Rottamazione cartelle Equitalia: lunedì 31 luglio la prima scadenza
Chi ha delle cartelle impagate con Equitalia, a cavallo tra il 2016 e il 2017, ha potuto tirare un sospiro di sollievo.
Infatti, il D.L. 193/2016 (cd. Decreto Fiscale) ha introdotto la possibilità di “rottamare” le cartelle insolute con Equitalia.
Questa facoltà concedeva l’accesso al pagamento della sola sorte capitale, priva di interessi e sanzioni, per tutti i ruoli emessi fino al 2016. Il contribuente aveva tempo fino al 31.03.2017 per presentare l’istanza di ammissione alla definizione agevolata.
Nell’istanza, andava indicata la rinuncia ad ogni tipo di ricorso davanti le Commissioni Tributarie, nonché il numero di rate in cui si voleva definire il capitale dovuto.
Alla data del 15.06.2017, Equitalia ha risposto alle varie istanze, indicando l’ammissibilità delle stesse e il numero di rate per il quale sono state accettate.
Giungiamo, dunque, all’alba della prima scadenza.
Gli importi residui dovuti, infatti, devono essere versati nella percentuale del 70% entro il 2017 ed il restante entro la fine del 2018.
Ed ecco, dunque, che le scadenze saranno: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2017 e 30 aprile e 30 settembre 2018.
Va ricordato che, qualora una di queste scadenze cada in un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al giorno successivo.
Segnate, dunque, sul calendario scadenze ed importi.
Infatti, chi non pagherà anche solo una rata o pagherà in ritardo od in misura ridotta, decadrà automaticamente dall’ammissione alla definizione agevolata ed Equitalia riprenderà le attività di riscossione.
Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Tuttavia, se prima della dichiarazione di adesione era attivo un piano di dilazione, in caso di mancato pagamento della prima rata della definizione – ferma restando la perdita dei benefici della definizione agevolata – si conserva la possibilità di riprendere il versamento dilazionato. Questo, però, a condizione che prima della presentazione della dichiarazione di adesione non vi sia stata decadenza da tale dilazione. Tuttavia, non è possibile riprendere i versamenti del vecchio piano di dilazione se si paga in misura ridotta o in ritardo una rata successiva alla prima delle somme dovute per la definizione.
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Avv. Camilla Fasciolo
Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.
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