Roma, OSP: da lunedì +35% per dehors e stop COSAP per il 2020

Roma, OSP: da lunedì +35% per dehors e stop COSAP per il 2020

“Ampliamento immediato degli spazi esterni e detassazione: la nostra ricetta per rilanciare ristorazione, commercio e turismo”.

A partire dal 25 maggio, bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono procedere immediatamente ad un ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico (OSP), pari a un massimo del +35% da dedicare agli arredi esterni, e saranno esonerati dal pagamento del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico (COSAP) per tutto il 2020.

È il cuore della misura straordinaria approvata venerdì scorso dalla Giunta capitolina, subito applicabile in virtù di una delibera che ne anticipa gli effetti fino al passaggio in Assemblea Capitolina. Dopo il vaglio dell’Aula, questi provvedimenti saranno estesi anche alle strutture ricettive alberghiere in possesso di abilitazione alla somministrazione anche per i non alloggiati e alle casistiche di impossibilità di concessione OSP entro un raggio massimo di 25 metri dall’ingresso del locale. L’Assemblea valuterà anche la proposta di eliminare l’obbligo per i gestori di adeguarsi al catalogo degli arredi urbani commerciali, e quella di mantenere l’ampliamento degli esterni per 12 mesi, con decorrenza dalla data d’invio della domanda.

Più spazio subito per i dehors delle attività commerciali, turistiche e di ristorazione, oltre all’esonero dal canone di occupazione di suolo pubblico per tutto il 2020. È una delle nostre ricette per rilanciare il tessuto produttivo di Roma: ampliare gli spazi esterni a disposizione dei locali consentirà di bilanciare la riduzione di quelli interni, dovuta all’obbligo di distanziamento fisico. Una soluzione rapidissima, considerato che prima l’iter delle concessioni poteva durare mesi e mesi, soprattutto nell’area del Centro Storico. Sosteniamo la ripartenza di queste attività e le persone che vi lavorano, sempre nel rispetto della pubblica sicurezza e della tutela del patrimonio artistico capitolino”, ha dichiarato la Sindaca Virginia Raggi.

L’iter semplificato prevede 3 ipotesi principali: 1. Gli esercenti già in possesso di concessione OSP possono procedere all’ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico già autorizzata fino ad un massimo del 35%, subito dopo averla comunicata al Municipio territorialmente competente, unitamente alla planimetria. La domanda di concessione sarà trasmessa, a partire da lunedì, telematicamente al Municipio sui moduli predisposti, con l’indicazione da parte dell’esercente del giorno di installazione dell’occupazione. In caso di accertamento negativo dei requisiti, l’occupazione d’urgenza deve essere rimossa entro 7 giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda. 2. Gli esercenti che non siano già in possesso di una concessione OSP possono, in via eccezionale, richiedere una occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 35% della superficie interna del locale adibita alla somministrazione. Da lunedì 25 maggio, la domanda deve essere trasmessa nella stessa modalità sopra indicata. 3. In caso di impossibilità di ampliamento dell’OSP, o di nuova concessione in area attigua all’esercizio o confinante con quella già autorizzata, dopo l’approvazione in Assemblea Capitolina, sarà possibile richiedere un’occupazione del suolo nelle immediate vicinanze del locale, entro una distanza massima pari a 25 metri di diametro dal fronte dell’esercizio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie relative al trasporto di generi alimentari.

Quanto ai criteri tecnici minimi essenziali per l’istruttoria, sono già stati elaborati da una una task force composta da Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di Roma Capitale, Soprintendenza Statale, Comando Generale di Polizia Locale e Sovrintendenza Capitolina.

Approvazione della disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP) come di seguito formulata: “I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale, l’ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico OSP già autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 35% della superficie dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come definita dall’art. 74, comma 1, lett. b) della L. R. n. 22/2019 presentando, contestualmente all’occupazione, domanda al Municipio territorialmente competente. 2. La domanda è presentata in via telematica tramite apposita modulistica predisposta dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e secondo la modalità dell’autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000. 3. La mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l’occupazione da considerarsi abusiva ed è perseguita con le modalità di cui all’art. 14 del Regolamento in materia di OSP. 4. La domanda è indirizzata al Municipio territorialmente competente, autocertificando la sussistenza e il rispetto dei criteri minimi di cui al successivo punto 14, è corredata da planimetria e non è assoggettata all’imposta di bollo. 5. Il procedimento di rilascio della concessione è concluso entro 60 (sessanta) giorni. 6. In caso di accertamento negativo dei requisiti dell’occupazione, quest’ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda. 7. Il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, nonché nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 14 della presente disciplina. 8. La concessione ha durata temporanea fino al massimo al 31.12.2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei vigenti regolamenti, e decorre dalla data di inizio dell’occupazione, a condizione che la domanda sia presentata entro il 31.10.2020. 9. La mancata rimozione dell’occupazione alla scadenza del termine sopra indicato è perseguita con le modalità di cui all’art. 14 del Regolamento. 10. La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l’occupazione costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l’ampliamento ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento. 11. L’applicazione dei Piani di cui all’art. 4-bis comma 4 del Regolamento nonché del Catalogo degli Arredi allegato al Regolamento è sospesa fino al 31.12.2020. 12. In caso di impossibilità di ampliamento, o di nuova concessione, di occupazione del suolo pubblico in area attigua all’esercizio e/o confinante con l’area già autorizzata, comunque data facoltà di richiedere occupazione del suolo, sia nuova concessione che estensione dell’esistente, nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 25 dal fronte dell’esercizio, a condizione che siano rispettate le norme igienico sanitarie relative al trasporto di generi alimentari. 13. La medesima facoltà di cui alla presente disciplina è prevista anche in favore delle strutture ricettive alberghiere in possesso di abilitazione all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande anche per i non alloggiati. 14. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d’intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P.L.R.C. e la Sovrintendenza Capitolina, individua i criteri tecnici minimi essenziali per l’istruttoria dei procedimenti semplificati di cui al presente articolo.

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Ludovica Ionà

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "Roma Tre", con tesi di laurea in diritto penale, dal titolo "L'art. 41-bis ord. penit.: il c.d. "carcere duro"". - Praticante avvocato abilitato al patrocinio.

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