Rimozione o spostamento cavi elettrici sulla facciata di un immobile

Rimozione o spostamento cavi elettrici sulla facciata di un immobile

Lavori di restauro sulla facciata di un immobile e obbligo allo spostamento o alla rimozione di cavi elettrici da parte dell’esercente della servitù di elettrodotto.

Quando si acquista un immobile e vi è la necessità di procedere a lavori di restauro sulla facciata quest’ultimi possono essere intralciati da un groviglio di cavi elettrici collocati sulla stessa da parte dell’esercente della servitù di elettrodotto.

Come si costituisce la servitù per il passaggio dei cavi elettrici su un bene immobile di proprietà privata?

Preliminarmente, occorre partire dalla norma generale contenuta nel codice civile all’art 1056 rubricato  “il passaggio di condutture elettriche” secondo il quale “ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”.

L’art 1056 c.c. disciplina una delle servitù coattive (art 1032 c.c.), cioè la servitù di elettrodotto che consente il passaggio di conduttori elettrici sull’immobile altrui ed è imposta anche contro la volontà del proprietario dell’immobile stante l’importanza dell’interesse perseguito.

La normativa di settore, a cui fa riferimento l’art 1056 c.c. è rappresentata dal r.d. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici).

L’art 119 r.d. n. 1775 del 1993 stabilisce che la servitù da elettrodotto si costituisce a seguito di un provvedimento autorizzativo della pubblica amministrazione.

La servitù di elettrodotto può costituirsi anche per usucapione, nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto (Cass. n. 3430/1988; n. 3153/1998).

Oltre a ciò la normativa di settore posta dal r.d. n. 1755 del 1993 non può impedire l’applicazione della norma previste dal codice civile all’art 1032 c.c. concernente la modalità di acquisto della servitù coattiva.

L’art 1032 c.c. statuisce che, quando in forza della legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la  costituzione di una servitù, questa può costituirsi mediante contratto tra le parti. In mancanza di contratto essa è costituita con sentenza.

La servitù di elettrodotto: quali facoltà conferisce all’esercente della servitù di elettrodotto?

L’art 121 r.d. n. 1755/1933 stabilisce le seguenti facoltà:

-collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all’esercizio delle condutture;

– infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all’esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall’esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l’incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.

Da tale servitù  invece sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti.

Quali sono gli obblighi a cui è tenuto l’esercente della servitù di elettrodotto?

L’art 121 r.d. n. 1775/1933 statuisce che il fornitore di energia elettrica ha l’obbligo di tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti.

Inoltre l’impianto e l’esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente.

Quali sono gli obblighi a cui è tenuto il proprietario dell’immobile sul quale vengono installati i fili elettrici?

L’imposizione della servitù di elettrodotto determina in capo al proprietario l’obbligo  di non diminuire in alcun modo l’uso della servitù o renderlo più incomodo.

Il proprietario di un bene immobile che intende effettuare lavori di restauro sulla facciata  può chiedere lo spostamento o la rimozione dei cavi elettrici?

Per rispondere a tale quesito, occorre esaminare l’art 1068 c.c. unitamente all’art 122 comma 4 del r.d. n. 1775 del 1993

L’art 1068 c.c. è applicabile sia alle servitù volontarie sia alle servitù coattive, il quale stabilisce che il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in un luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.

Tuttavia, è ammissibile il trasferimento della servitù in un luogo diverso  al verificarsi di due condizioni: la maggiore gravosità nei confronti del fondo servente; la messa a disposizione al titolare del fondo dominante di un luogo altrettanto comodo per l’esercizio dei suoi diritti.

L’art. 122 comma 4 del r.d. n. 1775/1933, invece attribuisce al proprietario, che intende realizzare sul fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, il diritto di ottenere la rimozione o lo spostamento dei cavi elettrici a spese dell’ente gestore, a meno che al momento della costituzione della servitù sia intervenuta un diverso accordo tra le parti.

In tali casi il proprietario deve offrire all’esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all’esercizio della servitù.

L’art 122 comma 4 del r.d. n. 1175/1993, a differenza dell’art 1068 c.c., conferisce sempre al proprietario del fondo servente il diritto di trasferire la servitù in un luogo diverso da quello costituito da parte del proprietario dell’immobile e, non è richiesto il requisito della maggiore gravosità nei confronti del fondo servente.

Orbene, viene sancito da una parte l’obbligo di rimozione o spostamento a carico dell’ente gestore del sevizio, dall’altro lato la facoltà in capo al proprietario dell’immobile di eseguire innovazioni, costruzioni o impianti  nella rispettiva proprietà, senza condizionare l’esercizio di detta facoltà ad un sindacato di necessità o di opportunità.

Pertanto, nella norma si fa riferimento esclusivamente a “qualunque innovazione, costruzione o impianto” senza specificare le particolari qualità o caratteristiche degli interventi che il proprietario dell’immobile intende eseguire (Cass. n. 4339/1998).

Tale articolo risulta applicabile non solo nell’ipotesi di costituzione della servitù di elettrodotto disciplinata dal r.d. n. 1775/1993 cioè in forza di uno dei titoli indicati ( convenzione, sentenza, provvedimento amministrativo) ma anche nell’ipotesi di servitù acquisita per usucapione.

A chi spetta il pagamento delle spese per lo spostamento o la rimozione dei cavi elettrici?

Il pagamento delle spese per lo spostamento o la rimozione dei cavi elettrici spetta all’esercente della servitù di elettrodotto.

Inoltre, l’esercente della servitù di elettrodotto spesso chiede degli esborsi pecuniari non dovuti al proprietario dell’immobile che intende eseguire qualunque innovazione, costruzione o impianto, per lo spostamento o la rimozione dei cavi elettrici.

Il proprietario dell’immobile potrà agire in giudizio nei confronti dell’Enel, invocando l’art 2033 c.c., rubricato “indebito oggettivo” ai sensi del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato (Trib. di Paola, Sez. Civ., n. 21913/2019; Trib. di Lecce, n. 93/2019).


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Avv. Floriana Similia

L'Avv. Floriana Similia ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza con votazione 110/110 con lode, discutendo una tesi dal titolo "La motivazione della sentenza nell'ordinamento italiano e canonico: profili comparatistici". Abilitata all'esercizio della professione forense di Avvocato ed iscritta nell'albo del Foro di Enna. In particolare si occupa di diritto del lavoro, societario, famiglia, tributario, successioni, recupero crediti, esecuzioni, responsabilità medica, sinistri stradali, sfratti, assistenza giudiziale ed extra giudiziale. Ha partecipato alle udienze e alle camere di consiglio civili e penali nonché si è occupata della redazione dei provvedimenti giudiziali come stagista ex art. 73 D.L. 69/2013 con esito positivo presso il Tribunale di Caltanissetta.

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