Rimborso delle spese forfettarie: novità con la sentenza n. 9385/19 della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9385 depositata il 4 aprile 2019, si è espressa in merito alla misura del rimborso delle spese forfettarie sottolineando come la normativa vigente (art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55) indichi una somma – di natura forfettaria – per tale rimborso, di regola pari al 15% del compenso totale per la prestazione.
Questa percentuale deve essere rispettata anche qualora il giudice non dia indicazioni precise, infatti si tratta di un rimborso dovuto automaticamente anche in assenza di istanze dedicate. Secondo la Cassazione, infatti “la legge ha affidato alla fonte subordinata la disciplina della fissazione della “misura massima” del rimborso delle spese forfettarie – cioè delle spese di solito sostenute durante una causa dal difensore, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sicché il loro rimborso è dovuto anche senza la prova degli esborsi, secondo una misura predeterminata dalla legge, spettante automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest’ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente”.
Pertanto, deve ritenersi, che affermare come “dovuta … una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione” vada a significare, a un tempo, aver fissato il massimo percentuale del rimborso (appunto nel 15%) e aver stabilito che “di regola”, come detto, e quindi anche quando nulla si dica nel provvedimento di liquidazione, spetti tale massimo, derogabile solo in peius con apposita motivazione”.
In conclusione, solo il giudice può stabilire una diversa soglia relativa al rimborso delle spese legati motivandone la decisione. Specificatamente, all’avvocato spetta automaticamente il rimborso del 15% delle spese legali sostenute, rimettendo al solo giudice l’eventuale riduzione dello stesso.
Difatti, in virtù della natura costitutiva stessa della sentenza, la cassazione sancisce il principio di diritto per cui il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga alcuna statuizione circa la debenza o anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ne diviene titolo – quindi de plano – per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice.
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Luigi Piero Martina (Lecce, 1992).
Laureato con 110 e lode in Giurisprudenza (con qualifica Summa cum Laude) presso la Pontificia Università Lateranense, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea a carattere sperimentale.
Laureato con il massimo dei voti in Operatore Giuridico di Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea in materia di contrattualistica pubblica.
Laureando in materie economiche e Avvocato Comunitario.
Dipendente del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Ex Segretario e Tesoriere dell’Associazione Internazionale Lateranense della Pontificia Università Lateranense ed ex Consulente Professionale presso la Fondazione “Civitas Lateranensis” .
Ex Consulente Professionale presso la Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee della Pontificia Università Lateranense.
Autore scientifico ed ex Tutor Accademico presso la succitata università.
Componente dell'Osservatorio di Studi sulla Dualità di Genere della Pontificia Università Lateranense.
Membro del Gruppo Interdisciplinare di Ricerca in Neurobietica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Responsabile Qualità Accademica della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti.
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