Scuola, ore di sostegno: devono essere quantificate esclusivamente tramite il PEI

Scuola, ore di sostegno: devono essere quantificate esclusivamente tramite il PEI

T.A.R. Napoli, sez. IV, 15 giugno 2017, n. 3312

I ricorrenti, esercenti la potestà sul figlio minore di età, impugnavano il provvedimento emesso dall’Amministrazione scolastica, con cui veniva assegnato al predetto minore (già riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L. 104\1992), per l’anno scolastico 2016/2017, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (25) ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetto (diagnosi funzionale).

Pertanto chiedevano l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento suddetto nonché l’accertamento, per l’anno in corso e per gli anni futuri, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, previa valutazione, da effettuarsi in sede di PEI (programma educativo individuale, o documento analogo, che non risultava redatto per l’anno in corso), delle concrete esigenze.

Il Tribunale ha accolto il ricorso per manifesta fondatezza considerato che il numero di ore di sostegno è stato riconosciuto in assenza, per l’anno in corso, del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e che invece, anche secondo il costante orientamento della sezione, tale documento deve essere tempestivamente adottato dall’amministrazione scolastica al fine di garantire con pienezza il diritto allo studio del disabile. Infatti, le ore attribuibili devono essere quantificate esclusivamente tramite il PEI, alla cui redazione l’Amministrazione è, come detto, obbligata.

Pertanto, nel caso concreto, l’attribuzione al minore, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un limitato numero ore di sostegno in mancanza del documento tecnico che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, ha comportato la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione scolastica alla redazione del PEI per l’anno scolastico in corso (o documento analogo di pari funzione) e alla sua esecuzione, mediante attribuzione alla persona disabile di un insegnante di sostegno per il numero di ore ivi quantificate dall’Amministrazione in relazione alla gravità della patologia riportata.

Non è stata, invece, accolta la richiesta di ore di sostegno per gli anni futuri, in quanto la natura e la disciplina del diritto ad ottenere un numero di ore di sostengo adeguato alla patologia sofferta comportano che la relativa determinazione vada effettuata dall’Amministrazione per ciascun anno in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete e dello stato evolutivo del disabile, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato (ex plurimis T.A.R. Napoli, sez. IV, 22 maggio 2013 n. 2675 e 6 marzo 2013, n. 1255; Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231).

Pertanto, è stata dichiarata l’illegittimità, in parte qua, dei provvedimenti impugnati che, per l’effetto, ne determina l’annullamento. Il Tribunale ha, altresì, riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione che verranno determinati nel Programma Educativo Individuale (o documento analogo) coerentemente con i contenuti dello stesso, e che l’Amministrazione scolastica è stata condannata a redigere.


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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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