Sezioni Unite, revocabile il provvedimento applicativo di una misura cautelare anche in assenza di fatti nuovi

Sezioni Unite, revocabile il provvedimento applicativo di una misura cautelare anche in assenza di fatti nuovi

Gravida di domande complesse la Cassazione  genera principi di diritto nel quadro del codice di rito composto da  norme rigorosamente radicate  a volte  senza finestre.

Con ordinanza n. 11935/2018 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi, ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura».

Nell’ambito del procedimento penale incardinatosi a carico degli amministratori di una società per i delitti di cui agli art. 4, 10 – ter e 10 quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 era stata accolta dal GUP del Tribunale di Latina la richiesta di sequestro preventivo costituente il profitto conseguito alla commissione degli illeciti indicati, pari al valore di € 3.133.738,94. L’esecuzione del provvedimento cautelare è stata disposta su somme di denaro, beni immobili o mobili riconducibili alla società.

La società aveva formulato al GUP istanza di revoca del provvedimento di sequestro rivendicando  l’inesistenza di un vincolo di solidarietà passiva in relazione al reato tributario contestato,  considerata la creazione di una nuova compagine slegata dalle pregresse violazioni finanziarie della società originaria. L’istanza veniva respinta dal GUP sul presupposto della mancata valorizzazione, nella richiesta di revoca del provvedimento cautelare, di elementi di novità rispetto alla data di imposizione del vincolo che   potessero indurre ad una diversa considerazione delle esigenze cautelari.

La società proponeva quindi  impugnazione ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p., avverso il citato provvedimento, valutata inammissibile dal Tribunale di Latina sul presupposto che nel giudizio di appello avverso un provvedimento in tema di sequestro, debbano dedursi circostanze nuove, e non quelle attinenti alla legittimità del vincolo, poiché tali argomentazioni sono riservate al rimedio del riesame, di cui si evidenziava la mancata attivazione nei termini. Chiara la posizione dei Giudici nella situazione di fatto descritta: si sarebbe realizzata una preclusione processuale alla proposizione di censure sugli elementi legittimanti il provvedimento, per effetto del decorso del termine per impugnare l’atto impositivo, con il rimedio processuale specifico.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione.

La terza sezione penale, cui è stato assegnato il procedimento, preso atto del contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di ritenere l’inammissibilità dell’appello cautelare nell’ipotesi di mancata proposizione dell’istanza di riesame, qualora l’impugnazione non sia fondata su fatti sopravvenuti rispetto all’applicazione della misura, ha rimesso il procedimento alla cognizione delle Sezioni Unite.

Così, con sentenza depositata in data 11 ottobre 2018, è stato affermato il seguente principio di diritto che  non lascia incertezze: «la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti».


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