Risarcimento del danno per sinistro “da buca stradale”: la responsabilità dei Comuni

Risarcimento del danno per sinistro “da buca stradale”: la responsabilità dei Comuni

Un’ipotesi molto frequente di sinistro stradale è, senza ombra di dubbio, quella relativa alla caduta di persone, ciclisti automobili ed altri mezzi di locomozione sul manto stradale sconnesso per la presenza di buche e in stato di omessa e/o cattiva manutenzione.

Con ordinanza del 13/03/2018, n. 6034, la Corte di Cassazione fa il punto sull’attualissima questione del risarcimento del danno conseguente a lesioni riportate da caduta per omessa manutenzione stradale. Nonostante la pronuncia richiami precedenti giurisprudenziali già consolidati, la stessa risulta particolarmente interessante in quanto fornisce un sommario dei principi che governano la materia, in particolare riguardo la responsabilità dell’Ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c.

Il Comune ricorrente impugnava la decisione del Giudice di Appello che lo condannava al risarcimento del danno nei confronti di un ciclista, il quale riportava gravi lesioni a seguito di una caduta dalla bicicletta a causa di buche presenti sul manto stradale, localizzate nella parte centrale ed in assenza di specifiche segnalazioni di pericolo. La corte territoriale aveva altresì ritenuto sussistente un concorso di colpa del ciclista danneggiato nella causazione dell’evento nella misura del 50% poiché lo stesso avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione e avrebbe dovuto procedere con particolare prudenza, “non potendo il medesimo fare affidamento su un perfetto stato di manutenzione del manto stradale”.

Per gli Ermellini le censure del Comune ricorrente sono infondate e, nell’occasione, la Suprema Corte richiama i seguenti principi di diritto, già consolidati in diverse precedenti pronunce:

La responsabilità dell’Ente proprietario, per i sinistri riconducibili alla struttura di una strada aperta al pubblico transito ed alle sue pertinenze, è presunta ai sensi dell’art. 2051 c.c.; pertanto, la responsabilità è di tipo oggettivo ed a nulla rileva l’indagine sulla sussistenza di un effettivo potere di controllo da parte dell’amministrazione sulla strada teatro del sinistro. Detta responsabilità, così come qualificata, prescinde da qualunque presunzione di colpa e si basa unicamente sul rapporto di custodia; ne discende che incombe sul danneggiato l’onere di allegazione e di prova sul nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa.

Avendo qualificato la responsabilità dell’Ente Pubblico come responsabilità oggettiva, ne deriva che una eventuale allegazione, da parte del danneggiato, di violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche e/o di criteri di comune prudenza è idonea a sostenere unicamente la prova del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, senza ricadute sulla imputazione della responsabilità in capo al danneggiante. È, difatti, del tutto irrilevante, ai fini della responsabilità dell’amministrazione, che il danneggiato dimostri la potenziale o concreta attitudine della cosa a recare danno, essendo già presunta, nel rapporto di custodia, la colpa dell’Ente.

Una delle cause di esclusione della responsabilità è da ricercarsi nell’incidenza causale, sull’evento dannoso, della condotta del danneggiato. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, anche il fatto del danneggiato può integrare, quale caso fortuito, una fattispecie di esclusione di responsabilità del custode della strada. In particolare, secondo quanto enunciato dalla Suprema Corte nella recentissima ordinanza, la condotta imprudente del danneggiato incide maggiormente sulla determinazione dell’evento nel caso in cui la situazione di possibilità del verificarsi dell’evento dannoso è prevedibile e superabile. Ciò risponde al generale dovere di cautela da parte degli utenti della strada, i quali devono regolare la loro condotta adottando un comportamento ordinariamente cauto. Pertanto, quanto più la situazione di pericolo sia prevedibile ed evitabile con l’adozione delle normali cautele, tanto più dovrà considerarsi l’efficienza causale del comportamento dell’utente della strada, fino ad una totale esclusione del nesso eziologico. Ovviamente, essendo una causa di esclusione di responsabilità, è onere dell’Ente pubblico allegare e provare il concorso di responsabilità del danneggiato nella causazione dell’evento.

Infine, la Suprema Corte ritiene opportuno precisare la sottile differenza relativa all’onere probatorio che intercorre tra il caso fortuito, come fatto estraneo alla vittima dell’incidente, ed il concorso del danneggiato nella causazione dell’evento, entrambe cause di esonero di responsabilità dell’Ente custode proprietario della strada. Mentre nella fattispecie di esonero di responsabilità del caso fortuito/fatto estraneo è onere dell’amministrazione fornire la prova dell’imprevedibilità ed inevitabilità del fattore esterno alla propria sfera di custodia, che abbia inciso sulla causazione dell’evento, quando la causa di esclusione di responsabilità sia indicata nella condotta del danneggiato l’Ente può evitare di provare la imprevedibilità ed inevitabilità del fattore elidente il nesso causale. Ebbene, tale ragionamento risulta pienamente condivisibile laddove il danneggiato, utilizzando le normali cautele e precauzioni, avrebbe potuto evitare l’evento dannoso che è, nei casi menzionati, prevedibile ed evitabile.

La Corte di Cassazione ha, quindi, sulla base dei principi enunciati, confermato la decisione del Giudice di Appello che attribuiva al ciclista danneggiato il diritto al risarcimento del danno per le lesioni riportate a seguito della caduta sul manto stradale, seppure nella misura del 50% per concorso di colpa.


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Avv. Roberta Accettura

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, Collaboratrice presso lo studio legale civile, penale e tributario "Tatangelo & Mastroianni", Tirocinante ex art. 73 presso il Tribunale di Cassino, Sezione Civile.

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