Rito del Lavoro – “Errore” nel deposito della documentazione: mera irregolarità
Nel processo del lavoro l’omessa produzione di un documento indicato tempestivamente all’atto della costituzione in giudizio ed enunciato nell’indice del fascicolo rappresenta una mera irregolarità e non comporta la decadenza dalla produzione.
Pertanto, l’omesso deposito di documento, che sia stato enunciato e richiamato nell’atto di parte, non può comportarne la dichiarazione di decadenza, potendo la parte interessata chiedere un termine per integrare la sua difesa, poiché la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, sana l’irregolarità della produzione.
Ed invero, nel rito del lavoro – ove il rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento dall’esigenza della ricerca della «verità materiale», in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – qualora la parte abbia, con l’atto introduttivo del giudizio, specificamente indicato di avvalersi di un determinato documento in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma – per mero errore materiale – omesso di produrlo telematicamente, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all’esercizio del potere, dovere di cui all’art. 421, comma primo, cod. proc. civ. (Cass. SU, 20 aprile 2005, n. 8202; successivamente, in senso conforme, Cass. n. 12847/2010, Cass. n. 2577/2009, Cass. n. 18884/2008).
Conseguentemente, il giudice, ove ritenga la detta produzione pertinente e rilevante ai fini del decidere, deve rilevare la riscontrata irregolarità, ammettendo la documentazione.
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Roberto Priolo
Nato a Sondrio nel 1991, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2015 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Palermo. Nel settembre 2016 ha conseguito il master in "Giurista d'impresa" presso la Business School MeliusForm di Roma. Ha collaborato con l’Avvocatura INPS di Trapani occupandosi, prevalentemente, di contenzioso in materia previdenziale. Inoltre, ha collaborato con il Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, nella redazione dei vari provvedimenti dell'Ufficio, comprese le sentenze.