Riserva di codice nella materia penale e nuovi reati
E’ entrato in vigore lo scorso 6 aprile il decreto n. 21/18 sulla riserva di codice in materia penale.
Il decreto, oltre ad attuare il principio della riserva di codice insito in una delle leggi delega n. 103/2017, innova il codice penale, attraverso la previsione di nuove ipotesi di reato, con la conseguenza dell’abrogazione delle previsioni di alcune leggi speciali, prevedendo, al contempo, alcune norme di coordinamento.
La grande portata innovativa è interamente contenuta nel nuovo art. 3-bis c.p., attuativo del principio della c.d. “riserva di codice in materia penale”, il quale stabilisce che “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.
Fermo quanto sopra, in applicazione del principio della riserva espressa, il decreto introduce nell’impianto codicistico nuove fattispecie di reato, prima previste unicamente dalle disposizioni di legge speciale, ed aventi ad oggetto la tutela di interessi costituzionalmente protetti, quali la tutela della persona, la tutela dell’ambiente, del sistema finanziario, nonché fattispecie in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalità di terrorismo, oltre a quelle in materia di confisca in casi particolari.
In buona sostanza, il testo del decreto inserisce nuove ipotesi delittuose, tra le quali, di spicco, si evidenziano quelle che seguono.
“Sequestro di persona a scopo di coazione”
Art. 289-ter, per il quale: “chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu’ governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione con la reclusione da venticinque a trenta anni”;
“Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”
Disciplinato nel nuovo art. 570-bis, in base al quale: “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”;
“Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”
Previsto ex art. 586 bis che dispone: “salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze”;
“Interruzione colposa di gravidanza”
Sostanziato nell’art. 593-bis (parte del nuovo “Capo I del Titolo XII del Libro II”) il quale prevede che: “chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni” mentre chiunque “cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e’ punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà”;
“Interruzione di gravidanza non consensuale”
Previsto ex art. 593-ter il quale prevede che: “chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e’ punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno”. La stessa pena, inoltre “si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna”, mentre è diminuita della metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto”;
“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”
Nel nuovo art. 604-bis, viene stabilito che: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita’ o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Vengono inoltre previste inoltre aggravanti, in caso di minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra nonché una specifica circostanza aggravante.
Tra gli altri reati introdotti si segnalano:
– l’art. 452-quaterdecies in materia di tutela ambientale, rubricato “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”;
– l’art. 493-ter in materia di tutela del sistema finanziario, rubricato “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”;
– l’art. 416-bis 1 “Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose” e l’art. 61 bis “Circostanza aggravante del reato transnazionale”;
– l’art. 240-bis “Confisca in casi particolari”.
Per approfondimenti, vedi il testo completo del decreto qui
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Valeria Picaro
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