Sei salito sull’autobus senza biglietto e non vuoi scendere? Stai commettendo un reato!

Sei salito sull’autobus senza biglietto e non vuoi scendere? Stai commettendo un reato!

Salire sull’autobus senza biglietto e rifiutarsi di scendere costituisce reato.

È quanto sancito dal Tribunale di Campobasso con la sentenza n. 658/2016.

Nella maggior parte dei casi, qualora si venga sorpresi a viaggiare su un mezzo di linea senza biglietto, sarà applicata a nostro carico una comune sanzione amministrativa, che si estingue con il regolare pagamento della stessa.

Tuttavia, il curioso episodio che ci occupa, vede coinvolte tre donne (di cui una minorenne) che, salite su un autobus di linea senza un valido titolo di trasporto, rifiutavano di scendere dallo stesso, interrompendo in tal modo il servizio pubblico di trasporto locale per almeno mezz’ora.

Infatti, le tre donne, nonostante l’invito più volte loro rivolto dall’autista ad acquistare il biglietto, dal momento che il veicolo si trovava in sosta in prossimità di un’edicola, manifestavano palesemente il diniego a munirsi del titolo di trasporto, rifiutandosi altresì di scendere dall’autobus e, anzi, rimanendo sedute all’interno dello stesso.

A questo punto, intervenivano due agenti della Polizia Stradale, ma le donne continuavano a rimanere sedute all’interno del veicolo, insultando gli agenti e commettendo anche il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 c.p.

Dopo lunghe trattative con gli agenti di P.S. le donne decidevano di scendere dal mezzo, consentendo allo stesso di riprendere il normale svolgimento del servizio pubblico di trasporto urbano.

Per il Tribunale è certamente configurabile il reato di cui all’art. 340 c.p. ai sensi del quale “chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433], cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno”.

Infatti, nel caso in esame, “risulta integrata quella alterazione anche temporanea o marginale del funzionamento dell’ufficio o del servizio pubblico con la consapevolezza che l’azione potesse cagionare un determinato risultato (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 10/12/2003), che incentra in sé la sussistenza del reato ex art. 340 c.p.”

Pertanto, le donne venivano condannate per il reato di cui all’art. 340 c.p.


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Avv. Alessandra Giannone

Alessandra Giannone nata a Sciacca (Ag) nel 1985, dopo il diploma di maturità classica ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza nell’aprile del 2009 presso l’Università L.U.M.S.A. di Palermo. Nel giugno del 2011 ha conseguito la specializzazione in professioni legali presso la S.S.P.L. “G. Scaduto” di Palermo. Abilitata all’esercizio delle professione forense nel 2012, è anche mediatore civile e commerciale da Gennaio 2011.

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