Se il mutuo è abusivo niente decreto ingiuntivo o pignoramento

Se il mutuo è abusivo niente decreto ingiuntivo o pignoramento

C. Giust. UE sent. C-49/14 del 18 febbraio 2016

La direttiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione.

I giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno stabilito che l’eventuale presenza di clausole abusive inserite da una banca nel contratto di finanziamento (c.d. clausole vessatorie) deve essere rilevata dal giudice d’ufficio, quindi anche in mancanza di apposita richiesta della parte mutuataria.

Ma vi è di più. Tale rilevazione può avvenire in qualsiasi fase del procedimento, dall’iniziale istanza di decreto ingiuntivo alla fase ultima, quella della vendita forzata con l’asta. In buona sostanza, sono contrarie al diritto dell’Unione Europea eventuali regole interne agli Stati che pongano una preclusione oltre la quale il consumatore non può più eccepire la nullità del contratto.

Secondo la Corte di Giustizia il sistema delle c.d. preclusioni non può valere quando è in gioco l’interesse del consumatore nei rapporti con un soggetto forte quale è una banca in grado di imporre contratti standard senza possibilità per il mutuatario di intervenire sul testo, modificandolo o personalizzandolo alle proprie esigenze.

Le ripercussioni della pronuncia nel nostro ordinamento.

All’atto della richiesta del decreto ingiuntivo, se di norma è sufficiente, per il creditore, la prova scritta del credito (che, per la banca, è data dal contratto di mutuo, dagli estratti conto o dal saldaconto), scaricando poi sul debitore, con l’eventuale opposizione, l’onere di sollevare eventuali contestazioni sulla validità del rapporto, la Corte di Giustizia ha affermato che il giudice nazionale deve, già da questa fase, verificare se il contratto è in regola e non presenti clausole abusive e vessatorie (si pensi al caso di interessi anatocistici, interessi superiori a quanto disposto dalla legge, rinuncia a garanzie, ecc.). In pratica, il Tribunale – per quanto la legge non lo dica espressamente – deve fare, già da questa fase e pur in assenza di una vera e propria causa (il decreto ingiuntivo è azionato solo dal creditore) un primo e generale vaglio sulla legittimità del contenuto del contratto;

Inoltre, all’atto dell’esecuzione forzata, in sede cioè di pignoramento e vendita forzata, il giudice non può nascondersi dietro le regole della procedura che stabiliscano, eventualmente, la sua incompetenza a pronunciarsi su questioni relative al merito del credito: anche in questo caso, infatti, il Tribunale deve annullare il contratto, e quindi stoppare la vendita all’asta se riconosce che, nel merito, il contratto presenti clausole abusive e vessatorie.

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