Sezioni Unite: l’indennità di accompagnamento non va cumulata con il risarcimento per responsabilità medica
Con ordinanza interlocutoria n. 15537 del 22 giugno 2017, la Terza Sezione della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite la risoluzione del contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità e relativo alla applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno nell’ambito del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica. Nel caso di specie, un neonato, sano durante la gestazione, aveva patito una grave ipossia cerebrale a causa della ritardata esecuzione del parto cesareo, ascrivibile a colpa del medico di turno e del primario del reparto. L’ipossia intra partum aveva provocato gravissimi postumi permanenti, consistiti in una tetraparesi, patologia questa che necessita di un’assistenza personale fissa per la conduzione di un’esistenza dignitosa dell’invalido.
La questione giuridica che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere consiste nel valutare se nella liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza che la persona invalida è costretta a sostenere vita natural durante, debba sottrarsi l’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS.
Tale questione veniva sollevata dal medico con il quinto motivo del ricorso principale e dall’Azienda Ospedaliera con il secondo motivo del ricorso incidentale dell’impugnazione de qua.
Entrambi lamentavano che la Corte d’Appello di Brescia non aveva provveduto a detrarre, dall’ammontare risarcibile, l’importo dell’erogazione assistenziale, realizzando così una sovrastima del danno.
Preliminarmente, è opportuno esaminare il contrasto giurisprudenziale in essere sulla problematica.
Un primo orientamento afferma la possibilità di cumulare l’indennità di accompagnamento con il risarcimento del danno, poiché la prima viene percepita dal danneggiato a titolo di speciale erogazione assistenziale, diverso rispetto all’atto illecito, e dunque priva di finalità risarcitoria (Cass. Civ. Sez. III sent n. 10291 del 27 luglio 2001). Di contro, un secondo indirizzo sostiene, invece, la necessità della detrazione del beneficio spettante alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento, dall’ammontare risarcitorio. E ciò perché parte del danno risarcibile verrebbe eliminato dall’emolumento indennitario (Cass. Civ. Sez. III sent n. 774 del 20 aprile 2016). Questo recente indirizzo è anche quello che la Terza Sezione rimettente prospetta come preferibile. Tanto è vero che, nell’ordinanza interlocutoria il Collegio della Terza Sezione fissa i principi ritenuti necessari ai fini della risoluzione del problema interpretativo, come seguono: “(a) alla vittima di un fatto illecito spetta il risarcimento del danno esistente nel suo patrimonio al momento della liquidazione; (b) nella stima di questo danno occorre tenere conto dei vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, a condizione che il vantaggio possa dirsi causato dal fatto illecito; (c) per stabilire se il vantaggio sia stato causato dal fatto illecito deve applicarsi la stessa regola di causalità utilizzata per stabilire se il danno sia conseguenza dell’illecito.”.
Da ciò si evince come il cumulo dei benefici, risarcitorio e indennitario, comporti un arricchimento del danneggiato in contrasto con la natura propria della responsabilità civile, secondo cui il risarcimento del danno non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella che avrebbe avuto se il fatto illecito, quindi dannoso, non si fosse realizzato.
Pertanto, le Sezioni Unite si sono concentrate sulla individuazione della portata del principio della compensatio lucri cum damno, quale regola operativa per la stima e la liquidazione del danno. Secondo l’iter logico seguito, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo. A tal fine, occorre tenere conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, operando in tal senso una detrazione sul risarcimento. Da un lato vi è la responsabilità della struttura ospedaliera e del medico per la colpa di questo, a causa della negligenza assunta durante il parto e da cui discende l’obbligo di risarcire il danno subito dal minore, consistente nelle spese da sostenere per l’assistenza personale; dall’altro lato, vi è la legislazione assistenziale da cui discende l’indennità erogata dall’INPS ed erogata al minore quale forma di sostegno economico per mantenere un’esistenza dignitosa. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno ritenuto che ammettere o negare il cumulo dei benefici in modo asettico, conduca alla quantificazione del danno come mera operazione contabile, bypassando l’indagine sulla “giustizia del beneficio” entrato nel patrimonio del danneggiato e, quindi, sulla funzione da esso svolta. Pertanto, le Sezioni Unite puntualizzano sulla necessità di tale indagine per evitare che il responsabile dell’illecito possa sentire alleggerita la propria posizione debitoria dall’indennità ricevuta dal danneggiato, grazie all’intervento dell’INPS. A tal fine, ritengono che lo strumento di equilibrio sia rappresentato dall’art. 41 della L. n. 183 del 4 novembre 2010, secondo cui “Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate sino alla concorrenza dell’ammontare di dette prestazioni dall’ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.”. A ben vedere, tale disposizione conferma la funzione compensativa propria dell’indennità di accompagnamento e determina i presupposti anche per l’imputazione del beneficio al risarcimento, oltre che per il recupero da parte dell’istituto erogatore. Proprio quest’ultimo passaggio, impedisce al danneggiato di cumulare per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di beneficio assistenziale con il risarcimento.
Alla luce delle considerazioni svolte, le Sezioni Unite hanno ritenuto errata la decisione della Corte d’Appello di Brescia circa la cumulabilità del beneficio assistenziale con l’importo complessivo del danno. Ne consegue l’enunciazione del seguente principio di diritto: “Dall’ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’INPS in conseguenza di quel fatto.”. Per l’effetto, le Sezioni Unite accolgono il quinto motivo del ricorso principale e il secondo motivo di quello incidentale, mentre rimettono la decisione alla Terza Sezione Civile sugli altri motivi.
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