Rito Abbreviato e Patteggiamento: possibile la duplice richiesta?

Rito Abbreviato e Patteggiamento: possibile la duplice richiesta?

Con la sentenza n. 10462 del 14 marzo 2016 la Cassazione, II sez. Penale, ha chiarito definitamente che ancorchè, prima dell’apertura del dibattimento, sia stata rigettata l’ avanzata richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., in capo all’imputato residua la facoltà di poter richiedere, in via subordinata, il giudizio abbreviato.

TERMINI ENTRO CUI FORMULARE RICHIESTA DI RITI ALTERNATIVI.

La regola generale vigente nel processo penale è quella di formulare la richiesta di riti alternativi prima della apertura del dibattimento.

Fino a quel momento dunque nulla osta a che l’imputato possa formulare la richiesta di rito abbreviato a fronte del diniego della avanzata richiesta di patteggiamento, qualora quest’ultima sia stata rifiutata o per negato consenso del PM o perchè ritenuta incongruente la pena richiesta.

Secondo gli ermellini dunque non si può negare la richiesta di rito abbreviato, se è già stata formulata richiesta di patteggiamento ancorchè ci si trovi ancora nella fase degli atti preliminari al dibattimento e che la richiesta di un diverso rito venga formulata come subordinata alla precedente.

Secondo l’impostazione tradizionale il giudizio abbreviato e il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. vengono poste in una situazione di incompatibilità: si tratta infatti di due riti che si distinguono nettamente sia nella struttura, che nei loro effetti ed ancora nel differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, tutte queste differenza di fatto escludono che possa configurarsi la convertibilità dell’uno nell’altro.

Tuttavia nel caso di specie, da cui trae origine la suddetta sentenza,  la giurisprudenza ha affermato che con specifico riferimento al giudizio immediato  “non sussiste alcuna preclusione alla formulazione, da parte dell’imputato di una richiesta in via subordinata di rito abbreviato, ove non sia accolta quella, avanzata in via principale, di applicazione delle pena.

Infatti l’art. 456, comma 2, cod. proc. pen. non pone nessun ostacolo alla formulazione di tale richiesta, poichè se la richiesta venga formulata una volta rigettata la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ex 444 c.p.p. poichè si tratterebbe di una richiesta subordinata, nessuna ragione potrebbe giustificare un diniego in tal senso.


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Alessandra Di Marco

Laurea in Giurisprudenza presso Università degli studi di Palermo con tesi in diritto processuale penale: "Processo Penale e Diritto di Informazione". Iscritta all'albo degli Avvocati di Caltanissetta.

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