Senza un giudizio controfattuale non si può condannare l’infermiera di turno che omette di avvisare il medico di guardia
La vicenda processuale trae origine da una sentenza del Tribunale di Torino con il quale il Giudice di prime cure condannava alle pena di mesi due di reclusione, per il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) commi 1 e 2, un medico chirurgo esecutore di un intervento chirurgico di plastica addominale, nonché l’infermiera professionale addetta all’assistenza post operatoria del paziente per aver cagionato per colpa a quest’ultimo l’aggravamento della complicanza emorragica insorta – senza colpa – a seguito di tale intervento chirurgico, consentendo l’insorgenza di shock emorragico e di concreto pericolo per la vita del paziente.
Veniva addebitato all’infermiera, in particolare, di aver omesso, nel corso della assistenza notturna del paziente, di avvisare il personale medico di guardia del fatto che lo stesso non aveva riposato per tutta la notte, non riusciva a tenere la posizione nel letto, lamentava dolore allo scroto e pressione arteriosa onerale di 90/60.
La Corte d’appello di Torino, investita delle impugnazioni degli imputati, in parziale riforma della decisione impugnata, riduceva la pena inflitta a entrambi gli imputati a giorni 20 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado impugnata.
La Corte di Cassazione poi rigettava il ricorso proposto dal medico e, in accoglimento di quello proposto dall’infermiera, annullava la sentenza di secondo grado dalla stessa impugnata, limitatamente alla sua posizione, rinviando per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino che dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per essere il reato a lei ascritto estinto per intervenuta prescrizione, confermando però le statuizioni di condanna in favore della parte civile.
Avverso tale sentenza proponeva nuovamente ricorso per cassazione l’infermiera prospettando la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché l’omissione del necessario giudizio controfattuale, con riferimento alla sussistenza del rapporto di causalità tra le proprie condotte e l’evento, in quanto i giudici del rinvio, nonostante la chiara evidenziazione da parte della sentenza di annullamento con rinvio della necessità dell’accertamento dell’effetto impeditivo (della condotta ritenuta doverosa e omessa dalla ricorrente), anche sul piano della sua indifferibilità, si erano limitati a una generica affermazione circa la natura salvifica della condotta richiesta e omessa, venendo nuovamente meno all’obbligo di procedere al suddetto giudizio contro fattuale indicato come necessario nella suddetta sentenza di annullamento con rinvio.
In particolare, nell’opinione della ricorrente, la Corte d’appello in sede di rinvio aveva omesso di risolvere il quesito relativo a cosa si sarebbe invece verificato se la ricorrente avesse provveduto ad avvisare il medico di guardia tra le ore 4 e le ore 7 (allorquando cessò dal servizio), limitandosi la Corte ad affermare che lo shock emorragico sarebbe stato evitato se l’infermiera fosse intervenuta.
Al riguardo la ricorrente sottolineava che il medico che aveva visitato il paziente alle ore 10, dopo aver compiuto una serie di interventi sanitari e terapeutici (infusione di liquidi, esami del sangue, monitoraggio dei valori pressori), aveva disposto il rinnovo degli esami il giorno successivo e il monitoraggio del paziente nelle successive ore fino alle 16, e evidenziava che i giudici del rinvio non avevano verificato se la struttura sanitaria era in grado di eseguire gli esami di laboratorio sul paziente alle ore 4 e se il medico di turno, qualora avvisato di quanto accaduto nella notte, e in particolare tra le 4 e le 7, avrebbe disposto l’immediata esecuzione degli esami di laboratorio o avrebbe continuato a monitorare la situazione rimandando tali accertamenti alle ore successive. Evidenziava poi il mancato accertamento della reversibilità o meno dello stato di shock emorragico e anche se lo stesso nella notte fosse conclamato o meno, stante la mancanza di indicazioni da parte dei periti circa il momento in cui lo stato di shock emorragico era divenuto irreversibile, con la conseguente inutilità di una attivazione per evitare l’evento.
Occorreva, pertanto, ad avviso della ricorrente un ulteriore accertamento, per individuare sia il momento certo, compreso tra le ore 4 e le ore 10, di irreversibilità della situazione di shock emorragico tale da determinare la necessità di un nuovo intervento chirurgico e, soprattutto, il rischio di morte del paziente; sia la possibilità di dare avvio alla procedura iniziata alle ore 10 anche in un momento anteriore e gli esiti eventuali della stessa.
Nella sentenza in commento n. 39497/2017 la Corte di Cassazione, investita nuovamente del caso, rileva che la Corte di Appello aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta omissiva addebitata all’infermiera e l’evento (cioè l’aggravamento della complicanza emorragica insorta a seguito dell’intervento chirurgico di plastica addominale, con l’insorgenza dello shock emorragico e la determinazione di concreto pericolo di vita), affermando che se essa, alle ore 4, avesse fatto intervenire il medico di guardia, in quel momento sarebbe stato possibile fronteggiare adeguatamente la complicanza emorragica e comunque compiere gli interventi iniziati dopo le ore 10 e impedire l’aggravarsi e il prolungarsi della condizione di shock emorragico.
Aggiunge che però tale ricostruzione non aveva tenuto adeguatamente conto dei rilievi sollevati dall’imputata con l’atto d’appello e con entrambi i ricorsi per cassazione, e, soprattutto, di quanto indicato nella precedente sentenza di annullamento con rinvio, non essendo stato compiuto il giudizio contro fattuale necessario nei reati omissivi impropri (cfr. Sez. 4, n. 26491 del 11/05/2016, Ceglie, Rv. 267734; Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, E., Rv. 264883; Sez. 4, n. 29889 del 05/04/2013, De Florentiis, Rv. 257073; Sez. 4, n. 23339 del 31/01/2013, Giusti, Rv. 256941).
La Suprema Corte chiarisce che in particolare la Corte di Appello di Torino ha errato nell’omettere di verificare se tra le ore 4 e le ore 7 del 13 dicembre 2007, allorquando, cioè, l’infermiera imputata doveva vigilare sul decorso post operatorio del paziente e riscontrò i plurimi sintomi indicativi della possibile emorragia in atto) la complicanza fosse conclamata e, soprattutto, reversibile, se cioè con una tempestiva attivazione in tale momento avrebbero potuto essere evitati il prolungarsi e l’aggravarsi di tale complicanza e la messa in pericolo della vita del paziente, e, dunque, se l’adozione della condotta diligente omessa avrebbe potuto impedire l’evento, conseguentemente attribuibile alla imputata a titolo di colpa per omissione.
Prosegue rilevando che la Corte di Appello neppure risulta ha accertato se la struttura sanitaria fosse in grado in tale momento (cioè tra le ore 4 e le ore 7) di eseguire gli esami di laboratorio disposti nella mattina successiva (esame emocromatografico e analisi di laboratorio sui campioni di sangue, da cui erano emersi valori indicativi di una grave anemizzazione, ed esame ecografico della parete addominale, che aveva evidenziato un vasto ematoma sottocutaneo prefasciale di 35/40 mm. di spessore, esteso per tutta la parete addominale), sulla base dei quali era stata diagnosticata la complicanza emorragica e disposto l’intervento chirurgico di revisione.
Concludono affermando che risulta dunque del tutto assente il necessario giudizio controfattuale indicato come necessario per accertare la configurabilità della ineludibile relazione causale tra la condotta omissiva addebitata e l’evento, con la conseguenza che lo stesso deve, al fine di accertare la sussistenza della responsabilità della ricorrente, essere ancora compiuto e dunque la sentenza della Corte di Appello di Torino deve essere annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello per il compimento di detta indagine ex art. 622 c.p.p. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087; Sez. 1, n. 42039 del 14/01/2014, Simigliani, Rv. 260508; Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Bresciani, Rv. 258999; Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561).
Come è noto, l’ordinamento giuridico accoglie la concezione condizionalistica della causalità cui è strettamente legato il giudizio logico controfattuale, necessario per riscontrare l’effettivo rilievo condizionante del fattore considerato: se dalla somma degli antecedenti si elimina col pensiero la condotta umana ed emerge che l’evento si sarebbe verificato comunque, allora essa non è condizione necessaria.
Nei reati omissivi impropri, come nel caso in commento, il meccanismo controfattuale viene posto in opera immaginando la condotta mancata e verificando se la sua adozione avrebbe impedito la produzione dell’evento, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come non realizzata la condotta dell’agente (ovvero realizzata nei reati omissivi impropri la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc verificatosi), l’evento hic et nunc verificatosi non sarebbe accaduto, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Naturalmente, il procedimento di eliminazione mentale, per poter funzionare, presuppone che siano già note le regolarità scientifiche od esperienziali che governano gli accadimenti oggetto d’interesse, la condotta doverosa che avrebbe potuto in ipotesi impedire l’evento deve essere rigorosamente descritta, definita con un atto immaginativo, ipotetico, ed è evidente che un simile giudizio, per il suo carattere ipotetico o prognostico, ha grossi margini d’incertezza.
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