[1] Tuttavia, va rilevato che l’ordinamento riconosce negozi dotati di astrazione causale o di una “causa debole”; rispettivamente i titoli di credito, per i quali si parla di “astrazione causale processuale” e le donazioni, la cui causa debole è bilanciata da una “forma forte”.
[2] Trabucchi.
[3] Ad esempio l’intrusione nelle case vuote che diventano locazioni gratuite a vita o per un ampio lasso temporale.

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Fiorella Todisco

Abilitata alla professione forense da febbraio 2020.

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