Scuola di Polizia, Grecia: no alla statura minima uguale tra uomini e donne

Scuola di Polizia, Grecia: no alla statura minima uguale tra uomini e donne

Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 18 ottobre 2017, causa C-409/16

Una normativa che prevede, come criterio di ammissione alla scuola di polizia, una statura minima indipendentemente dal sesso può costituire una illecita discriminazione nei confronti delle donne in quanto non è necessaria per garantire il buon funzionamento dei servizi di polizia.

Il capo della Polizia greca pubblicava un bando di concorso per l’ammissione alla scuola di polizia riprendendo una disposizione della legge greca ai sensi della quale tutti i candidati, indipendentemente dal sesso, devono avere una statura minima di m. 1,70. Ad una donna veniva negato di partecipare al concorso con la motivazione che la stessa non raggiungeva la statura prevista.

La fissazione di una statura minima per uomini o donne è una discriminazione indiretta ai sensi degli artt. 2 e 3 delòa Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976. La Corte di Giustizia afferma che la fissazione di una statura minima identica per tutti i candidati, uomini o donne, costituisce una discriminazione indiretta in quanto sfavorisce un numero più alto di donne che di uomini. Tuttavia, precisa che tale regolamentazione non costituisce una discriminazione indiretta vietata quando ricorrono due condizioni, la cui esistenza deve essere verificata dal giudice nazionale: 1) la regolamentazione deve essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima, come quella di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia; 2) i mezzi impiegati per il conseguimento di tale scopo siano appropriati e necessari. A tal riguardo, sebbene talune funzioni di polizia possano esigere l’utilizzo della forza fisica e presupporre un’idoneità fisica particolare, altre funzioni, come l’assistenza ai cittadini o la regolazione del traffico stradale, non richiedono un particolare impegno fisico.

La Corte già in altre proprie pronunce aveva affermato la conformità al diritto europeo di una normativa che preveda che i candidati ad impieghi, quali agenti di polizia destinati a svolgere funzioni operative o esecutive, non debbano aver compiuto 35 anni di età (cfr. CGE C-258/15). Infatti, pur osservando che tale normativa crea manifestamente una differenza di trattamento basata sull’età, in quanto essa ha l’effetto di riservare a talune persone, per il solo fatto di aver compiuto 35 anni di età, un trattamento meno favorevole di altre che versano in situazioni analoghe, la Corte ricorda che, ai sensi della citata direttiva, la differenza di trattamento basata sull’età non deve essere considerata una discriminazione allorché una caratteristica collegata all’età, quale il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari, costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La Corte dunque stabilisce che anche a voler ritenere che tutte le funzioni esercitate dalla polizia richiedano un’idoneità fisica particolare, tale idoneità non è necessariamente connessa al possesso di una statura minima. In ogni caso, l’obiettivo di garantire l’effettivo assolvimento della missione della polizia potrebbe essere conseguito con misure meno svantaggiose per le donne, quali una preselezione dei candidati che consenta di verificare le loro capacità fisiche. Pertanto, una normativa che prevede, quale criterio di ammissione alla scuola di polizia, una statura minima indipendentemente dal sesso può costituire una discriminazione illecita nei confronti delle donne.


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