Sanzioni accessorie: qual è il giudice competente per valore e territorio

Sanzioni accessorie: qual è il giudice competente per valore e territorio

Per l’opposizione ad una sanzione accessoria, è competente territorialmente anche il Giudice di Pace del luogo di residenza del debitore.

In via preliminare è utile precisare che sulla competenza per valore si è espressa la sentenza della  Corte di Cassazione n.° 21194/2011  che precisa  in tema di cartelle esattoriali per  sanzioni amministrative per violazione del C.di S., il combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, del d.lgs. 285/1992 e 22-bis della legge n. 689/1981 attribuisce, in via generale, al Giudice di Pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l’inciso “qualunque ne sia il valore”, presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell’art. 7, secondo comma, c.p.c., atteso che l’assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio […] Non rileva, al riguardo, il fatto che la sommatoria dei titoli azionati per le singole contestazioni d’infrazione ed irrogazioni di sanzione – superi la competenza per valore del giudice di pace per le cause ordinarie quale vigente all’epoca dell’introduzione della controversia (€ 2.582,28 corrispondenti alle £ 5.000.000 della competenza del Giudice di Pace per le cause introdotte prima del 4 luglio 2009, data dalla quale la competenza per valore è stata portata da € 5.000 dall’art. 45, comma 1 della L. 18.06.09 n. 69), in quanto l’attribuzione della competenza per materia al detto giudice in relazione alla natura della controversia stessa comporta, ex art. 22 bis L 689/81, una competenza per valore di € 15.493 (corrispondenti alle originarie £ 30.000.000)”

Fatta questa utile ma importante precisazione, sempre in relazione alle sanzioni amministrative per violazione del c.d.s. -TUTOR per esempio – può accadere, per semplice dimenticanza di omettere di dichiarare i dati del conducente dell’autovettura sanzionata. Quindi decorsi infruttuosi i 60 giorni per la comunicazione dei dati del conducente, l’organo accertatore – entro il termine di 90 giorni – può notificare la relativa sanzione accessoria per l’ omessa dichiarazione dei dati.

Accade molto spesso però, che l’organo accertatore ha una sede legale distante anche molti km rispetto al luogo dell’infrazione principale e/o la residenza del conducente. Come riportato  dalle indicazioni contenute nel verbale notificato, il ricorso andrebbe presentato al Giudice o al Prefetto competente del luogo in cui risiede l’organo accertatore.

Un esempio può chiarire meglio il concetto: il luogo dell’infrazione/sanzione principale, è Angri, una città in provincia di Salerno. Per la sanzione principale è quindi competente il Prefetto di Salerno o il Gdp del Tribunale di Nocera Inferiore. La sanzione accessoria, quella relativa all’omessa dichiarazione dei dati del conducente, è notificata però dal “Ministero dell’Interno, Dipartimento della P.S., Centro Nazionale e Accertamento infrazioni – ROMA”: sarebbe competente quindi – come riportato anche dalla sanzione accessoria- il Prefetto o il Giudice di Pace di Roma.

A ben vedere però l’ art. 204Bis del Cds, recita “…dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. I co. 2,3 e 4 dell’art. 7 del D.lgs n. 150/2011, che sancisce: l’opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui e’ stata commessa la violazione (co. 2)” .

La questione è stata, ulteriormente, chiarita anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno – Dip. Affari interni e territoriali, emessa in data 14/2/2007 prof. M/2413/28, che individua “la competenza territoriale del Prefetto e del Giudice di Pace a decidere i ricorsi avverso i verbali di contestazione per la violazione dell’art. 180, comma 8, del CdS, indicando anche la competenza territoriale alternativa del Giudice di Pace del luogo di residenza del ricorrente“.

Tale tesi è stata sposata, nel 2015 dal Giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, con sentenza del 3 Dicembre 2015 e dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dott.ssa Consuelo Ascolese, in data 20 Febbraio 2017: essi hanno tenuto conto il luogo di residenza del ricorrente e si sono dichiarati competenti territorialmente anche per l’impugnazione della sanzione accessoria.


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Walter Domenico Casciello

Dott Walter Domenico CascielloVincitore del Bando " Tiroconio presso un ufficio giudiziario "Collaboratore presso lo studio legale Diaz Pagano

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