S.r.l. e responsabilità “illimitata”

S.r.l. e responsabilità “illimitata”

In quali società la responsabilità dei soci è davvero limitata? Il presente articolo vuole spiegare, in maniera semplice e sintetica, quali sono i profili di responsabilità patrimoniale di soci e amministratori in una Società a Responsabilità Limitata in seguito all’introduzione della nuova riforma del 2021 che riguarda, tra le altre, anche questa tipologia di impresa.

All’interno della Srl operano i soci (o l’unico socio se la società è individuale), che apportano in società la propria quota di partecipazione, necessaria al funzionamento della stessa, e gli amministratori i quali si occupano dell’amministrazione ordinaria e straordinaria della Srl.

Le Società a Responsabilità Limitata sono, spesso, di piccole dimensioni quindi accade che i soci svolgano anche il ruolo di amministratori.

Cosa significa però responsabilità limitata? La responsabilità limitata riguarda i soci e il capitale sociale che hanno investito nella società. La responsabilità del socio è limitata alla somma o al valore dei beni che ha investito nella società.

Immaginiamo una Srl costituita da due soci: entrambi versano un capitale sociale di 10.000 euro. Il capitale sociale della Srl ammonta a 20.000 euro.

In caso di dissesto finanziario, così come in caso di piccoli debiti, il socio può perdere il capitale che ha investito ma i creditori della società non potranno attaccare il suo patrimonio personale. Pertanto, stando all’esempio fatto prima, ciascun socio è responsabile limitatamente alla quota di 10.000 euro versata.

La Srl è una persona giuridica separata dalle persone fisiche dei soci e ha un proprio patrimonio, per questo viene detto che ha autonomia patrimoniale perfetta. I creditori della società possono far valore i proprio crediti solo nei confronti del patrimonio della società stessa.

La responsabilità patrimoniale è invece illimitata nelle ditte individuali, nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice: in queste tipologie di imprese i soci devono soddisfare i creditori della società anche con i loro patrimoni personali.

Lo schema della Srl permette di proteggere il patrimonio personale del socio in caso di dissesto finanziario della società; per questo motivo è la tipologia di impresa più conveniente per coloro che decidono di avviare una nuova attività limitando la propria responsabilità personale.

Il nuovo decreto legge del 2021 ha modificato alcuni articoli del nostro codice civile e ora, tanto i soci quanto gli amministratori di Srl, in caso di dissesto finanziario, potranno rispondere anche con il proprio patrimonio.

Spieghiamo, quindi, quali sono state le modifiche apportate.

Nuova responsabilità illimitata per le Srl?

Prima dell’entrata in vigore della riforma, prevista per settembre 2021, se la Srl avesse contratto un debito con un soggetto terzo, quest’ultimo avrebbe potuto aggredire solo il patrimonio della società e non i patrimoni personali di soci e amministratori.

Con la riforma invece l’amministratore di una Srl è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale se quello della società non è sufficiente a soddisfare il debito.

In buona sostanza gli amministratori sono responsabili illimitatamente, non hanno più alcuna limitazione e rispondono con il loro patrimonio dei debiti della società. L’introduzione di tale responsabilità ha stravolto l’elemento essenziale della responsabilità limitata tipico della Srl.

È frequente che la responsabilità limitata prevista per il socio diventi illimitata se egli riveste anche la qualifica di amministratore della Srl, soprattutto nelle piccole e medie imprese (D. Lgs. n. 14/2019; Art. 2086 cod. civ.).

La responsabilità dei soci nelle Srl

La riforma ha introdotto una particolare responsabilità anche in capo ai soci stabilendo che questi sono responsabili, insieme agli amministratori, se hanno deciso o autorizzato il compimento di un atto dannoso per la società o un terzo (art. 2476, comma 7, cod. civ.).

Questa situazione si verifica in presenza di quattro condizioni: 1) quando nella Srl sono presenti due categorie di soggetti: i soci e gli amministratori; 2) quando esiste una decisione o autorizzazione da parte dei soci di compiere un atto di gestione; 3) è intenzione dei soci arrecare un danno alla società con questo atto; 4) gli amministratori hanno eseguito la decisione dettata dai soci.

Questa situazione si verifica quando il socio che ha compiuto l’atto non è a sua volta anche amministratore, altrimenti si applica la disciplina prevista per i soci-amministratori spiegata poc’anzi.

La responsabilità dei soci può scattare in tutti i casi in cui risulta una loro influenza sugli amministratori finalizzata a porre in essere atti volti a danneggiare la società o terze persone.

Le decisioni vengono prese dai soci in assemblea o attraverso il consenso espresso per iscritto. Ovviamente non sarà ritenuto responsabile il socio che ha espresso un voto contrario al compimento dell’atto dannoso o il socio assente, che non ha partecipato all’assemblea.

I soci pertanto risponderanno solidalmente con gli amministratori (cioè insieme a essi) per i danni cagionati: se manca la responsabilità dell’amministratore manca anche la responsabilità del socio.

Per la condanna di soci e amministratori occorre che l’atto posto in essere abbia davvero causato un danno da risarcire: i soci e gli amministratori chiamati in giudizio a rispondere del danno sono soggetti a una responsabilità illimitata.

In conclusione, a seguito della riforma, si evince che i soci di una Srl sono tutelati in caso di dissesto finanziario dalla responsabilità limitata alla somma versata in società; non hanno la stessa tutela per gli atti di gestione che hanno deciso, autorizzato, posto in essere per produrre un danno alla società, ai soci oppure a terzi: in questo caso assumono responsabilità illimitata, al pari degli amministratori.

Il socio è responsabile illimitatamente anche quando riveste, al contempo, il ruolo di amministratore di Srl.


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Federica Bolla

Abilitata alla professione di avvocato. Laureata in Giurisprudenza con una tesi in diritto penale progredito “Le nuove fattispecie di corruzione, induzione e concussione alla luce della L. 190/2012. L corruzione tra privati alla luce del D. Lgs. n°38/2017”. Attualmente ha concluso la pratica forense; iscritta all'Albo dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo del Foro di Novara. Nel periodo universitario ha svolto l'attività di tutor in materie giuridiche, anche per studenti con disabilità e disturbi dell'apprendimento, oltre che attività di assistenza e indirizzamento all'iscrizione del percorso universitario. Ha scritto l'articolo "Ahmed Fdil bruciato vivo: la "giustizia" nel processo penale minorile" per il contest giuridico "Scripta Manent" organizzato dalla pagina giuridica Office Advice; la giuria ha conferito la menzione d'onore all'articolo.

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