Risarcimento danno da malattia professionale per i contagiati dal coronavirus

Risarcimento danno da malattia professionale per i contagiati dal coronavirus

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha iniziato ad istruire pratiche per il risarcimento danno di quanti hanno contratto il coronavirus in occasione della propria attività lavorativa.

Difatti il Decreto Cura Italia, ha riconosciuto il coronavirus come malattia professionale.

Pertanto, le categorie interessate sono costituite da tutti coloro che hanno continuato a lavorare durante l’epidemia.

Presupposto indefettibile del risarcimento è la sussistenza del nesso di causalità, ossia la prova che, effettivamente, il virus è stato contratto nell’espletamento dell’attività lavorativa. A tal proposito l’Inail dispone una propria istruttoria amministrativa, caratterizzata da indagini, ispezioni nelle aziende ed accertamenti medico legali, al fine di accertare che il risarcimento sia dovuto.

Pertanto medici, infermieri, operatori sanitari, personale degli uffici e coloro che lavorano in genere a contatto con il pubblico, potranno avanzare una pratica risarcitoria in tal senso.

Naturalmente, il risarcimento danno spetterà qualora si provi che il virus è stato contratto sul posto di lavoro, nello svolgimento dell’attività lavorativa, o comunque durante lo spostamento casa-lavoro.

Pertanto, per taluni si procederà per ottenere il risarcimento per malattia, per altri per morte da e sul lavoro.

In quest’ultimo caso, la legittimazione all’azione e il relativo risarcimento spetterà ai familiari delle vittime.

L’Inail ha chiarito che la maggior parte delle richieste presentate sino ad oggi, ha riguardato chi ha contratto il virus sul posto di lavoro.

Pochi sono quelli che hanno fatto richiesta per malattia contratta in itinere, cioè nel percorso per arrivarvi e quello contrario. Si tratterebbe ad esempio di coloro che si recavano a lavoro con il treno, attraversando zone ad alto rischio.

In caso di contagio da COVID-19 di un dipendente vi è una astratta possibilità per il datore di lavoro di incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.) – aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche – qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore.

E’ opportuno che i datori di lavoro, fermo il rispetto delle norme cogenti predisposte dalle Autorità in materia di dotazione e messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale, provvedano ad aggiornare il Documento dei Valutazione dei Rischi attraverso la profilazione del rischio del contagio da COVID-19 e l’elencazione delle misure di tutela ed attenuazione del rischio.

In alternativa, i datori di lavoro sono comunque chiamati ad integrare e rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche mediante la predisposizione di piani di intervento specifici redatti in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione istituito ai sensi dell’art. 31 e ss. D. Lgs. 81/2008 e con il Medico Competente nominato ai sensi dell’art. 38 e ss. D. Lgs. 81/2008.

In queste ipotesi dovrebbe essere dimostrato in ogni caso che il contagio sia avvenuto nell’ambiente di lavoro – e non, ad esempio, presso il proprio domicilio o, ancora, nell’ambito della propria vita privata o sociale – ed a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.

A questo proposito, la colpa specifica del datore di lavoro potrebbe essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e, in particolare, dell’art. 18 che, tra gli altri, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di:

– fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il Medico Competente;

– richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

– adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

– informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia di protezione;

– astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un rischio grave e immediato.

In caso di accertamento della responsabilità del datore di lavoro, lo stesso potrà essere chiamato a risarcire il c.d. danno differenziale, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’ Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro in conseguenza di una sua specifica responsabilità.

Infatti, le prestazioni erogate dall’assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.


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