Scissione a favore di società di persone con unico socio, è ammissibile?
Sommario: Introduzione – 1. Inammissibilità della costituzione di società di persone con unico socio in sede di scissione – 2. Ammissibilità della costituzione di società di persone con unico socio in sede di scissione – 3. Riferimento alla natura della operazione
Introduzione
Si intende brevemente affrontare in questa sede la questione della scissione societaria con costituzione di nuove società beneficiarie, nel caso in cui le new-co siano società di persone con unico socio, prendendo in considerazione i vari orientamenti che propendono ora per l’ammissibilità ora per l’inammissibilità della unilateralità della costituzione, muovendo da diverse argomentazioni che fondano la propria origine anche sulla natura stessa della operazione di scissione e costituzione delle beneficiarie, nonché sulla disposizione normativa dell’art. 2272 c.c..
Detta disposizione infatti prevede, tra le ipotesi di scioglimento della società di persone, il venir meno della pluralità dei soci “se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita”[i].
1. Inammissibilità della costituzione di società di persone con unico socio in sede di scissione
Per la tesi dell’inammissibilità di costituire delle beneficiarie società di persone con unico socio in sede di scissione, sostenendo che la unilateralità, e quindi la conseguente ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi, potrebbe aversi solo in itinere, nel corso della vita della società, e non anche al momento della costituzione si è espressa parte della dottrina e della giurisprudenza.
In un caso la giurisprudenza di merito, precisamente il Tribunale di Mantova, ha confermato il diniego di iscrizione al registro delle imprese del progetto di scissione con costituzione di due società in accomandita semplice con unico socio – socio accomandatario – e riserva di ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi.[ii]
Il Tribunale ha affermato che quando il progetto di scissione preveda la costituzione di nuovi soggetti giuridici “non possono non trovare applicazione le inderogabili norme relative alla costituzione del tipo societario prescelto anche se la genesi delle nuove società è differente” e sottolineato che pertanto per le società di persone si richiede la pluralità dei soci e l’unipersonalità “è ammissibile solo come sopravvenienza e quindi non in fase costitutiva”.[iii]
2. Ammissibilità della costituzione di società di persone con unico socio in sede di scissione
L’orientamento del Comitato Triveneto dei Notai è, invece, per l’ammissibilità della scissione a favore di società di persone di nuova costituzione con unico socio, purchè comunque, al fine di evitare lo scioglimento, si ricostituisca la pluralità dei soci nel termine di sei mesi.[iv]
Siffatta tesi muove dalla considerazione che l’operazione in parola configuri una vicenda “meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto”, essendo quindi la fase di costituzione in sede di scissione del tutto peculiare, e potendosi collocare nell’alveo delle modifiche di un soggetto di per sé collegato con quello preesistente; si legge infatti nella Massima che “la società beneficiaria, nel procedimento di scissione, nasce secondo una genesi affatto diversa dall’ordinario atto costitutivo”.
Di qui la conclusione per cui si potrebbe far ricorso alla disciplina dell’articolo 2272 c.c. per indirettamente ritenere legittima la costituzione della beneficiaria unilateralmente, seppur a condizione di ricostituire la pluralità dei soci nel termine di sei mesi, come prescritto dalla norma; ed infatti, ancora nella Massima, si afferma: “la scissione di società non comporta l’estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.
In tal caso la società di persone unipersonale beneficiaria sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci.”[v]
3. Riferimento alla natura della operazione
Parte della dottrina in ogni caso evidenzia come anche qualora si parlasse di origine evolutivo-modificativa della società neocostituita, aderendo alla tesi secondo cui configurerebbe un’operazione meramente evolutiva, modificativa del medesimo soggetto, si riterrebbe in ogni caso necessario applicare le norme in materia di costituzione, che definiscono i “requisiti obiettivi minimi” per la nascita della società; norme inderogabili, che non possono essere in alcun caso disattese.[vi]
E si noti, riguardo alla qualificazione della natura giuridica dell’operazione, con riferimento alla quale si sostiene la tesi permissiva, che, nonostante la giurisprudenza, anche di merito, risulti divisa sul punto, la Corte di Cassazione con alcune recenti pronunce non avrebbe comunque aderito alla tesi secondo cui si tratterebbe di vicenda meramente modificativo-evolutiva.[vii]
A tal proposito, si evidenzi incidentalmente, come la Corte di Cassazione, affrontando il caso dell’eventualità di cumulare la durata della società scissa e della beneficiaria costituita con la scissione, affermi che le società in questione, da ritenersi autonome, “non potevano essere considerate come l’evoluzione di un medesimo soggetto cumulando i rispettivi termini di durata”.[viii]
[i] Art. 2272 codice civile.
[ii] Trib. Mantova, Giudice del Registro, 4 gennaio 2012, in Le società, 2012, 8-9, 881 ss., nota di G. Maniglio.
[iii] Trib. Mantova, Giudice del Registro, 4 gennaio 2012, cit.
[iv]Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Massima L.A. 22, 2011 “AMMISSIBILITÀ DELLA SCISSIONE A FAVORE DI SOCIETÀ DI PERSONE DI NUOVA COSTITUZIONE CON UNICO SOCIO” – 1° pubbl. 9/06 – motivato 9/11.
[v] Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Massima L.A. 22, cit.
[vi] Nota di A. Busani e F. Urbani “Operazioni straordinarie: la scissione” in Le Società 12/2017.
[vii] Nota di A. Busani e F. Urbani “Operazioni straordinarie: la scissione” cit.
[viii] Cass. Civ., 17 settembre 2019, n. 23095.
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Giovanna Frattolillo
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