Salute e sicurezza sul lavoro nella P.A.
D.lgs. 81/2008 e d.lgs. 1016/2009
Nel settore pubblico, a differenza di quello privato laddove la figura del datore del lavoro è dotato di precisi e più netti poteri e autonome potestà decisionali di spesa, la stessa figura è molto diversa e più complessa di quella privata evidenziandosi un soggetto che ha meno poteri che nel privato con pluralità di soggetti datoriali che debbono confrontarsi fra loro. Nel settore pubblico debbono allinearsi figure comuni per le fattispecie scelte dall’Ente e in particolar modo :1)il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione(RSPP) 2)il Medico competente 3)le scelte di prevenzione comuni da intraprendere ecc.
ll d.lgs. 81/2008 così come modificato ed integrato dal d.lgs. 106/2009 ha abrogato le seguenti normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro: DPR 547/1955 “Norme di prevenzione infortuni ;”DPR n.303/1956 “Norme generali per l’igiene del lavoro”; D.lgs. 626 /1994 di adeguamento della materia di attuazione delle diverse direttive CEE, ecc. Da ultimo il d.lgs. n.106/2009 dove è stata ridotta la misura dell’ammenda più grave attualmente 6.400,00, rispetto a quella prevista dal d.lgs. 81/2008;l’arresto massimo è stato diminuito da 12 mesi a 6 mesi e una diminuzione anche della sanzione amministrativa più grave da 2.500.00 a 1.800,00; inoltre l’impossibilità di chiudere l’attività con un solo dipendente ecc. Il d.lgs. n. 81/2008 comprende ed estende accanto alla figura di prammatica anche i volontari e tutti i terzi in presenza del luogo di lavoro. Viene designato la figura di “Preposto” e “Dirigente” con esplicito riferimento alle buone prassi o soluzione raccolte e diffuse dagli enti istituzionali ISPEL e INAIL.
In giurisprudenza si è consolidato un orientamento detto del principio dell’effettività ,”a rovescio”, laddove i Datori di lavoro, i Dirigenti e Preposti sono coloro che esercitano in concreto i poteri e non quelli che sono investiti di formale investitura, per cui i soggetti che non dotano di autonomo potere e gestione di spesa i Datori di lavoro, ricoprono loro stessi la posizione di garanzia e potestà giuridica, in ragione si ripete della mancanza di effettività dei poteri di gestione e spesa.
In caso di contratto di appalto di opera e somministrazione si attua un sistema di qualificazione delle imprese con l’obbligo della redazione di un Documento di valutazione dei rischi interferenziali in cui vanno affermati i Costi per la sicurezza a pena della nullità del contratto stesso. Ed in caso di mancato pagamento dei contributi sia previdenziali che assicurativi il committente risponde in solido con l’appaltatore e subalppaltatore. Il d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. introduce novità per la redazione di novità del Documento di valutazione dei rischi che deve avere:1)data certa 2 ) individuare le procedure per la attuazione delle misure attuative dei ruoli dell’organizzazione aziendale, con riferimento alle competenze, ai poteri e responsabilità con la definizione delle competenze, poteri e responsabilità di provvidenza.3)Inoltre definire il nominativo del RSPP del RLS o R.R.L.L.S.S., individuare il nominativo del Medico Competente 4)asseverare le mansioni di esposizione dei lavoratori ai rischi specifici 5)in pratica il d.lgs. 81 e s.m.i. va verso sistemi di gestione di sicurezza (SGSL) in quanto il documento di valutazione di cui si discorre deve e può entrare nel merito dell’organizzazione del lavoro;6)argomentare nella Riunione periodica annuale con formazione dei Dirigenti e dei Preposti, con norme di comportamento e buone prassi per la prevenzione dei rischi e l’obiettivo di miglioramento della sicurezza complessiva; la riunione periodica coincide con il riesame del SGSL.
Formazione e addestramento
Per ciò che concerne la formazione e addestramento si evidenzia:1)obbligo di formazione e aggiornamento dei Preposti con aggiornamento periodico relativo dei loro compiti.2)formazione e obbligo di aggiornamento dei Rappresentanti dei lavoratori (RLS) con minimo di 4 ore annue per aziende sotto i 50 dipendenti e 8 ore con più di 50 dipendenti 3)aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati delle squadre di emergenza, 4)registrazione in apposito registro formativo del cittadino.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria ecco le novità pe le seguenti 1)istituzione di un Elenco Nazionale dei Medici Competenti presso il Ministero della Salute; 2)chi svolge attività di vigilanza non può in alcun modo svolgere consulenza; 3)obbligo di trasmissione in via telematica, nel primo trimestre dell’anno, dei dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori;4)la sorveglianza sanitaria di norma viene effettuata una volta l’anno con eventuale diversa frequenza stabilita dal Medico Competente. In materia sanitaria è prevista per i casi di esposizione a cancerogeni o rischi chimici una visita in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso la visita medica non può essere fatta in via preassuntiva e non può essere erogata per l’assunzione o meno. Le visite o accertamenti sono finalizzate anche per assenza di alcol dipendenza o droghe o simili.
Importante è il ruolo del RLS tradizionale eletto o designato all’interno dell’azienda e viene definita una giornata nazionale nella quale eleggere o designare l’R.L.S. Rispetto alla precedente normativa l’R.L.S. non solo deve essere consultato ma anzi promuove l’individuazione e l’attuazione di misure di prevenzione ecc. con potestà di formulazione in merito di attività di prevenzione, avvertendo fra l’altro il responsabile dell’azienda dei rischi asseverati. Per i suoi compiti può accedere ai dati informatici ricevendo copia del documento di valutazione dei rischi ecc. o DUVRI.
L’RLS non può coincidere con l’RSPP e l’addetto SPP
E’ previsto tenere dati obbligatori informatizzati, anche il Documento di visualizzazione dei rischi a livello informatico, con trasmissione anche telematica.
Ai sensi del d.lgs. 81/2008 bisogna:1)comunicare all’INAIL gli infortuni di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, ai soli fini statistici 2)non è più necessaria la comunicazione agli Enti di controllo del nominativo del RSPP, è sufficiente che tale nominato sia inserito nel Documento di valutazione dei rischi 3)la sorveglianza sanitaria prevede che i giudizi di idoneità vanno comunicati per scritto anche al lavoratore ed è facoltà del Datore di Lavoro nominare più medici con individuazione di un medico coordinatore. Il medico competente può visitare i luoghi di lavori anche senza essere accompagnato dal RSPP.3)tirocinanti, stagisti, volontari vanno inseriti nell’obbligo del sistema di sicurezza.4)viene altresì previsto l’obbligo di registro delle condizioni strutturali della sicurezza.
Il documento di valutazione dei rischi prevede i nuovi e seguenti adempimenti: 1) individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici con relativa esperienza da dotarsi, esperienza – si ripete- , formazione e addestramento; 2) valutazione del rischio elettrico; 3) stress rischio da lavoro correlato; 4) calcoli rischio rumore e programma misure specifiche per riduzione valori superamento soglia 4)vibrazioni meccaniche con relativi calcoli; 5) movimentazione manuale dei carichi con valutazione del rischio per i vari tipi di carico di rischio; 6) rischio chimico definito moderato e basso per la salute dei lavoratori.
Il d.lgs. 106/2009 introduce le seguenti novità:1)integrazione del Protocollo sanitario aziendale con il Programma di sorveglianza sanitaria 2)il datore di lavoro per gli addetti a mansioni di sorveglianza sanitaria deve comunicare con tempestività al Medico competente in caso di cessazione del rapporto di lavoro onde effettuare la visita sanitaria di fine rapporto 3)per il fine rapporto il Medico competente consegna al dipendente copia della cartella sanitaria ed il datore di lavoro la conserva per almeno 10 anni 4)su richiesta del RLS è d’uopo consegnargli il Documentazione valutazione del rischio, su supporto informatico, da estendere anche all’Azienda;4)si deve consegnare all’INAIL entro 48 ore dal certificato medico sia gli infortuni sul lavoro con assenza di un giorno sia quelli superiori a tre giorni 4)la data certa del Documento valutazione dei rischi è data con attestazione certa con certificazione dal RSPP, dal RLS, dal Medico competenze, oltre che dal Datore di lavoro come è ovvio. Il Documento di valutazione dei rischi è redatto in primis dal Datore di Lavoro con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, quale strumento di pianificazione aziendale .5)nelle aziende fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di Primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi ed evacuazione dietro specifici corsi di formazione;6)il datore di lavoro garantisce adeguati mezzi di estinzione in relazione alle classi di rischio da incendio presenti in azienda;7)come già detto il d,lgs. 106/2009 prevede diversi articoli di riduzioni delle sanzioni e arresto sia per progettisti, fabbricanti, installatori che datori di lavoro. Ci sono novità riguardanti l’R.L.S., eletto o designato all’interno dell’azienda 1) come già detto viene definita una giornata nazionale per la salute e la sicurezza del lavoro in cui si elegge o designa l’R.L.S. 2) all’R.L.S. la norma conferisce compiti più solerti ed attivi rispetto alla precedente legge, per cui non solo deve essere consultato ma egli stesso promuove l’elaborazione, l’attuazione ecc. di misure di prevenzione con potestà propositiva nei confronti del responsabile dell’azienda; per questa sua funzione è previsto detenere dati obbligatori informatizzati , a partire dal Documento di valutazione dei rischi;3)l’RLS non può ovviamente coincidere con l’RSPP e l’addetto SPP.
Sorveglianza sanitaria e Medico competente
Un momento essenziale della prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori è la Sorveglianza Sanitaria svolta dal Medico competente che così svolge la funzione datoriale dell’ente in quanto soggetto responsabile dell’applicazione delle norme relative alla salute e sicurezza del lavoro. La sorveglianza sanitaria viene svolta dal medico competente nei casi previsti dall’articolo 41 comma I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. allorché nell’ente vengono definite attività lavorative che hanno bisogno di essere soggette a sorveglianza in quanto il loro svolgimento può involvere pericolo per la salute, igiene e sicurezza dei lavoratori; quando tali categorie sono individuate chi ha il compito di nominare il medico competente lo fa proprio per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
Una volta che sono stati definiti i profili dei soggetti a sorveglianza secondo le indicazioni della Commissione consultiva di cui all’articolo 41 comma I a) saranno compilati gli elenchi nominativi del personale che presta le predette attività lavorative. La sorveglianza sanitaria comprende 1)una visita medica preventiva per asseverare l’assenza di controindicazioni al lavoro da parte dei lavoratori per la loro mansione specifica 2)una visita medica periodica per il controllo dello stato di salute del lavoratore a conferma del giudizio di idoneità alla mansione specifica; tale visita ha una periodicità di norma una volta l’anno;3)una visita medica a richiesta del lavoratore quando sia valorizzata dal medico competente correlata come ai rischi professionale 4)visita medica in occasione di cambio di mansione onde verificare l’idoneità alla mansione di subentro; 5)visita medica in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, esempio rischio chimico; 6)visita medica preventiva in fase pre-assuntiva ; 7)visita medica precedente alla ripresa del lavoro in caso di assenza pe motivi di saluti.
Tutti gli esiti delle visite mediche sopra indicate sono allegate alla cartella sanitaria e di rischio e conservata al momento della nomina del Medico competente presso il suo luogo; copia della cartella è conservata per almeno 10 anni.
Il Medico competente sulla base delle visite di prammatica può esprimere i seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:1)idoneità 2)idoneità parziale temporanea o permanente 3)inidoneità temporanea 4)inidoneità permanente.
Il Protocollo sanitario aziendale è un ottimo strumento di cui fa sponda su base volontaria per formalizzare quanto posto in essere dall’ente stesso in materia di sorveglianza sanitaria e contiene:1)lavori aziendali sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria; 2)nominativi dei dipendenti che svolgono attività lavorativa e sottoposti a sorveglianza sanitaria; 3)Programma di sorveglianza sanitaria 4)protocolli sanitari specifici per singole attività 5)procedure operative per attività oggetto di sorveglianza sanitaria, Il protocollo Sanitario è un ottimo strumento per aver contezza di tutto quanto fatto dall’Ente in materia di sorveglianza sanitaria di modo che si possa rintracciare negli anni quanto fatto in materia di sorveglianza sanitaria dipendente dietro dipendente, malattia dietro malattia, ecc.
La politica della salute e sicurezza del lavoro sono pertanto una espressione a tutto tondo dell’Ente pubblico e dettano i principi per la tutela, la salute e sicurezza dei lavoratori previa prevenzione e monitoraggio e costante verifica dell’applicazione delle vigenti disposizioni di legge. Per attuare un efficace prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro è importante ed imprescindibile la volontà dell’organo di vertice dell’Ente pubblico e dei organi aziendali che solo sono veramente convinti di promuovere l’impegno e l’attuazione della sicurezza e prevenzione a tutela del benessere dei lavoratori.
Il Datore di lavoro, utilizzando il Servizio Prevenzione e Protezione ed interfacciandosi con il Servizio Personale e i Dirigenti dell’Ente, con la collaborazione del Medico competente e la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza persegue il raggiungimento di livelli accettabili di rischio.
IL benessere lavorativo che è condizione basale per un buona condizione lavorativa, a sua volta scelta di fondo per un requisito generale per la sicurezza e prevenzione in un Ente pubblico, si consta 1)garantire una corretta promozione delle risorse umane attraverso valutazioni imparziali 2) prevenire forme di mobbing 3)evitare ogni forma di discriminazione in termini di convinzioni religiose, politiche ecc. 4)garantire integrità fisica e psicologica dei lavoratori 5)partecipare a gruppi di lavoro con lo scopo di buone prassi 6)contenere lo sviluppo e le pratiche di lavoro nel benessere lavorativo e lo sviluppo sostenibile 7)garantire un clima lavorativo ispirato dalla responsabilità sociale. 8) favorire un clima sano, salubre e dignitoso 9)distribuire i carichi di lavoro in base alle competenze possedute in modo da stimolare la competitività 10)ispirare correttamente la funzione di leadership 11)la formazione deve essere strumento di crescita e di apprendimento ;11)valorizzare la singola competenza professionale.
L’ispirazione di fondo del T.U. 81/2008 è quella di operare una distinzione fra una linea operativa(datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori e medico competente) e una linea consultiva (Servizio prevenzione protezione, Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS) medico competente per altre sue residue competenze.
Il datore di lavoro è la figura centrale di un simile organigramma con connessa responsabilità e con esso collaborano come si è detto i dirigenti, i preposti e gli stessi lavoratori e d’altro canto il SPP ,il RLS ,il Medico competente e gli incaricati alla gestione dell’emergenza. E’ pur vero che in base alla normativa di cui si discorre un Ente con dipendenti non superiore a 200 è previsto da parte del datore di lavoro dei compiti diretti di entrambe le funzione di datore di lavoro e responsabile SPP; mentre per enti con numero di addetti superiore a 200 le due figure faranno capo a soggettività diverse.
L’RSL
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) può essere eletto a livello aziendale o a livello territoriale o di comparto; in effetti negli enti con più di 15 dipendenti ai sensi dell’articolo 47 del T.U. del 2008 e s.m.i. è direttamente eletto dai lavoratori a loro interno. La designazione a qualsiasi titolo avviene di norma in corrispondenza con la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Fino a 200 dipendenti si designa rappresentante,3 per gli enti da 201 a 1000 , 6 per tuti gli altri casi. Ma quali sono le competenze dei RLS? In primis hanno come obiettivo quello di migliorare la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro operando a questo fine per conto dei lavoratori; essi promuovono l’attuazione delle misure di prevenzione per la tutela e integrità dei lavoratori; sono altresì consultati per gli addetti al servizio degli addetti al servizio di prevenzione e loro formazione; sono invitati alla periodica riunione di prevenzione e protezione dai rischi e qui possono richiedere a totale titolo dati e informazioni e possono formulare proposte. Tutelano i diritti in azienda dei lavoratori. Possono accedere nei posti di lavoro concordando tali approcci con il datore di lavoro. Hanno diritto all’accesso di informazioni del servizio di vigilanza. Possono altresì far ricorso alle autorità competenti in caso di cattive condizioni delle misure e applicazioni in termini di prevenzione e protezione dei rischi.
Hanno altresì diritto a una adeguata formazione in materia di salute e rischi tale da garantire una adeguata preparazione in merito.
La delega delle funzioni
Altro tassello delle competenze è, per l’appunto, rappresentato dal Medico competente; esso ai sensi dell’art. 38 del T.U. è un medico specialista in medicina del lavoro. E’ nominato dal datore di lavoro in tutti quei casi in cui vi è un ambiente e delle attività lavorative che necessitano di una adeguata e costante sorveglianza. Esso può essere un dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’Ente; oppure un libero professionista o un dipendente dell’Ente pubblico.
Esso esplica accertamenti sanitari preventivi onde contrastare controindicazioni al lavoro, accertare periodicamente le condizioni di salute dei lavoratori con giudizi di idoneità alla mansione specifica, espleta visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro; accertamenti specialistici su prescrizione del medico stesso.
E da ultimo un istituto molto spesso utilizzato è in questa materia la delega delle funzioni: come indicato dalla Corte di Cassazione in Sez III penale n.1142 del 27.1.1999, una delega è liberatoria di responsabilità tutte le volte che sia giustificata e motivata dalle dimensioni e dalla complessità dell’organizzazione che impone un reale e fattivo decentramento della sicurezza e conferita per un tempo determinato. La delega deve essere espressa e non presunta quindi portata a conoscenza del delegato e da questi accettata e dunque con un destinatario munito di capacità e attitudini adeguate per cui il delegante non incorra in una culpa in vigilando, ovverosia che il delegatario possegga la professionalità necessaria per svolgere i compiti oggetto di delega. Quest’ultima deve essere liberamente accettata. Inoltre vi è l’obbligo per il delegante di vigilare sull’operato del delegato, mancando il quale controllo si concretizza una rinnovata culpa in vigilando. La forma della delega è interesse delle parti sia in forma scritta e sia sotto forme nel pubblico di determina dirigenziale.
E’ sempre necessario per ottenere nel campo dei risultati soddisfacenti organizzare il lavoro tenendo in debito conto anche gli accorgimenti relativi relativi alla prevenzione, alla salute e alla salute fin dalla fase iniziale: occorre pertanto pensare sempre anche alla sicurezza, avere una quota di responsabilità diretta in fatto di sicurezza, agire in conseguenza alle responsabilità. La delega di funzioni che trasferisce ad un altro soggetto una quota delle funzioni, contribuisce in modo forte anche ad innescare il meccanismo sopra descritto.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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Benvenuto Cerchiara
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