Sezioni Unite, legittimi i contratti bancari monofirma

Sezioni Unite, legittimi i contratti bancari monofirma

A Raffa

Commento a Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/01/2018 n° 898

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la recentissima Pronuncia di particolare importanza ex art. 374, comma 2  cpc[1], ivi commentata, salvano i tanto discussi contratti quadro in materia bancaria, recanti la sola sottoscrizione del cliente.

Gli Ermellini in primis la rilevano come ai sensi dell’art. 23 T.U.F., il contratto quadro [2] è da redigersi in forma scritta a pena di nullità; sicché, in difetto, trattasi di nullità per difetto di forma, posta nell’interesse esclusivo del cliente, volta ad assicurare la ratio della certezza e ponderazione, diritto dell’utente.

La Corte, in motivazione precisa che, tale obbligo si riferisce solo ai contratti-quadro e non ai singoli servizi di investimento o disinvestimento, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo la diversa previsione convenzionale nel contratto-quadro (in tal senso, si richiamano le pronunce del 9/8/2017, n. 19759; del 2/8/2016, n. 16053; del 29/2/2016, n. 3950, del 13/1/2012, n. 384 e del 22/12/2011, n. 28432).

Invero, la forma scritta funge da veicolo conoscitivo del contenuto del contratto, e pertanto, la sola sottoscrizione rilevante e significativa è quella del cliente –  come confermato dall’obbligo di consegnare a questi la copia del contratto -, pertanto solo costui può far valere la nullità.

Per la nullità del contratto- quadro qualora sia prodotto, come nella specie, un modulo sottoscritto solo dall’investitore, si è pronunciata ripetutamente la sezione semplice, con le recenti pronunce del 24/2/2016, n. 3623; del 24/3/2016, n. 5919; dell’11/4/2016, n. 7068; del 27/4/2016, nn. 8395 e 8396; del 19/5/2016, n. 10331 (da ultimo, la decisione del 3/1/2017, n. 36 si è espressa in senso conforme in relazione all’analoga disposizione di cui al D.Lgs. 24 settembre 1993, n. 385, art. 117).

La Suprema Corte mette in luce la motivazione esposta nella la sentenza 5919/2016, premettendo che ben si sarebbe potuto provare il contratto in forma scritta anche in presenza di sottoscrizioni delle parti contenute in documenti distinti, purchè risultante il collegamento inscindibile tra gli stessi, così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo, provabile attraverso produzione del contratto in giudizio.

Le S. U. descrivono poi in maniera chiara e precisa il fine della previsione di nullità, volta ad: “assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l’investitore che abbisogna di conoscere e di potere all’occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario.”

Fermo questo indirizzo interpretativo, il vincolo di forma, definito “formalismo negoziale”, va inteso, a parere delle S.U., infatti secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità, pertanto: “è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l’accordo(avuto riguardo alla sottoscrizione dell’investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all’esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all’investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro”.

Gli Ermellini, sottolineano poi la duplice funzione della sottoscrizione del contratto, una attinente alla formazione del consenso delle parti, e l’altra inerente attribuibilità della scrittura, sicché: la sottoscrizione, quale elemento strutturale dell’atto, vale ad attestare non solo  la manifestazione per iscritto della volontà della parte, ma anche la riferibilità del contenuto dell’atto a chi l’ha sottoscritto.

Tale duplice funzione trova la base normativa negli artt. 1350 e 1418 c.c., che pone “la forma scritta sul piano della struttura, quale elemento costitutivo del contratto, e non prettamente sul piano della funzione; la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente proprio di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell’accordo, rimanendo assorbito l’elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l’intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall’intermediario e la consegna dell’esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione”.

Nella posizione adottata dalla Suprema Corte, la previsione della nullità, azionabile solo dal cliente,  nei casi già detti di inosservanza dei requisiti di forma, –  ovvero con riguardo alla redazione per iscritto e della consegna dell’esemplare alla parte – , rappresenta una sanzione per l’intermediario, ben inquadrabile nel contesto del D.Lgs. n. 58 del 1998, che è nel complesso inteso a dettare regole comportamentali per l’intermediario, e rispetta il principio di proporzionalità, della cui tenuta si potrebbe dubitare ove si accedesse alla diversa interpretazione(e sulla rilevanza cardine del principio di proporzionalità queste sezioni unite si sono di recente espresse, sia pure nell’ambito della responsabilità civile, ai fini del riconoscimento di sentenza straniera comminatoria di danni punitivi nella pronuncia del 5/7/2017, n. 16601).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, richiama in seno alla Sentenza in commento, autorevole dottrina, la quale sostiene che la normativa in oggetto sarebbe intesa non solo alla tutela dell’utente, ma risponderebbe anche all’esigenza di garantire una efficiente organizzazione interna della banca stessa; da tale assunto, consegue la nullità del contratto-quadro ove privo della sottoscrizione del delegato dell’istituto di credito.

Tuttavia, tale ottica appare esasperatamente sanzionatoria, e perviene ad un risultato manifestamente sproporzionato rispetto alla funzione a cui la forma è in tali casi preordinata.

“A riguardo, ragionando in termini più generali, può affermarsi che nella ricerca dell’interpretazione preferibile, siccome rispondente al complesso equilibrio tra interessi contrapposti, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l’interesse particolare, l’interprete deve essere attento a circoscrivere l’ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l’interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche.”[3]

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Cassazione afferma il principio di diritto che segue: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.


[1] Rimessione intervenuta da parte della I sezione civile con l’ordinanza del 27/4/2017, n. 10447. Quesito: “se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, oltre alla sottoscrizione dell’investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario”.

[2][2] Il contratto-quadro, già previsto dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 6, nonchè dal successivo D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 18, così qualificato in quanto destinato a costituire la regolamentazione dei servizi alla cui prestazione si obbliga l’intermediario verso il cliente, è stato ritenuto nella giurisprudenza di legittimità accostabile per alcuni aspetti al mandato, derivandone obblighi e diritti reciproci dell’intermediario e del cliente, e le successive operazioni sono state considerate quali momenti attuativi dello stesso(così le pronunce Sez. U. 19/12/2007, nn. 26724 e 26725).

[3] L’interpretazione seguita è altresì in linea con le disposizioni dell’ordinamento Europeo, che nell’art. 19, par. 7 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio del 21/4/2004 (Mifid 1), recepita dal d.lgs. 17/9/2007, n.164, così come nell’art. 25, par. 5 della direttiva 2014/65/UE (Mifid 2), a cui è stata data attuazione con il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori, punta l’accento sulla registrazione del o dei documenti concordati, in tal modo evidenziandosi la necessità che risulti la verificabilità di quanto concordato. Nè la conclusione muterebbe a ritenere ancora in vigore l’art.39 della direttiva 2006/73/CE del 10/8/2006, con il riferimento all’ accordo di base “scritto, su carta o su altro supporto durevole, con il cliente, in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell’impresa e del cliente” cfr. Sentenza in commento.


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Valeria Picaro

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