Servitù di passaggio e apparenza: usucapibilità
La servitù di passaggio è una servitù discontinua.
Spesso le opere in questo caso esistono ma non sono in pratica particolarmente evidenti.
Eppure i segni evidenti, le opere, ai fini dell’usucabilità della servitù, devono essere visibili in tutto o in parte dal fondo servente.
Il proprietario del fondo servente solo cosi può rendersi conto della potenziale insorgenza del diritto reale proprio perché vi sono opere rivelatrici l’esistenza (Cass. 24856/14).
L’apparenza della servitù è necessaria affinché il proprietario del fondo servente possa conoscere del suo esercizio e affinché sussista una presunzione di conoscenza.
L’esistenza delle opere non implica necessariamente una utilizzazione continua delle stesse, dato che l’apparenza e la destinazione all’esercizio della servitù permangono anche in caso di utilizzazione saltuaria (Cass. 8736/2001).
Né è sufficiente la mera constatazione dell’esistenza di un ponte o di una strada per dirsi esistente la servitù di passaggio apparente. E’ necessario un quid pluris ovvero che si palesi una specifica ed univoca destinazione all’esercizio della servitù.
In Cass. 14292/17 perché sussista il requisito della visibilità della servitù è sufficiente che le opere siano individuabili – anche solo occasionalmente e saltuariamente – da qualsivoglia punto di osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo. Le opere permanenti devono essere visibili dal fondo servente dunque è irrilevante che le opere siano collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (Cass. 7817/06; Cass. 321/98). Esse debbono rendere obbiettivamente manifesta, per chi possegga detto fondo, la situazione di asservimento (Cass. 2994/04; Cass. 2225/1976).
In Cass. 7004/17 esse devono dimostrare di essere state poste in essere allo scopo di dare accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante.
“Non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (Cass. 13238/2010; Cass. 2994/94) … (cancello d’ingresso, apertura o altri segni materiali e visibili) rivelante in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente.
In Cass. 25355/ 17 si legge: “non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi siano stati posti in essere al fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, ossia è necessario un “quid pluris”, rispetto alla mera esistenza di un percorso o di una strada, che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù”
In Cass. 7817/2006 è stata ritenuta compiuta l’usucapione della servitù di passaggio sul rilievo che l’accesso al fondo servente era praticato attraverso un portone carraio sito sul fondo dominante e utilizzato come via d’accesso al cortile di proprietà della controparte.
“Non è necessario che le opere si trovino sul fondo servente potendo essere anche sul fondo dominante ovvero anche sul fondo di un terzo (Cass. 3695/89; Cass. 6357/97; Cass. 11254/96; Cass. 11020/91) poiché, oltre a quelli della visibilità e della stabilità, non è richiesto il requisito della particolare ubicazione delle opere, ma solo quello della loro inequivoca destinazione all’esercizio della servitù che si vanti acquisita per usucapione”.
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