Rivalutazione della prova testimoniale nel giudizio di appello celebrato su impugnazione dalla parte civile

Rivalutazione della prova testimoniale nel giudizio di appello celebrato su impugnazione dalla parte civile

Commento a Cass. pen., Sez. IV, 1° febbraio 2022, n. 1902

La vicenda.  Il Tribunale di Pescara, su appello della parte civile, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace – che aveva assolto l’imputata dal reato di lesioni colpose a lei ascritto – condannava la medesima al risarcimento del danno in favore della parte civile, sulla base di un diverso apprezzamento – meramente cartolare – delle prove dichiarative dei testimoni d’accusa, ritenute decisive.

Rivalutazione effettuata, peraltro, in assenza di qualsivoglia vaglio comparativo con le dichiarazioni rese dai testi della difesa, nonché dall’imputata stessa.

Avverso la Sentenza del Giudice di seconde cure, il difensore dell’imputata proponeva ricorso per Cassazione lamentando la violazione del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p. (cfr. sul punto Cass. Penale, Sez. V, 10.02.2020, n. 12482; Sez. Unite n. 14426/2019).

La riforma di una sentenza di condanna esige la rinnovazione della prova dichiarativa in appello. La Corte Suprema di Cassazione, Sez. IV, con la Sentenza n. 1902 del 10.11.2021, depositata il 01.02.2022 ha accolto il ricorso presentato dall’imputata stabilendo che la Sentenza impugnata “non si è attenuta al principio stabilito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudici di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. Proc. Pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02)”.

La suddetta massima risulta essere degna di nota in quanto il Supremo Consesso è tornato ad affrontare il  tema relativo alla modalità con la quale si deve tutelare il contraddittorio nell’ipotesi in cui una sentenza di assoluzione sia appellata dalla sola parte civile e ai fini esclusivamente civili, stabilendo, pertanto, che, anche con riferimento a questa ipotesi, il contraddittorio dev’essere implementato con il principio dell’oralità anche in appello, perché è questo il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l’intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità delle prove dichiarative.

Sicché, dunque, rimane valido il principio secondo cui deve procedersi alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche quando il ribaltamento e la condanna avvengano in seguito ad appello proposto soltanto dalla parte civile e ai fini esclusivamente civili, posto che la disposizione dell’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l’obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d’appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile, (cfr. Sez. Unite n. 14426/2019; Cass. Sez. V, 10.02.2020, n. 12482; Cass. Sez. V, 18.02.2020, n. 15259).

Del resto, a ragionare diversamente, verrebbe leso il diritto dell’imputato allo svolgimento di un giusto processo, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova sono governati dal principio del contraddittorio (cfr. Cass. Penale, Sez. 5, n. 15259 del 18.02.2020; Sez. 5, n. 32854 del 15/4/2019, Gatto, Rv. 277000; Sez. 5, n. 38082 del 4/4/2019, Clemente, Rv. 276933; Sez. 6, n. 12215 del 12/2/2019, Caprara, Rv. 275167).

Ciò detto, ad ogni modo resta inteso che una volta espletata la rinnovazione della prova in appello,  il giudice d’appello deve in ogni caso procedere ad una «valutazione unitaria della prova» al fine di poter fornire un adeguato riscontro del diverso convincimento, prendendo in considerazione tutti gli elementi processualmente emersi, da porre vicendevolmente in rapporto, non potendo gli stessi essere considerati in modo atomistico (Sul punto v. Cass., sez. II, 20 maggio 2010, n. 33578, in CED Cass., n. 248128 nonché Cass., sez. un., 4 febbraio 1992, in Cass. pen., 1992, p. 2662).


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L' avv. Luca Presutti ha svolto i propri studi presso l'Università di Teramo, discutendo due tesi di laurea (triennale e specialistica) in materia di Diritto Penale, sotto la guida del Prof. Guglielmo Marconi: La responsabilità “penale” delle persone giuridiche (anno 2006); La cooperazione nel delitto colposo (anno 2009).Nutre da sempre un grande interesse per la materia del Diritto Penale , che lo porta a dedicarsi ad essa con particolare impegno e motivazione: è in grado di offrire servizi di assistenza e consulenza legale in tutte le aree del diritto penale “classico”, nonché del diritto penale dell’economia, del lavoro e dell’impresa in genere.Nel 2014, ha conseguito un attestato di proficua partecipazione alla "Scuola di formazione e qualificazione dell'avvocato penalista", il cui corso veniva organizzato dalla Camera Penale di Pescara (a cura del Prof. Avv. Mercurio Galasso).Nel corso degli anni ha maturato, altresì, una consolidata esperienza nei principali rami del Diritto Civile . L'avvocato si occupa, con maggior frequenza, di: - diritto dei consumatori; - compliance in materia di Privacy (GDPR); - richieste di risarcimento danni da responsabilità civile; - infortunistica stradale; - successioni; - separazioni e divorzi consensuali o giudiziali; - Obbligazioni e contratti; - tutela del diritto di proprietà e degli altri diritti reali; - sfratti, locazioni e condominio.Con riferimento specifico al settore del Diritto del Lavoro, l’avv. Luca Presutti offre assistenza legale tanto al datore di lavoro quanto al lavoratore.Cura costantemente l'aggiornamento professionale, offrendo peraltro contributi dottrinali a noti quotidiani telematici di interesse giuridico.L' avv. Luca Presutti svolge la propria professione offrendo un servizio qualificato e puntuale nella scelta e condivisione della strategie difensive, volte a coniugare il giusto equilibrio tra tempi di giustizia e soluzioni pratiche.Contatti: 379.2432207 luca.presutti83@gmail.com

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