Separazione con addebito al marito che si dichiara “single” su Facebook

Separazione con addebito al marito che si dichiara “single” su Facebook

Una recente pronuncia (Sent. n. 6/2021, pubbl. il 07/01/2021) del Tribunale di Palmi (RC), ha fatto chiarezza circa la possibilità di chiedere la separazione con addebito nei confronti del coniuge, il marito, nel caso di specie, che si dichiara “single” sulla piattaforma social “Facebook”.

La domanda della ricorrente, a giudizio del collegio giudicante, risulta essere fondata e dunque meritevole di accoglimento, mettendo in luce come i rapporti interpersonali siano oggi notevolmente mutati, basandosi questi, non soltanto su contatti “face to face”, ma in larga parte su canali virtuali. Anche i “tradimenti” dunque, per potersi definire “consumati”, non necessariamente necessitano di un “contatto umano” nel senso più vero e tradizionale del termine, potendo bastare anche un “rapporto platonico” che vive sulla tastiera di un cellulare o di un pc.

Entrando più da vicino nella vicenda oggetto di giudizio, la parte resistente, sarebbe appunto venuta meno al dovere di fedeltà coniugale, intrattenendosi virtualmente con una donna. Il fatto trarrebbe la sua genesi nell’essersi l’uomo, dichiarato “single”, con l’annotazione “mi piacciono le donne”, su facebook.

Da qui sarebbe nato un rapporto virtuale con una donna, con cui la parte resistente avrebbe scambiato dei messaggi, peraltro poi casualmente finiti tra le mani della figlia minorenne, dal contenuto non esattamente consono ad un uomo sposato.

La moglie si sarebbe accorta di ciò a causa delle nuove abitudini del marito, uscite in orari notturni ed in luoghi appartati (il parcheggio di un centro commerciale), tante ore trascorse al cellulare, il possesso di più schede telefoniche a suo nome, senza però che quest’ultimo aspetto risultasse, a parere del collegio, determinante. Tutti comportamenti questi che hanno indotto la ricorrente ad “indagare” su quanto stava consumandosi.

Sebbene non si possa parlare di una relazione extraconiugale intesa nel senso più tradizionale del termine, di per sé, sarebbe sufficiente la sola circostanza di essersi dichiarato “single” sul sociale network, ad addebitare la separazione al coniuge fedigrafo.

In tema di infedeltà coniugale, la Suprema Corte ha osservato che ai fini della valorizzazione nell’ambito di un giudizio di separazione per colpa non rilevano esclusivamente le relazioni extraconiugali in senso stretto ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possono giustificare da soli la lesione della dignità e dell’onore dell’altro coniuge” (Cass. n. 8929 del 12/04/2013).

La giurisprudenza di legittimità, già da tempo, ha specificato come il rapporto di coniugio coinvolga un orizzonte ben più ampio di quello che si è soliti intendere, incidendo in modo significativo tutti quei comportamenti volti a ledere quel patto più o meno tacito di fedeltà e rispetto reciproco, che si esplica non soltanto nell’astenersi dall’avere rapporti intimi extraconiugali, ma che si materializza in un “impegno morale”. La “sacralità laica” di una promessa, il non tradire quel rapporto di dedizione fisica e spirituale che affonda le proprie radici nella nozione più ampia di “lealtà”.

Ed è in questo panorama che il dichiararsi pubblicamente libero da vincoli sentimentali, lede platealmente la dignità del coniuge, “rappresentando ai terzi estranei un modo di essere o uno stato d’animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio”.

Ed è sempre la Corte di Cassazione (Cass. n. 21657 del 19/09/2017), citata dal suddetto collegio giudicante, a sottolineare questo modo, per certi versi nuovo, di intendere il tradimento, elevando conseguentemente ad una dignità di più ampio respiro il rapporto di lealtà coniugale.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Maria Francesca Marrara

Ha conseguito la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, con una tesi in diritto tributario, dal titolo" Rilevanza sanzionatoria penale dell'omesso versamento dei tributi indicati in dichiarazione"; e conseguito subito dopo, presso lo stesso Ateneo, il diploma di Specializzazione in Professioni Legali, con una tesi in diritto penale, "L'attività medico-chirurgica in équipe tra dovere di controllo e principio di affidamento". Un Master dal titolo: “L’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado", con una tesi in diritto pubblico dal titolo: " La scuola è aperta a tutti: l'istruzione come diritto sociale". Ha espletato il tirocinio formativo presso il Tribunale Civile e Penale di Palmi (RC), negli anni di formazione presso la Scuola di Specializzazione, nonchè la pratica forense presso uno studio legale.

Articoli inerenti