Risarcimento in seguito a sinistro, la fattura del meccanico non è prova del danno
Cassazione Civile, sezione IV, sentenza n. 3293/2018
Nel caso di incidenti stradali, il proprietario del veicolo che intende farsi risarcire dall’assicurazione per le spese di riparazione sostenute dovrà dimostrare: entità del danno e spese sostenute.
Tuttavia, spesso gli automobilisti presentano alle assicurazioni la semplice fattura del carrozziere, prima ancora dell’intervento per agevolare la liquidazione del sinistro e poi, successivamente, con i soldi procedere alla riparazione.
La questione è approdata in Cassazione, chiedendo se, per ottenere il risarcimento dei danni sia sufficiente la fattura del carrozziere.
IL CASO
L’attore agisce in giudizio: contro il responsabile del sinistro stradale e contro la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni.
Il giudice di pace, in primo grado, accoglie solo parzialmente la richiesta risarcitoria avanzata dall’attore; quest’ultima presenta appello ed il Tribunale, lo respinge. Precisamente, i giudici di merito ritengono che la fattura riguardante le spese di riparazione del veicolo, prodotta in giudizio dal danneggiato, non sia sufficiente a dimostrare il danno patito e per questa ragione, rigettano la richiesta risarcitoria.
In seguire, verrà presentato ricorso in Cassazione.
LA VALENZA PROBATORIA DELLA FATTURA E DEL PREVENTIVO,
Secondo l’art. 2967, co. 1, cod. civ.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Quindi, nel caso in esame, il proprietario di un veicolo incidentato, affinché venga risarcito delle le spese sostenute per la riparazione del mezzo, ha l’onere di dimostrare l’entità del danno e degli esborsi eseguiti.
La suddetta pratica, ossia, fattura del carrozziere prima ancora che sia stata effettuata la riparazione, non ha l’avallo della Cassazione che, in varie pronunce, ha sostenuto: “l’insufficienza probatoria del documento contabile emesso dal carrozziere”.
La fattura commerciale ha una formazione unilaterale è una dichiarazione che una parte fa all’altra in relazione ad un rapporto già costituito.
Di conseguenza, non può rappresentare prova del negozio, ma al più un mero indizio così come il preventivo di spesa.
Il danneggiato, infatti, talvolta ricorre alla fattura per dimostrare l’entità del danno ma, non ha valenza probatoria e quindi inidoneo alla determinazione del “quantum debeatur”. Il preventivo va considerato come allegazione di parte e, non adeguato ad attribuire tutti i danni lamentati. Inoltre, in sede processuale, il preventivo di spesa è un mero indizio proveniente da un terzo e, quindi utilizzabile qualora l’autore sia chiamato a deporre; ciò dimostra come un simile documento, sia assolutamente inidoneo a stimare un danno.
Secondo i Giudici di legittimità, “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (Corte Cass., sentenza n. 15176/2015; Corte Cass., sentenza n. 15832/2011).
Pertanto, la produzione in giudizio della fattura della carrozzeria, relativa ai lavori di riparazione effettuati sul veicolo incidentato, non è sufficiente a dimostrare il danno patito dal proprietario dell’auto e quindi la sola esibizione del documento contabile non assolve all’onere probatorio previsto dal sopra citato articolo 2697 cod. civ. incombente sull’attore.
Quest’ultimo infatti, deve provare i fatti che sono a fondamento della propria pretesa e la mera allegazione della fattura di riparazione dell’autoveicolo non costituisce prova del danno.
Bensì, l’effettivo pagamento della fattura va dimostrato allegando la copia del bonifico o la copia dell’assegno con il quale si è corrisposto il dovuto o, ancora, con la deposizione del soggetto che ha emesso il documento, ossia del carrozziere. Invero, con la prova testimoniale, il carrozziere sarà chiamato a confermare la reale effettuazione delle riparazioni e la corresponsione delle somme indicate in fattura.
La Suprema Corte, quindi, ribadisce il proprio consolidato orientamento in materia di risarcimento danni da sinistri stradali, cioè, “sul danneggiato – che formuli una richiesta risarcitoria – grava l’onere ex art. 2967 cod. civ. di dimostrare il danno subito”.
La suddetta dimostrazione non sarà assolta con la semplice allegazione della fattura emessa dall’officina meccanica, in quanto è necessaria la presenza di una quietanza che dimostri l’effettivo pagamento ovvero la produzione di ulteriori documenti a supporto.
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