Sezioni Unite e «circolazione stradale»: ambito di applicazione dell’art. 122 Cod. Ass.
Sommario: Introduzione – 1. Il rischio statico e il rischio dinamico: l’operatività dell’articolo 122 Cod. Ass. ai veicoli in sosta – 2. L’art. 122 e le aree di parcheggio – 3. Conclusioni
Introduzione
In tema di circolazione stradale, l’art. 122 Cod. Ass. prevede che «i veicoli a motore senza guida di rotaie (…) non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi». Sul tema, la giurisprudenza è corposa e il dibattito si è sviluppato nel tempo.
Le Sezioni Unite, con un risolutivo duplice intervento, si sono interrogate (evolvendo le proprie posizioni e generando un lungo dibattito giurisprudenziale tra le varie sezioni) sia sul significato di «circolazione stradale», sia sul concetto di strade di uso pubblico (e sulle aree a queste equiparate) ai fini della copertura della R.C.A..
In quest’ambito, l’intervento della Cassazione mira a definire l’esistenza, o meno, di un limite alla copertura assicurativa dei veicoli nel caso in cui questi siano fermi o, come nel caso della sentenza del 2021 citata nel testo, il sinistro avvenga in un parcheggio privato.
1. Il rischio statico e il rischio dinamico: l’operatività dell’articolo 122 Cod. Ass. ai veicoli in sosta
La prima domanda da porsi è: la sosta fa parte della circolazione? Un certo dibattito si è sviluppato sulla differenza tra rischio statico e rischio dinamico: su questo presupposto, un primo orientamento {1} ha ritenuto operativa la copertura assicurativa sia per il rischio dinamico sia per il rischio statico, cioè in ogni attività riconducibile al momento della circolazione (sosta compresa). Invece, un secondo orientamento {2} limitava la copertura al rischio dinamico: in tal senso, le funzioni esplicate dal veicolo al momento, per esempio, della sosta costituisce causa autonoma, idonea a interrompere il nesso causale con la circolazione.
L’evoluzione della giurisprudenza, nel caso di eventi esterni al rischio coperto dalla R.C.A., ha individuato la necessaria presenza di «un particolare e specifico nesso eziologico con un determinato avvenimento attinente alla circolazione» {3}, per esempio determinate modalità di sosta contrastanti con le regole del codice della strada o le regole di ordinaria prudenza e diligenza.
Quindi, nel tempo si è sviluppata l’idea che la circolazione stradale rappresenta un concetto ampio che include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l’arresto dei veicoli, quali episodi insiti nella complessità del fenomeno.
Ma, in realtà, anche il Codice della Strada è molto chiaro sul tema: l’art. 3, comma 9, recita che la circolazione è «il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada» e l’art. 140 dispone che «gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale» (con ciò implicitamente indicando anche la sosta) {4}.
2. L’art. 122 e le aree di parcheggio
Sul tema si sono recentemente espresse le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione {5}, secondo cui il suo ambito di applicazione, soprattutto quello relativo alle aree equiparate alle strade di uso pubblico, comprende ogni spazio in cui il veicolo può essere usato conformemente alla sua normale funzione.
Dalla breve rassegna poco sopra effettuata, è evidente come ormai la giurisprudenza ritenga la sosta una componente della circolazione, mentre in questa sentenza, le Sezioni Unite precisano che la copertura assicurativa deve riguardare «tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata».
Da un lato, va ricordato che l‘area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato, sebbene di proprietà privata, è da ritenere aperta all’uso da parte del pubblico posto che chiunque ha la possibilità di accedervi. Ma d’altro canto, al fine di evitare applicazioni paradossali della normativa, il criterio discretivo applicabile fa riferimento all’«uso conforme alla funzione abituale» del mezzo assicurato, senza evitare che la copertura assicurativa obbligatoria agisca solo ai sinistri verificatisi in strada pubblica o area ad essa equiparata e non alle strade private.
Le Sezioni Unite, nella richiamata sentenza del 2021, precisano anche che: «per l’operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali, e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo, la copertura assicurativa dovendo riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata».
3. Conclusioni
La richiamata giurisprudenza di legittimità è giunta a due importanti conclusioni che hanno un punto in comune: l’estensione concettuale (nello spazio e nei vari utilizzi, sebbene conformi alla funzione del veicolo) della copertura assicurativa.
Da un lato, quindi, c’è un’estensione concettuale di circolazione anche al momento statico della sosta e/o dell’arresto, cioè quando la macchina non è in movimento. Dall’altro, con la sentenza del luglio 2021, c’è un’estensione spaziale, sulla cui base si prescinde dal concetto di proprietà pubblica o privata.
Note
{1} Cfr Corte. Cass. n. 2.302 del 6 febbraio 2004; Corte Cass. n. 14.998 del 5 agosto 2004; Corte Cass. n. 8.305 del 31 marzo 2008 e, infine, Corte Cass. n. 316 del 9 gennaio 2009.
{2} Cfr. Corte Cass. n.5.398 del 5 marzo 2013.
{3} Cfr. Corte Cass. sent. n. 5.032 del 18 aprile 2000 e Corte Cass. sent. n. 17.626 del 20 novembre 2003.
{4} Cfr. Corte Cass. SS.UU. Civili, sent. 8.620/2015.
{5} Cfr. Corte Cass, SS.UU. Civili, sent. n. 21.983 del 30 luglio 2021, https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/21983_08_2021_no-index.pdf.
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Dal 2014 svolgo la professione forense presso il Foro di Napoli, in ambito civile.Nel 2015 ho collaborato, insieme ad altri, al Manuale di diritto d’autore curato dal Prof. Fabio Dell’Aversana, dedicandomi alla parte relativa ai contratti dello spettacolo.Nel 2017 e nel 2019 ho partecipato all’IGF, rispettivamente di Bologna e di Torino, dove ho trattato il tema dell’identità e della privacy dei minori in Rete, argomento trattato anche al convegno «Insert law to continue» tenuto alla Federico II di Napoli e, nel giugno 2021, nel convegno «La scuola e le sfide del Covid».Nel 2020 ho collaborato, insieme ad altri, al volume «Il valore della Carta dei diritti di Internet», a cura di Laura Abba e Angelo Alù, con il contributo intitolato: «La sicurezza in Rete e il delicato equilibrio tra vari interessi in gioco» e anche al volume «Stato di diritto, emergenza, tecnologia», edito su Consultaonline a cura di Giovanna De Minico e di Massimo Villone, con il contributo «Coronavirus e principio di uguaglianza: problematiche e spunti».Tra il 2020 e il 2021 ho affrontato il tema dello smart working sia nel breve saggio «Il diritto alla disconnessione: questioni pratiche e possibili tutele», su Rassegna Astrid, 16/2020, poi pubblicato in spagnolo nella Revista de Ciencia de la Legislaciòn, 9/2021, sia, con la Dott.ssa Valentina Sapuppo, nell’articolo «Diritto alla disconnessione: utopia o certezza normativa» pubblicato su e-learning specialist.eu l’8 marzo 2021.Nel 2021 ho collaborato, insieme ad altri, al volume «La Pubblica Amministrazione del futuro. Tra sfide e opportunità per l’innovazione del settore pubblico», a cura di Angelo Alù e di Alessia Ciccarello, con il contributo intitolato: «Discorsi d’odio, social e libertà di espressione: quis custodiet custodes?», argomento trattato anche il 14 maggio 2021 come speaker nell’ambito del ciclo di conferenze «Internet per tutti, a scuola con Isoc».
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