Sezioni Unite: sostituto processuale e costituzione di parte civile
Il 16 marzo 2018 sono state depositate le motivazioni di una sentenza (n. 12213, ud. 21/12/2017) attesa messianicamente dagli avvocati penalisti. La pronuncia, resa a Sezioni Unite, ha finalmente risposto all’annoso quesito: può il sostituto processuale costituirsi parte civile in luogo dell’avvocato munito di procura speciale?
L’arrêt della Suprema Corte giunge a proposito, visto che i contorni del dilemma riguardante i limiti dei poteri del sostituto processuale si facevano sempre più fumosi, dando adito ad una certa schizofrenia delle decisioni dei tribunali di merito.
Il problema principale sul quale si è dovuta cimentare la Suprema Corte riunita nel suo più autorevole consesso è stato quello della natura della costituzione di parte civile. Il codice di rito, infatti, consente due modalità di costituzione: personale, cioè fatta direttamente dalla persona offesa che sia anche danneggiata dal reato; a mezzo procuratore speciale.
L’art. 77 del codice di procedura penale recita, infatti: «L’azione civile nel processo penale è esercitata anche a mezzo procuratore speciale…».
In quest’ultimo caso, il danneggiato rinuncia a costituirsi personalmente, incaricando, attraverso un atto negoziale, un altro soggetto. In tale circostanza, l’art. 122 del codice di rito dice che la procura deve essere rilasciata, a pena di inammissibilità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Com’è noto, il difensore incaricato può autenticare autonomamente la sottoscrizione in calce al (o a margine del) mandato ricevuto. Così facendo, la vittima danneggiata delega un’altra persona a rappresentarla in giudizio.
Il contenuto della dichiarazione di costituzione di parte civile è analiticamente enucleato dall’art. 78, comma primo, del codice di procedura penale. Ritenendo superflua la ripetizione formale di elementi che possono tranquillamente essere desunti dalla semplice lettura di detto articolo, è il caso di soffermarsi sulle modalità con cui la costituzione di parte civile può perfezionarsi.
Il comma secondo della succitata disposizione asserisce che la dichiarazione di costituzione di parte civile può essere depositata nella cancelleria del giudice che procede, ovvero direttamente in udienza. Nel primo caso, la costituenda parte civile è onerata della notifica alle altre parti, essendo questo il momento rilevante ai fini della corretta costituzione. Per parti devono intendersi l’imputato (o gli imputati) e l’eventuale responsabile civile; la notifica al magistrato del pubblico ministero, invece, appare superflua, attesa la sua estraneità al rapporto civilistico teso ad ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno.
Una volta perfezionata la costituzione, la parte civile deve necessariamente essere rappresentata in giudizio da un difensore: questo è il dettato dell’art. 100 del codice di rito, secondo cui tutte le altre parti private, e cioè la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore stesso o da altra persona abilitata (si pensi al notaio).
Il codice, dunque, prevede un doppio binario: da un lato, la (sola) costituzione può avvenire anche personalmente; dall’altro, l’esercizio concreto delle proprie ragioni in giudizio deve necessariamente essere rimesso a un avvocato. Si tratta di un’ipotesi di rappresentanza tecnica necessaria, dalla quale non si può prescindere. Non è necessaria una procura speciale a parte se essa è già stata conferita al momento della costituzione.
A partire da questo momento, l’avvocato procuratore speciale diventa l’alter ego della parte danneggiata, potendo egli compiere e ricevere, nell’interesse della parte danneggiata, tutti gli atti del procedimento, salvi quelli espressamente riservati al danneggiato stesso: si pensi alla revoca della costituzione già avvenuta, alla rinuncia all’impugnazione o alla transazione inerente al quantum debeatur. In ogni caso, questi limiti possono essere facilmente superati inserendo espressamente, nella procura speciale, anche il compimento degli atti suindicati. È bene tenere a mente questo aspetto, cioè la capacità della procura speciale di dilatare i suoi confini: tornerà utile per la comprensione di quanto si dirà dopo.
Tutto quanto appena detto consente di operare una scissione tra:
legitimatio ad causam, che fa riferimento al diritto sostanziale di costituirsi parte civile (artt. 76 e 122 cod. proc. pen.);
legitimatio ad processum, inerente alla mera capacità di stare in giudizio (art. 100 cod. proc. pen.).
Orbene, mentre la prima spetta al titolare del bene giuridico leso, con facoltà di delegare il potere di costituzione, la seconda spetta necessariamente all’avvocato procuratore speciale, non potendo il privato stare in giudizio autonomamente. In altre parole, mentre la costituzione può eseguirsi anche personalmente, ciò non vale per la capacità di stare in giudizio, attribuita solamente all’avvocato.
Da tanto deriva, secondo la sentenza in commento, la necessità di distinguere la procura speciale eventualmente conferita dal danneggiato per la costituzione (in udienza o in cancelleria) dalla procura speciale attribuita per la legittimazione processuale. Di conseguenza, ben potrebbe aversi che la persona danneggiata dal reato conferisca procura speciale per l’esercizio del diritto sostanziale ad un soggetto, avvalendosi poi di altro difensore per la rappresentanza tecnica in giudizio.
Questa tesi è corroborata dall’attenta lettura dell’art. 100, comma secondo, del codice di procedura penale, laddove si legge che «la procura speciale (per la rappresentanza tecnica) può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile…».
Quindi, possono aversi queste ipotesi:
il danneggiato si costituisce autonomamente, conferendo poi procura speciale ad un avvocato per la rappresentanza in giudizio;
il danneggiato conferisce procura speciale a un terzo soggetto al solo fine di costituirsi parte civile in sua vece, attribuendo poi altra procura per la legitimatio ad processum ad un difensore;
il danneggiato conferisce un’unica procura speciale, sia ai fini dell’esercizio del diritto sostanziale di costituzione che per quello di difesa tecnica, ad un unico difensore, il quale può autenticare autonomamente la firma.
Riportando le parole della sentenza de qua:«La parte civile, sia essa costituita personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può poi stare in giudizio, come chiarito dall’art. 100 cod. proc. pen., solo col ministero di un difensore, munito di procura speciale…».
In buona sostanza, pur parlando sempre di procura speciale, il codice di rito farebbe riferimento a concetti giuridici diversi: con la procura a costituirsi si devolve la capacità di disporre delle posizioni giuridico soggettive del rappresentato; con quella di cui all’art. 100 cod. proc. pen., invece, si attribuiscono solamente facoltà processuali. La prima conferisce la rappresentanza sostanziale; la seconda, la rappresentanza processuale.
In effetti, quest’ultima procura è il contrappunto pratico della prima, che a sua volta rappresenta il fondamento logico-giuridico di quella che conferisce la legitimatio ad processum.
Siamo dunque arrivati al cuore della questione: può il difensore, doppiamente procuratore speciale, cioè facultato a costituirsi e a difendere in giudizio la persona danneggiata, avvalersi di quanto previsto dall’art. 102 cod. proc. pen. e, quindi, delegare un sostituto al momento della costituzione?
Le Sezioni Unite intervengono a fare chiarezza sul punto, controverso e dibattuto all’interno delle stesse sezioni semplici. Secondo un primo orientamento, poiché la costituzione di parte civile è atto di diritto sostanziale, legato al conferimento della legitimatio ad causam, essa non può mai essere compiuta dal sostituto processuale, in grado di ammantarsi solamente della più “superficiale” legitimatio ad processum.
Secondo l’orientamento opposto, al contrario, l’art. 102 cod. proc. pen. non esaurirebbe la sua portata alla sola legittimazione processuale, riuscendo a penetrare fin nell’essenza della costituzione di parte civile, cioè sino a toccare la titolarità del diritto a chiedere il risarcimento. In parole povere, questo filone giurisprudenziale sostiene la legittimità del sostituto processuale a costituirsi parte civile.
In medio stat virtus. Una terza scuola di pensiero, intermedia alle precedenti, sostiene in linea di massima l’impossibilità per il sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. di costituirsi parte civile in luogo del procuratore speciale, a meno che nella stessa procura non sia prevista espressamente la facoltà, conferita all’avvocato di fiducia, di avvalersi di sostituti processuali e di presentare a mezzo degli stessi la dichiarazione di costituzione di parte civile.
In questa ipotesi, infatti, «il sostituto designato è in realtà soggetto espressamente designato dal procuratore speciale a svolgere la sua medesima attività: non, quindi, mero sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. sfornito di poteri speciali, ma soggetto che deriva la propria legittimazione da uno specifico conferimento di incarico in tutto analogo a quello affidato al difensore originario» (Cass., sez. III, n. 50329 del 29.10.2015).
In buona sostanza, quindi, accade che la procura speciale conferita al difensore di fiducia investa a cascata anche i sostituti processuali, ove espressamente previsto. Una sorta di conferimento di secondo grado, dunque.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, qui oggetto di commento, aderisce proprio a quest’ultimo orientamento, cioè a quello mediano, meno radicale degli altri e più rispettoso dei principi di sostanza giuridica. Senza rinnegare la scissione tra procura finalizzata alla mera costituzione e procura finalizzata a conferire la legittimazione processuale, nel caso entrambe siano cumulate in un unico atto e, in essa, sia prevista espressamente la facoltà del difensore nominato di farsi sostituire in udienza ex art. 102 cod. proc. pen., il suddetto sostituto può validamente costituirsi parte civile in luogo del procuratore.
D’altronde, sarebbe un assurdo giuridico vero e proprio chiedere alla parte danneggiata di conferire un’autonoma procura speciale al sostituto processuale il quale, tra l’altro, dovrebbe essere identificato a priori già al momento del conferimento dell’incarico (mentre è risaputo che il sostituto processuale, spesso e volentieri, viene designato poche ore prima dell’udienza).
L’unica alternativa che consente al sostituto processuale di potersi costituire in carenza della procura speciale rilasciata con le modalità suindicate è quella della presenza in udienza della persona offesa: la presenza del danneggiato equivale ad una costituzione personale, così come previsto dall’art. 76 del codice di rito.
Tirando le fila di quanto affermato da questa illuminante sentenza, possiamo dire che il sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. è facultato a costituirsi in presenza di due circostanze: 1) procura speciale rilasciata al difensore di fiducia ove si prevede espressamente la possibilità che la costituzione possa essere compiuta da sostituti processuali; 2) la presenza in udienza del danneggiato, valida ai sensi dell’art. 76 cod. proc. pen. come costituzione effettuata personalmente.
La sentenza, resa dagli ermellini a Sezioni Unite, ha quindi statuito che il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale, non può costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente prevista nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione.
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Avv. Mariano Acquaviva
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