Senza previa affissione del codice disciplinare il licenziamento per scarso rendimento è inefficace
Corte di Cassazione, Ordinanza 11 agosto 2022 n. 24722
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in epigrafe, ha affermato che nell’ambito dell’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, in caso di mancata affissione nei locali aziendali del codice disciplinare il licenziamento irrogato al lavoratore per scarso rendimento è inefficace.
Questa è la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione a seguito del ricorso presentato da una Srl avverso la sentenza della Corte D’Appello che aveva dichiarato inefficace il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento senza una preventiva affissione del codice disciplinare.
Il dipendente era stato infatti licenziato dalla società dopo aver ricevuto svariate contestazioni circa lo scarso rendimento mostrato, seguiti da provvedimento disciplinare che comportava la sospensione della retribuzione. Successivamente la società provvedeva ad intimare il licenziamento con preavviso adducendo “una voluta lentezza nello svolgere la mansione affidata”.
I giudici di secondo grado mettevano l’accento sul fatto che la contestazione disciplinare aveva ad oggetto la violazione, non di doveri fondamentali del lavoratore o del cd. minimo etico, bensì di “una specifica regola tecnica di produttività, legata ad un determinato standard medio fissato dall’azienda in base alla propria organizzazione produttiva e alla media raggiunta dagli altri dipendenti con identiche mansioni”.
Il comportamento del datore di lavoro, pertanto, avrebbe dovuto essere quello di informare in via del tutto preliminare i lavoratori circa la disciplina della violazione della regola di produttività legata a degli standard medi fissati dall’azienda. Di conseguenza, tale adempimento doveva essere assolto mediante l’affissione del codice disciplinare nei luoghi aziendali.
Avverso la sentenza la società proponeva ricorso per Cassazione che ha confermato quanto precedentemente stabilito dalla Corte D’Appello ribadendo che “in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’art. 7 St. lav.”.
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Dott. Salvatore Messina
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