Separazione giudiziale: chi prevale tra coniuge assegnatario e proprietario sulla casa familiare?

Separazione giudiziale: chi prevale tra coniuge assegnatario e proprietario sulla casa familiare?

Qual è la sorte di una casa familiare assegnata ad uno dei coniugi una volta che, intervenuta la sentenza di separazione fra gli stessi, il bene immobile sia assegnato al coniuge non comodatario?

La domanda nasce spontanea ed è alquanto frequente tra i soggetti che hanno dovuto recedere dalla comunione spirituale e morale derivante da contratto matrimoniale.

Ebbene, urge prefigurare che il provvedimento del giudice di assegnazione della casa familiare sia subordinato al requisito della presenza di figli maggiorenni o minorenni non autosufficienti nell’ambito della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita tra componenti del nucleo familiare ancora prima della sopravvenuta crisi  fra i coniugi.

Invero il contratto di comodato d’uso è utilizzato per sopperire ad esigenze economiche, favorendo la formazione del nucleo familiare attraverso la concessione da parte di un genitore al figlio, quale coniuge beneficiario, di un bene da destinare ad uso familiare.

Tuttavia, può verificarsi che per effetto di un provvedimento giudiziale, il bene destinato a nucleo familiare, venga conferito all’altro coniuge assegnatario ma non comodatario. Pertanto il titolo giudiziale finisce per incidere negativamente su di una situazione giuridica del comodante, estraneo al giudizio di separazione.

Si può, dunque, verificare che il genitore del coniuge comodatario, a seguito di intervenuta sentenza di separazione, essendo titolare del bene destinato ad uso familiare durante il matrimonio,  dopo aver concesso il comodato d’uso gratuito al figlio, receda da tale intento, chiedendone la restituzione al coniuge divenutone assegnatario per effetto della sentenza di separazione.

La Corte di Cassazione con sentenza (n.13603 del 2004) ha sancito la preminenza del diritto del coniuge assegnatario sul proprietario del bene immobile destinato ad uso familiare vantato dal genitore del coniuge comodatario. Secondo la Suprema corte, infatti, il vincolo di destinazione del bene non viene mai a mancare per effetto della sopravvenuta crisi tra i coniugi non essendo legato al momento della stipula del contratto all’effettiva composizione della comunione domestica.

Successivamente, a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha statuito che il diritto di proprietà vantato dal comodante non possa essere reso funzionale alla tutela del diritto che ha radice nella solidarietà coniugale. Di talchè nel dirimere il conflitto tra comodante ed assegnatario del bene bisognerà applicare, a seconda del rapporto, le cause estintive ex art.1810 (risoluzione ad nutum) ed ex art.1809 c.c. (bisogno urgente).

In particolare, secondo tale orientamento giurisprudenziale – sentenza n. 2013 del 2012 – la Cassazione Civile ha stabilito che il contratto di comodato per uso familiare rientri nello schema dell’art.1809 c.c.

Il dibattito giurisprudenziale è stato definito per intervento ulteriore delle Sezioni Unite (sentenza n.20488 del 2014) con il quale la Suprema Corte ha sancito che il contratto di comodato d’uso del bene destinato a soddisfare esigenze familiari prevede, prevede in capo al comodante la facoltà ex art.1809 c.c. di chiedere in giudizio la restituzione dell’immobile solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno tale da essere serio, non voluttuario né capriccioso, soggetto altresì a valutazione del giudice.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti