Ritenute Appalti: pubblicata Circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate

Ritenute Appalti: pubblicata Circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate

È stata pubblicata il 12 febbraio 2020 l’attesa circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce ulteriori chiarimenti esplicativi in merito all’obbligo di controllo dei Committenti, introdotto dal comma 1 dell’art. 4 del “decreto fiscale 2019” (n. 124/2019) che ha inserito il nuovo art. 17bis nell’ambito del D. lgs. n. 241/1997, sui versamenti delle ritenute effettuati dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e consorziate esecutrici. Tale obbligo si sostanzia nell’acquisizione da parte del Committente, finalizzata ad un successivo riscontro in ordine all’ammontare complessivo degli importi, di copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Senza pretese di esaustività, vista la mole di indicazioni dispensate dall’Agenzia, occorre in primo luogo rammentare che l’obbligo di controllo ricade sui soggetti che a vario titolo vengono a configurarsi quali Committenti, qualora ricorrano i seguenti casi: Soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nello Stato; Contratti di appalto di importo complessivo annuo superiore a 200.000 €. L’Agenzia ha chiarito che tale soglia sarà oggetto di verifica unicamente “a monte” nel rapporto tra originario Committente (anche se esclusi dall’ambito di applicazione) ed affidatario; Contratti di appalto con prevalente utilizzo manodopera (settori della logistica, dei servizi alle imprese, nonché alimentare e meccanica), presso le sedi di attività del Committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili, sempreché non si tratti di utilizzo meramente occasionale di beni non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio. Il concetto di “manodopera” va inteso in senso ampio, manuale e intellettuale, e non deve limitarsi al personale inquadrato come lavoratore dipendente, includendo anche lavoratori che, formalmente hanno un inquadramento diverso da quello dipendente (ad es. autonomi), ma che nella sostanza prestano attività di lavoro dipendente presso il Committente.

Particolare rilevanza assume la qualificazione del soggetto Committente che, a quanto emerge dall’interpretazione dell’Agenzia, può identificarsi con ciascun soggetto della filiera (Committente Originario, appaltatore, subappaltatore, consorzio, consorziate e altre tipologie di soggetti che stipulano gli altri rapporti negoziali), in presenza dei presupposti applicativi sopracitati.

Un così ampio spettro di applicazione, a detta dell’Agenzia delle Entrate, trova origine dalla ratio legis della norma in esame, volta a contrastare il fenomeno del c.d. “salto d’imposta”, oltreché dal tenore letterale della norma stessa.

È doveroso segnalare che il comma 5 dell’art. 17bis disciplina le cause di esonero dall’applicazione dell’intero articolo 17bis, che ricorrono qualora le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici comunichino al Committente, allegando la Certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute: in attività da almeno tre anni; in regola con gli obblighi dichiarativi; abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le predette disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Dal punto di vista sanzionatorio, il comma 4 dell’art. 17bis dispone che il Committente, in caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 3, è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, dal tenore letterale della norma, si desume che la somma non sia dovuta qualora, nonostante l’inadempimento del Committente, l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs.472/1997 per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo.

Infine, sino al 30 aprile 2020 le sanzioni saranno sospese e, pertanto, nel caso in cui l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice abbia determinato e versato correttamente le ritenute, senza però produrre distinte deleghe per ciascun Committente, nei confronti di quest’ultimo non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’art. 17bis, sempreché gli venga fornita l’evidenza del corretto versamento delle ritenute.

 


Per una completa disamina delle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, Vi invitiamo a prendere visione del testo integrale della Circolare n. 1/E: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/CIRCOLARE+N.+1+2020.pdf/328aafe6-3aa5-8da7-836b-6bb70de6d78b

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