Senso e funzione della pena nella dimensione “restaurativa”
Parlare di pena restaurativa implica necessariamente sostenere il carattere rieducativo della pena, ossia ribadirne il carattere riparativo (restorative justice), ovvero considerare la giustizia come un meccanismo, all’interno del quale vi deve essere il coinvolgimento attivo della vittima, dell’agente e della stessa comunità civile nella ricerca di soluzioni atte a far fronte all’insieme di bisogni scaturiti a seguito della commissione del reato. L’obiettivo della medesima sul lungo termine deve essere evitare il pericolo di recidiva, ossia impedire che il soggetto possa trovarsi in condizione di delinquere, garantendone il reinserimento all’interno della società civile.
Tale definizione affonda le sue radici nelle parole del filosofo francese Paul Ricoeur (1913-2005), che ipotizzava la creazione di una giustizia non violenta, la quale si sarebbe dovuta preoccupare di reinserire nella società il colpevole e di ristabilire un equilibrio tra tre poli fondamentali: colpevole, vittima e legge[1].
Le tre finalità che Ricoeur intendeva perseguire attraverso la pena erano: la riabilitazione per il colpevole, la riparazione per la vittima e la retribuzione per l’infrazione della legge. In definitiva l’obiettivo era ricostruire il legame tra l’individuo e la comunità, riducendo in questo modo la sofferenza della pena[2]. Al contrario, una giustizia basata solo sul carattere retributivo della pena finirebbe per trascurare l’aspetto umano, in quanto non consentirebbe al soggetto di ricostruire i legami sociali e di reinserirsi all’interno della società civile.
Passando dalle riflessioni di Ricoeur, al testo costituzionale è importante soffermarsi sull’analisi del terzo comma e del quarto comma dell’art 27. Difatti il terzo comma esordisce, indicando un limite: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari all’umanità” e prosegue nel quarto comma indicando un dovere: “e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Alla base di tali parole vi deve essere la realizzazione di un temperamento del carattere afflittivo-retributivo della pena, soprattutto nella fase esecutiva, così da rendere la stessa più in linea con uno Stato democratico-sociale.
La giurisprudenza costituzionale si è incaricata nel corso del tempo di sviluppare il principio rieducativo come scelta preferenziale, soprattutto in relazione ad altri articoli della Costituzione, come l’art. 3 (uguaglianza formale e sostanziale) o l’art. 24 (diritto alla difesa)[3]. La funzione rieducativa deve essere un pungolo, un’esigenza da proteggere, nel rispetto del principio di proporzionalità e di bilanciamento anche di fronte alla presenza di esigenze contrapposte, come per esempio rispetto a situazioni di pericolosità del soggetto. La rieducazione è un principio sempre fecondo e di cui deve poter usufruire l’intera comunità civile.
Il primo che tentò di realizzare in concreto tali parole fu Eugenio Perucatti, direttore del carcere ergastolano di Santo Stefano a Ventotene dal 1952 al 1960. Perucatti cercò di restituire dignità ad un luogo popolato da persone che la società oramai temeva e alle quali non era data più possibilità di redenzione, né tantomeno di considerazione umana. Perucatti intervenne attraverso gesti in apparenza semplici, come il ripristino dell’acqua corrente, la creazione di spazi di svago, ossia la costruzione di un campo da calcetto e di un teatro. Uomo di profonda Fede, Eugenio Perucatti aveva una fiducia instancabile nella presenza in ogni uomo di una possibilità di redenzione e di vita oltre il delitto più efferato: il sogno concreto che lo guidava era quello di una definitiva abolizione dell’ergastolo. Consapevole che questo obiettivo non poteva essere raggiunto in breve tempo, iniziò a dedicarsi alla realizzazione di un’opera che resterà fondamentale nella giurisprudenza carceraria italiana: “Perché la pena dell’ergastolo deve essere attenuata”, che pubblicò nel 1956[4].
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[1] F. Albano, Recensione a Paul Ricoeur il diritto di punire, in “Lo Sguardo”- rivista di filosofia, n.12, 2013, p. 220.http://www.losguardo.net/public/archivio/num12/recensioni/2013_12_Recensione_Ricoeur.pdf
[2] S. Ceccanti, Il diritto dei detenuti nella costituzione, in “Democrazia e Sicurezza”, anno II, n.2, 2012, p.3-4.
http://www.antoniocasella.eu/archica/Ceccanti_diritto_detenuti_Costituzione_apr12.pdf.
[3] Ibidem.
[4] http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/Eugenio-Perucatti.pdf.
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Chiara Ottaviano
Dottoressa in giurisprudenza. Ho conseguito la laurea presso il dipartimento di Roma tre, ad ottobre 2022, con una tesi in diritto missionario, analizzando gli Acta Apostalicae Sedis dal 1918 al 1963. Attualmente, praticante avvocato in diritto civile, con attenzione al diritto di famiglia ed al diritto fallimentare. A settembre 2023 ho conseguito un Master di II livello in diritto penitenziario e Costituzione, presso il dipartimento di Roma tre, discutendo una tesi sulla condizione delle recluse transgender all'interno dell'amministrazione penitenziaria e sviluppando un grande interesse per la normativa concernente la comunità LGBTQAI+. Ho da poco terminato, presso il dipartimento di Giurisprudenza di Roma tre il corso in materia diritti umani e ONG curato in collaborazione con CILD. Attualmente collaboro come volontaria presso Antigone nell'ufficio del Difensore civico.
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