Risarcimento danni in caso di incidente sciistico
Negli ultimi anni l’attività sciistica si è rivelata uno degli sport più ambiti, divenendo così un fenomeno turistico/sportivo di massa, meritevole d’interesse, soprattutto per gli eventi funesti che possono interessare i mal capitati seguaci.
Pur non potendosi giuridicamente considerare come uno “sport pericoloso”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2050 del codice civile (secondo la più recente giurisprudenza), tale attività si caratterizza per la molteplicità dei rischi che comporta, il più delle volte legati alla condotta tenuta dagli sciatori sulle piste.
Ogni sciatore è sempre tenuto, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore (L. 363/2003 ed il “decalogo dello sciatore”) a tenere un comportamento prudente e diligente sulle piste, ad indossare (per i minori di 14 anni) il casco da sci o il casco da snowboard, al fine di non arrecare danni a se stessi ed agli altri, evitando in questo modo di incorrere in responsabilità.
Risarcimento danni incidente sciistico: di chi è la responsabilità?
Nello svolgimento della pratica sciistica, gli eventi dannosi nei quali si può rimanere coinvolti, al di là delle più comuni cadute accidentali, possono ricondursi a condotte, qualificabili (a seconda del rilievo penale o civile che assumono) o come reato o come illecito civile ed addebitabili o:
– al gestore dell’impianto;
– al maestro/alla scuola di scii;
– ad un altro sciatore.
Risarcimento danni incidente sciistico: casi configurabili
Lo scontro maldestro tra sciatori è l’evento più frequente di incidente sulla neve e, qualora sia riconducibile alla negligenza, impudenza ed imperizia di uno dei soggetti coinvolti, chi ne subisce le conseguenza dannose potrà attivarsi al fine di tutelare giuridicamente i propri diritti ed ottenere il risarcimento del danno per le lesioni eventualmente subite, a causa dell’incidente sciistico.
Sul punto è importante ricordare come l’art. 19 della L. 363/2003 (Legge Nazionale sulla Sicurezza in Montagna), nel richiamare l’art. 2054 c.c., in materia di incidenti stradali, riconosce sussistente il concorso di colpa, fino a prova contraria, anche alle ipotesi di scontro tra sciatori. Entrambi gli sciatori coinvolti nell’incidente, saranno quindi, inizialmente, ritenuti colpevoli in eguale misura per l’accaduto.
In casi simili, non sarà facile capire chi è il colpevole e chi il danneggiato. Ciascuno degli sciatori coinvolti potrà fornire elementi idonei a provare l’esclusiva responsabilità dell’altro nella causazione dell’evento dannoso o, diversamente, il caso fortuito.
Risarcimento danni incidente sciistico in ambito civilistico
Secondo l’art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Ovvero, chi subisce danni a seguito di un incidente sciistico, originatosi per colpa esclusiva di altro sciatore, ha diritto ad essere risarcito dei danni patrimoniali (spese mediche, di cura, di attrezzature…) e non patrimoniali (lesioni psico-fisiche, danni morali.…) subiti.
Qualora il responsabile fosse coperto da polizza assicurativa verso terzi, sarà quest’ultima a pagare i danni causati dal proprio assicurato e a risarcire il danneggiato. Diversamente, sarà il responsabile dell’incidente ad adempiere all’obbligo di risarcimento dei danni per incidente sciistico. Sarà utile a tutti gli sciatori, al momento di acquistare lo skipass, informarsi con il gestore dell’impianto, sulle specifiche condizioni offerte dall’assicurazione sci e dall’assicurazione giornaliera.
Risarcimento danni incidente sciistico in ambito penale
Diversi sono i reati che possono configurarsi a seguito di incidente sciistico:
– omicidio colposo, procedibile d’ufficio;
– omissione di soccorso;
– lesioni personali colpose, procedibile a querela della persona offesa.
Il reato di lesioni colpose, disciplinato dall’articolo 590 c.p., implica che la vittima del sinistro sporga querela entro tre mesi dal fatto che ha determinato il danno, al fine di consentire che vengano avviate le indagini penali volte ad accertare se il reato sia o meno configurabile. La persona offesa dal reato potrà costituirsi parte civile nel processo penale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Indipendentemente dall’accertamento penale, il danneggiato potrà comunque avviare un’azione civile, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Competente a decidere, tanto in sede penale quanto in sede civile è sempre il Tribunale del luogo in cui l’incidente si è verificato.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università.
Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi.
Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring.
Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.
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