Risarcimento danni al terzo trasportato nei sinistri coinvolgenti un veicolo

Risarcimento danni al terzo trasportato nei sinistri coinvolgenti un veicolo

Com’è noto, la responsabilità nella causazione di un sinistro stradale fa sorgere in capo al danneggiante l’obbligo di risarcire il danno; la suddetta obbligazione risarcitoria trova, infatti, fondamento nell’art. 2043 c.c., norma cardine in materia di responsabilità extracontrattuale, nonché nell’art. 2054 c.c., che fa riferimento specificatamente ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli.

Il diritto al risarcimento dei danni subiti può esser fatto valere non soltanto dal danneggiato, conducente di uno dei veicoli coinvolti, ma anche dal terzo trasportato, ossia dalla persona, diversa dal conducente, che si trovava a bordo di uno dei veicoli coinvolti al momento del sinistro.

Ciò posto, diverse sono le azioni esperibili dai citati soggetti.

Innanzitutto, entrambi potranno esperire l’azione risarcitoria ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente responsabile del sinistro, seppur con talune differenze; e invero, qualora l’azione venga proposta dal danneggiato, egli, secondo le tradizionali regole di riparto dell’onere probatorio, deve dar prova del verificarsi del sinistro, del danno, del nesso causale tra questi nonché della prevalente responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, al fine di superare la presunzione di concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti di cui all’art. 2054 c. 2 c.c.; diversamente, nell’ipotesi in cui l’azione sia esperita dal terzo trasportato, opera, ai sensi del primo comma della disposizione in esame, una presunzione di responsabilità a carico del conducente, con la conseguenza che al terzo sarà riconosciuto il diritto al risarcimento, salvo che il conducente convenuto provi “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Accanto alla disciplina codicistica, ulteriori azioni sono previste dal decreto legislativo n. 209/2005, c.d. Codice delle Assicurazioni Private.

In particolare, per quel che riguarda la tutela azionabile dal danneggiato, la suddetta normativa prevede due strumenti: l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, disciplinata dagli artt. 144, 145 c. 1 e 148, e l’azione del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa, disciplinata dagli artt. 145 c. 2, 149 e 150.

Con riferimento, invece, al terzo trasportato, che abbia riportato danni in conseguenza del sinistro, il Codice delle Assicurazioni contempla all’art. 141 uno strumento specifico, che consente al terzo di rivolgersi all’impresa assicuratrice del veicolo su cui viaggiava e di ottenere il risarcimento dei danni subiti “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, fermo restando l’onere di dimostrare il danno e il trasporto a bordo di uno dei veicoli incidentati.

Proprio in tema di azione di risarcimento esperita dal terzo trasportato ex art. 141 Cod. Ass. si è pronunciata la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, che nella sentenza n. 25033 del 7 maggio 2019 ha analizzato la particolare fattispecie di sinistro stradale coinvolgente un solo veicolo.

La vicenda trae origine da un ricorso proposto dal terzo trasportato a bordo di un motoveicolo nei confronti della compagnia assicurativa e del proprietario dello stesso; nella specie, il ricorrente lamentava di aver patito dei danni in conseguenza della caduta al suolo del mezzo, chiedendone il risarcimento. A fronte di una specifica eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta, il Giudice di Pace e il Tribunale dichiaravano inammissibile la domanda, ritenendo non applicabile l’art. 141 Cod. Ass. nel caso sottoposto al loro esame, avente a oggetto un sinistro non implicante uno scontro tra due o più veicoli, ma riguardante un solo veicolo.

Avverso la sentenza del Tribunale proponeva ricorso per Cassazione il terzo, ponendo a fondamento dello stesso due motivi:

–  la “violazione e/o falsa applicazione dell’art.141 cod. assicurazioni, nonché dell’art. 111, comma 1, Cost.” per avere il giudice di secondo grado ritenuto che ai fini dell’applicazione del citato art. 141 sia necessario il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, essendo, invece, ad avviso del ricorrente, necessaria e sufficiente la sola condizione del trasporto;

– la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.” per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto che si fosse formato un giudicato implicito sulla qualificazione della domanda e, di conseguenza, considerato quest’ultima proposta esclusivamente ai sensi dell’art. 141 Cod. Ass. e non alternativamente, sulla base di tale disposizione ma anche dell’art. 2054 c.c., per come sostenuto dal ricorrente.

A seguito di un’attenta analisi dei motivi, la Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso, rigettando il primo motivo e ritenendo, invece, fondato il secondo.

Con riferimento alla prima questione sottoposta al suo esame, ossia la necessità o meno del coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro per l’applicazione dell’art. 141 Cod. Ass., essa dapprima richiama taluni precedenti giurisprudenziali, evidenziandone, tuttavia, la parziale difformità rispetto al caso in esame; successivamente, si sofferma su diversi elementi che fanno propendere verso una soluzione in senso affermativo.

Uno di questi è rappresentato dalla formulazione letterale della disposizione in esame; difatti, il primo comma della stessa prevede la risarcibilità del danno subito dal terzo “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, lasciando intendere, dunque, che il coinvolgimento di almeno due veicoli sia condizione necessaria per l’operatività della norma.

Altro elemento è dato dal fatto che la semplificazione probatoria operante in favore del terzo trasportato che promuova azione di risarcimento ex art. 141 Cod. Ass. trova la sua ragion d’essere nelle ipotesi di sinistri coinvolgenti almeno due veicoli; è proprio in questi casi, infatti, che l’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro potrebbe ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del terzo, mentre analogo rischio non sorge nei casi in cui vi sia un solo veicolo coinvolto nel sinistro.

Concluso, dunque, che per l’applicazione dell’art. 141 Cod. Ass. è necessario il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli, la Corte specifica che non è, invece, indispensabile la collisione tra gli stessi, potendo la norma trovare applicazione anche in assenza di un urto (si pensi alle ipotesi in cui il conducente di un veicolo, al fine di evitare un impatto con un altro veicolo, effettui una brusca manovra, provocando così un danno al terzo trasportato).

È opportuno precisare che nelle ipotesi di sinistro stradale coinvolgente un solo veicolo il terzo trasportato, pur non potendo esercitare l’azione ex art. 141 Cod. Ass. per le ragioni esposte, non rimane sprovvisto di tutela, in quanto egli può sempre ricorrere al dettato di cui all’art. 2054 c. 1 c.c., che “esprime […] principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto”.

Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, la Corte evidenzia che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado era rivolto sia alla compagnia assicurativa del motoveicolo sia alla proprietaria dello stesso, ritenendo che mentre la domanda nei confronti dell’impresa di assicurazione deve considerarsi proposta ex art. 141 Cod. Ass., lo stesso non può dirsi con riferimento a quella nei confronti della proprietaria del mezzo, che, in mancanza di specificazione, deve considerarsi formulata almeno ai sensi dell’art. 2043 c.c.

In ragione di ciò, la Corte reputa che i giudici dei precedenti gradi di giudizio, omettendo di pronunciarsi su quest’ultima domanda e limitandosi a dichiarare inammissibile quella proposta ex art. 141 Cod. Ass., abbiano effettivamente violato, per come sostenuto dal ricorrente, l’art. 112 c.p.c., recante il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Tale conclusione conduce all’accoglimento del secondo motivo di ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per la decisione nel merito relativamente alla domanda proposta nei confronti della proprietaria del motoveicolo.


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