Se il coniuge muore, il superstite succede per abitazione ed uso?
L’evento morte, si sa, determina un cambiamento radicale generato da una perdita incolmabile da un punto di vista umano. Tuttavia, la problematica tende, con l’estinzione del consorte, inevitabilmente a scivolare in punta di diritto per la sussistenza o meno in capo al superstite dei diritti di abitazione ed uso previsti ex art.560 c.c.
Ebbene, l’art.540 comma 2 c.c. attribuisce al coniuge superstite nell’alveo della successione dei legittimari (ex art.536 e ss. c.c.) i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano. Nessuna norma, tuttavia, prevede altrettanto nella successione legittima. Di talchè, gli artt. 581 e 582 c.c. disciplinano la successione del coniuge ed il concorso del superstite con i figli e con gli ascendenti legittimi, i fratelli e sorelle del de cuius, ma non fanno riferimento alcuno al diritto di abitazione ed uso.
Su tali diritti, infatti, la giurisprudenza ha introdotto una tesi favorevole alla propria inclusione nella successione legittima, reggendo tale orientamento sul dettato dell’art.553 c.c. al fine di evitare che con la disciplina della successione legittima vengano pregiudicati i diritti dei legittimari.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente, stabilisce che le quote fissate nell’ambito della legittima, qualora siano lesi i diritti dei legittimari, debbano essere ridotti proporzionalmente al fine di integrare la quota riservata ai legittimari.
Pertanto i diritti di abitazione ed uso in favore del coniuge superstite trovano piena attuazione nella successione legittima determinando un aumento della quota di riserva prevista ex art. 340 c.c.o alla quota di riserva risultante dal concorso con altri legittimari.
Tali diritti del superstite in primo luogo gravano sulla quota di legittima disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, l’abitazione e l’uso gravano sulla quota di riserva del coniuge che viene, in tal modo, diminuita della misura proporzionale a colmare l’incapienza (Cass.Civ.sez.II, 6 Aprile 2000, n.4329).
Di contro, un differente orientamento giurisprudenziale prevede che se nella successione legittima non trovino applicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva, tali diritti non spettino al proprio coniuge nella successione legittima essendo previsti solo nella successione necessaria.
A dirimere tale contrasto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.4847 del 2013) in forza della quale non solo si riconoscono i diritti al superstite nella legittima ma si giunge ad un diverso calcolo della quota.
Tant’è, prefigura il giudice di legittimità, che qualora l’abitazione e l’uso non spettassero al giudice anche nella successione legittima si determinerebbe un’ingiusta differenza tra coniuge putativo e coniuge legittimo. D’altronde alla medesima conclusione sembra giungere “naturalmente” l’art.540 c.c. nella parte in cui prescrive che i diritti di uso ed abitazione in capo al superstite sussistano anche quando quest’ultimo concorra con altri chiamati. Il legislatore ordunque, ha voluto stabilire che a prescindere dal tipo di successione, al coniuge superstite spettino inequivocabilmente tali diritti.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Ennio Carabelli
Latest posts by Ennio Carabelli (see all)
- Separazione giudiziale: chi prevale tra coniuge assegnatario e proprietario sulla casa familiare? - 7 February 2020
- Furto al supermercato: la punibilità si ferma al tentativo - 4 February 2020
- Se il coniuge muore, il superstite succede per abitazione ed uso? - 3 February 2020