Sentenza TAR n. 155/21 e Cons. Stato n. 1514/21: avvalimento, tra soddisfacimento dell’onere di specificità ed introduzione di un “tertium genus”
Nell’assunto costitutivo dell’istituto giuridico dell’avvalimento come strumento oseremmo dire “mutualistico” nel soddisfacimento delle venienti esigenze di possesso dei requisiti a carattere vario, in raffronto ad un “materialistico” rapporto tra impresa ausiliaria ed ausiliata; è emessa una pronuncia degna di menzione del TAR Lazio nel merito dei c.d. “requisiti esperienziali” del sovra trascritto istituto.
Specificamente, secondo il Tribunale amministrativo, si rileva la sussistenza e la rilevazione di un “tertium genus” di avvalimento: diverso sia dal c.d. “avvalimento di garanzia” (per il quale non è richiesta la specifica indicazione delle risorse messe a disposizione dell’ausiliaria, come da ultimo ribadito da Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2021), sia dal c.d. “avvalimento operativo” (il quale prevede che il concorrente deve, in ogni caso, fornire adeguate garanzie circa l’effettivo impiego e disponibilità, in fase di esecuzione, delle specifiche risorse messe a disposizione dell’ausiliario per eseguire il contratto, come riaffermato da Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1330).
Orbene, il TAR Lazio, nell’avvalimento di “messa a disposizione” dei c.d. “requisiti esperienziali” e dunque nel vertere di un’acclarata esperienza di settore e dell’effettivo concretizzarsi di precipue capacità tecniche, precisa come sia da ritenersi indefettibile l’assunzione, da parte dell’impresa ausiliaria, dell’obbligo di eseguire personalmente e direttamente le prestazioni generantesi e dedotte in sede contrattuale.
In ottica di circolarità concettuale, nel merito sempre dell’istituto dell’avvalimento, con sentenza del Consiglio di Stato n. 1514 del 22/02/2021 si pone a specificazione che il requisito di specificità del contratto di avvalimento tecnico-operativo (già brevemente sovra descritto) possa ritenersi soddisfatto anche nella mera indicazione dell’obbligo dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione la propria intera organizzazione aziendale.
Dunque, tutto quanto sopra conduce a ritenere come disutile la necessità di indicare dettagliatamente le risorse ed i mezzi impiegati; in particolar modo quando questi vengano comunque descritti all’interno dell’offerta tecnica. Difatti, secondo una giurisprudenza del Consiglio di Stato, purtroppo a volte ammantata da un velo d’oblio, il contratto di avvalimento non deve risolversi in un elenco analitico di mezzi e risorse umane, rimettendo la chiosa degli elementi di dettaglio alla definizione in fase esecutiva o comunque da rendersi facilmente identificabili.
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Luigi Piero Martina (Lecce, 1992).
Laureato con 110 e lode in Giurisprudenza (con qualifica Summa cum Laude) presso la Pontificia Università Lateranense, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea a carattere sperimentale.
Laureato con il massimo dei voti in Operatore Giuridico di Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea in materia di contrattualistica pubblica.
Laureando in materie economiche e Avvocato Comunitario.
Dipendente del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Ex Segretario e Tesoriere dell’Associazione Internazionale Lateranense della Pontificia Università Lateranense ed ex Consulente Professionale presso la Fondazione “Civitas Lateranensis” .
Ex Consulente Professionale presso la Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee della Pontificia Università Lateranense.
Autore scientifico ed ex Tutor Accademico presso la succitata università.
Componente dell'Osservatorio di Studi sulla Dualità di Genere della Pontificia Università Lateranense.
Membro del Gruppo Interdisciplinare di Ricerca in Neurobietica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Responsabile Qualità Accademica della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti.
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