Separazione coniugale e decesso di un genitore: cosa accade ai figli affidati al servizio sociale?

Separazione coniugale e decesso di un genitore: cosa accade ai figli affidati al servizio sociale?

Il Tribunale di Firenze con provvedimento del 20 settembre 2022, preso atto del decesso di una delle parti nell’ambito di un procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi, ha accolto l’istanza del superstite tesa ad ottenere la revoca dell’affidamento al Servizio Sociale dei tre figli minori della coppia, rinviando al Collegio per la sentenza di cessazione della materia del contendere.

E’ noto che il decesso di una delle parti costituite in giudizio comporti, non appena il difensore ne faccia dichiarazione al giudice, l’automatica interruzione del giudizio, con onere di riassunzione nei confronti degli eredi. Tuttavia, nei procedimenti di separazione e divorzio, il decesso di una delle parti rappresenta non una mera causa di interruzione ma la cessazione della materia del contendere, evidentemente connessa alla esistenza di entrambi i membri della coppia genitoriale sia in merito al diritto al mantenimento sia in relazione agli ulteriori aspetti patrimoniali e non patrimoniali.

Ma cosa accade in caso di morte di una delle parti qualora i genitori abbiano precedentemente subito una sospensione della responsabilità genitoriale ed i minori siano stati affidati al Servizio Sociale? Il decesso, come precisato, comporta la pronuncia della cessazione della materia del contendere e, quindi, la chiusura definitiva del processo. Il genitore superstite vedrebbe menomate, compresse, diminuite le proprie facoltà genitoriali sine die o, quantomeno, sino all’emanazione di un provvedimento di revoca dell’affidamento all’ente e riaffidamento a se stesso al termine di un nuovo procedimento giudiziale.

Il Tribunale di Firenze, invece, in sede di udienza, accogliendo l’istanza, depositata dal coniuge superstite prima della dichiarazione dell’evento ad opera del procuratore, ha revocato il provvedimento di affidamento all’ente, disponendo che i tre figli minori, fossero nuovamente affidati alla mamma, rinviando quindi al Collegio per la cessazione della materia del contendere.

La Giudice così dispone “le parti congiuntamente stante il decesso del convenuto e la non riassumibilità del procedimento chiedono che il Tribunale voglia dichiarare cessata la materia del contendere La Giudice, rilevato che l’affidamento al servizio sociale era stato disposto in considerazione dell’alta conflittualità tra i genitori, revoca l’affidamento dei minori… al servizio sociale, revoca l’incarico alla dott.ssa …Quindi rimette la decisione al collegio sulla cessazione della materia del contendere”

Il Tribunale di Firenze ha condiviso il principio secondo cui le problematiche sorte in ordine al rifiuto di uno dei figli di incontrare la madre e dell’altra figlia di incontrare il padre, fossero venute meno con la morte del padre quanto alla figlia che lo rifiutava, quanto alla madre poiché il figlio già da mesi aveva pienamente recuperato il rapporto e la frequentazione con lei. Pertanto, le circostanze che avevano indotto il Tribunale, nel corso del processo, a sospendere la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e ad affidare i minori all’ente sono cadute con il decesso di uno dei genitori e ciò ha costituito il presupposto per la revoca dell’affidamento della prole a terzi.

Il provvedimento ha consentito quindi il pieno recupero della genitorialità senza necessità di ricorrere ad un nuovo procedimento giudiziale, con evidente vantaggio dei figli e del genitore superstite.


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L'Avv. Marina Marconato è un avvocato Cassazionista e Criminologa già membro della Commissione Famiglia dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, Consigliera delegata alla lotta contro la violenza domestica ed abusi sui minori di Terziario Donna Confcommercio di Roma. Esercita la professione di avvocato dal 1996 nell'ambito del diritto di Famiglia. E' riservata particolare attenzione ai casi di violenza psicologica e fisica nella coppia ed alla violenza sui minori. Esperta nella trattazione dei casi di violenza riconducibili a disturbi psicopatologici quali la psicopatia ed il narcisismo patologico

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