Risarcimento danni da vaccini non obbligatori, Cass. n. 27101/2018

Risarcimento danni da vaccini non obbligatori, Cass. n. 27101/2018

In materia di “vaccini obbligatori” si deve far riferimento alla recente legge n° 119/2017. L’art. 1 di detta legge, innanzitutto, dispone: “1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 1. a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; g) soppressa; h) soppressa; i) soppressa; l) soppressa; m) soppressa; n) soppressa. 1-bis. Agli stessi fini di cui al comma l, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella”.

Un aspetto che, in questa sede, si ritiene di dover evidenziare è quello relativo alle “controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci”. E ciò anche alla luce della recente Sent. Cass., 27101/2018 che fa chiarezza proprio sugli indennizzi da danni derivanti da vaccini non obbligatori.

L’art. 5-bis della l. 119/2017 dispone: “l. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario l’AlFA. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Della stessa legge va menzionato, in questo contesto, anche l’art. 5-quater: “Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell’articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica”.

Nello specifico la legge n° 210/1992 prevede un termine triennale di decadenza: “I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno” (art. 3, comma 1).

Ed è proprio questo che ha ribadito la Corte di Cassazione: il termine per presentare domanda per ottenere l’indennizzo per danni derivanti da vaccino antipolio (più nello specifico in riferimento al caso in esame) è quello di tre anni e decorre da quando si è venuti a conoscenza del danno, richiamando proprio l’art. 5-quater su menzionato.

E’ necessario, quindi, la consapevolezza dell’esistenza di una patologia causata dalla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato in una delle infermità classificate.

Nel caso di specie, la Corte si è espressa sulla domanda proposta da una donna per ottenere l’indennizzo, previsto dall’art. 1 della legge n° 210/1992 (“1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge. 2. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. 3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. 4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie”), in quanto rimasta danneggiata in modo irreversibile dalla vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria.

Il Ministero della Salute ha fatto ricorso alla Cassazione contestando proprio la tempestività della domanda ed evidenziando che la richiedente era seguita fin dall’infanzia da un centro specializzato, all’esito di una diagnosi di paralisi infantile e che per tale motivo avrebbe potuto ricevere dallo stesso centro tutte le informazioni e segnalazioni in ordine ad eventuali verifiche.

La Corte territoriale aveva ritenuto la domanda tempestiva in quanto solo nel 2009 era stata accertato il nesso di causalità tra patologia e vaccinazione, precisando che è stato rispettato anche il termine di decadenza introdotto dall’art. 3, terzo comma, legge n° 362/1999 (“L’indennizzo di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”). Tra i motivi della decisione si legge: “Il Ministero ricorrente deduce, con il ricorso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 362 del 1999, per avere la Corte territoriale ritenuto tempestiva la domanda proposta per il beneficio richiesto, trascurando di considerare l’applicabilità, nella specie, del termine speciale fissato dalla predetta legge n.362 (quadriennale, di decadenza) inutilmente decorso nei quattro anni dall’entrata in vigore della legge n.362; assume che, pur volendo ancorare la decorrenza del termine alla conoscenza o conoscibilità del nesso causale, la richiedente, seguita fin dall’infanzia, all’esito della diagnosi di paralisi infantile, da uno centro specializzato, ben avrebbe potuto ricevere dal predetto centro segnalazioni ed informazioni in ordine ad eventuali verifiche, come doveroso in base ad una buona pratica medica; rilevava, infine, che anche alla stregua del termine triennale ex legge n.210 del 1992 la domanda doveva considerarsi intempestiva”.

Gli Ermellini hanno, poi, richiamato testualmente una sentenza della Corte Costituzionale, la n° 27/1998, nella parte in cui è disposto: “e il diritto costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrifico della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà, previsto dall’art. 2 della Costituzione, impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno”. Si legge espressamente: “Difatti, proprio in riferimento alla vaccinazione antipoliomielitica della quale si discute in causa, la Corte Costituzionale, con la già richiamata sentenza n. 27 del 1998, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione, l’art. 1, comma 1, della citata legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, in favore dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695, recante «Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica»”.

La Cassazione fa, inoltre, proprie anche le conclusioni tratte sempre dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 268/2017: è stata ribadita la non differenza tra trattamenti obbligatori e trattamenti raccomandati, essendo la salute un interesse obiettivo della collettività.

Della sentenza è da evidenziare anche la parte in cui è dichiarato: “La sentenza impugnata è, pertanto, immune da censure, corretta la motivazione alla stregua dello jus superveniens, nel senso del riconoscimento del diritto all’indennizzo alla stregua della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, tenuto conto dell’art.5-quater del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, con legge 31 luglio 2017, n. 119, con applicazione del termine triennale, per la proposizione della domanda, previsto dall’art.3, comma 1, della legge n. 210 del 1992”.

In conclusione, sulla base della legge n° 119/2017, va riconosciuta tutela per ottenere l’indennizzo a tutti coloro che sono danneggiati dalla vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria.


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