Separazione, i fratelli e le sorelle devono essere collocati presso il medesimo genitore

Separazione, i fratelli e le sorelle devono essere collocati presso il medesimo genitore

La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 12957/2018, ha stabilito che i fratelli, figli di genitori separati, devono poter crescere insieme, mantenendo il loro legame.

Il tutto trae origine dalla separazione fra due coniugi e dall’affidamento di una delle due figlie minori ai servizi sociali con residenza prevalente presso il padre.

La madre presentava ricorso per Cassazione, lamentando, fra gli altri, la mancata audizione della minore da parte del giudice e la non considerazione della volontà da lei espressa di abitare con la mamma e la sorella, volontà valorizzata dal consulente tecnico, che, peraltro, ha ritenuto la madre il genitore più attento ai bisogni della figlia.

Il procuratore generale chiedeva la cassazione della sentenza e la pronuncia del principio di diritto secondo cui “la tutela del diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza impone che, in caso di separazione dei genitori, i fratelli e le sorelle debbano esser collocati presso il medesimo genitore, salvo che emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse”.

La Corte di Cassazione stabilisce che l’ascolto del minore, infradodicenne capace di discernimento, sia un adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestatamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore. Ritiene inoltre che la volontà della minore di stare con la madre e la sorella, apprezzata dal consulente tecnico, deve essere tenuta in considerazione, poiché lo stesso consulente ha ritenuto che il legame con la sorella sia il maggior riferimento affettivo e stabilizzante. La separazione dei fratelli può aver luogo, sempre secondo la Corte, qualora vi siano ragioni ineludibili e comunque sulla base di una motivazione rigorosa che evidenzi il contrario interesse del minore.


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Mariarosa Signorini

1996 conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con la valutazione di 105/110 e discussione della tesi in Istituzione di Diritto Privato, recante il seguente titolo "Interruzione della gravidanza e responsabilità civile del sanitario"; anno accademico 2005/2006 "Master in diritto di famiglia" Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti Locali; anno 2007 "Corso di Diritto di famiglia" Alma Mater Studiorum, Facoltà di Giurisprudenza; anno 2007 "Corso di perfezionamento e aggiornamento per la difesa nel processo minorile" Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Fondazione Forense Bolognese; anno accademico 2007/2008 "Corso di specializzazione in diritto familiare e minorile", Uni.Rimini, CE.S.DI.F. (Centro Studi e Ricerche in diritto familiare e minorile); In regola con gli obblighi insiti nella formazione continua, ha partecipato ad eventi formativi, seminari e congressi che hanno ad oggetto il diritto familiare e minorile; è avvocato in Bologna.

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