Sì al crocifisso negli edifici pubblici. A proposito della sentenza TAR Sardegna
Il Tar Sardegna nella sentenza pubblicata il 7 giugno scorso ha in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’UUAAR (l’Unione Atei ed Agnostici Razionalisti), che avevano proposto ricorso avverso l’ordinanza sindacale del Sindaco del Comune di Mandas n.21/2009, con la quale si ordinava l’immediata affissione del crocifisso negli edifici pubblici del territorio comunale, prevedendo una sanzione amministrativa di 500 euro per i trasgressori, incaricando la polizia locale di vigilare sulla esatta osservanza dell’ordine impartito.
Il provvedimento a seguito del ricorso veniva revocato, ma l’Uaar decideva comunque di proseguire la causa insistendo per la pronuncia sulla fondatezza delle proprie pretese, nonostante il TAR avesse fatto rilevare la mancanza di interesse dei ricorrenti all’annullamento del provvedimento. Secondo i giudici amministrativi, “ la Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo, con sentenza del 18 marzo 2011, ric.30814/06, ha assolto l’Italia dall’accusa di violazione dei diritti umani per l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un contributo essenziale. La Corte ha evidenziato inoltre che, secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale e identità nazionale e quanto al luogo della loro esposizione; in caso contrario, in nome della libertà religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o persino a negare questa libertà, finendo per escluderne dallo spazio pubblico ogni espressione“.
Ed ancora: “Il crocifisso, in particolare, “non viene considerato dai giudici di Strasburgo un elemento di indottrinamento, ma espressione dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di tradizione cristiana“.
Il ricorso, dunque, è stato in parte rigettato ed in parte dichiarato improcedibile per la sopravvenuta mancanza di interesse.
Per ora via libera per il Comune
Di seguito, il testo della sentenza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2010, proposto da:
Uaar Unione Atei ed Agnostici Razionalisti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Corvaja e Francesca Leurini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Pisano in Cagliari, via Puccini n.2;
contro
Comune di Mandas, in Persona del Sindaco P.T., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– dell’ordinanza sindacale del 23 novembre 2009, n. 21/2009, con la quale il Sindaco di Mandas ordina l’immediata affissione del crocifisso in tutti gli edifici pubblici presenti nel territorio comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2017 il dott.
Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20 gennaio 2010 e depositato in data 17 febbraio 2010, l’Unione ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 23 novembre 2009 n. 21, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Sindaco del Comune di Mandas ha ordinate l’immediata affissione del crocifisso in tutti gli uffici pubblici presenti nel territorio comunale, e ha previsto la sanzione amministrativa di euro 500,00 a carico dei trasgressori, incaricando la polizia locale alla vigilanza sulla esatta osservanza dell’ordine impartito. In data 22 gennaio 2010, il Sindaco di Mandas, con ordinanza n.3/2010, ha disposto la revoca del provvedimento impugnato. In seguito alla revoca dell’ordinanza n. 21/2009, è sopravvenuta la carenza di interesse della ricorrente all’annullamento del provvedimento impugnato, che deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche in epoca successiva, in base al principio per cui le condizioni dell’azione devono permanere fino al passaggio in decisione della controversia; ciò stante, non resta al Collegio che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità della domanda di annullamento. Tuttavia l’UUAR, con memoria depositata il 29.4.2017, ha insistito per la pronuncia sulla fondatezza delle proprie pretese.
Tralasciando i vizi formali dell’ordinanza impugnata, divenuti irrilevanti in seguito alla revoca del provvedimento medesimo, questo Collegio ritiene di doversi pronunciare sui vizi di merito eccepiti nel ricorso e ribaditi nella memoria di parte ricorrente.
Nel merito il ricorso è infondato. Invero, la Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo, con sentenza del 18 marzo 2011, ric.30814/06, ha assolto l’Italia dall’accusa di violazione dei diritti umani per l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un contributo essenziale. La Corte ha evidenziato inoltre che, secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale e identità nazionale e quanto al luogo della loro esposizione; in caso contrario, in nome della libertà religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o persino a negare questa libertà, finendo per escluderne dallo spazio pubblico ogni espressione. Il crocifisso, in particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo un element di indottrinamento, ma espressione dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di tradizione Cristiana. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche le doglianze di merito devono essere disattese. In conclusione il ricorso va in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, in parte respinge ed in parte dichiara improcedibile il ricorso come in epigrafe. Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente, Estensore
Marco Lensi, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
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Giuseppe Di Micco
Formazione
Giuseppe Di Micco (1986), Avvocato e Ph.D. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) con votazione 110 e lode discutendo una tesi in diritto canonico. Durante la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha continuato a coltivare l’interesse per il settore del diritto canonico ed ecclesiastico partecipando alle attività culturali ed ai convegni organizzati dalla sezione di Diritto Ecclesiastico e Canonico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”.
Nell’ottobre del 2012 è stato vincitore al concorso pubblico per l’ammissione alle scuole di dottorato di ricerca dell’Università Statale di Milano, in particolare per il dottorato in Scienze Giuridiche – Curriculum in Diritto Ecclesiastico e Canonico, 28° ciclo. Il 29 gennaio 2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, superando l’esame finale con la discussione di una tesi dal titolo "Matrimonio e consumazione nei diritti religiosi".
Nel novembre 2017 ha partecipato al corso di formazione teorico e pratico tenutosi presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana dal Titolo “Il nuovo processo matrimoniale e la procedura super rato” superando le relative esercitazioni con la votazione ed ottenendo il diploma con votazione “Summa cum laude”.
Nel 2019, ha frequentato il Corso per la formazione dei Postulatori presso lo Studium della Congregazione delle Cause dei Santi, superando l’esame finale con la votazione 9.5/10 Magna cum Laude probatus
Attività professionale ed extra
Svolge la professione forense collaborando con studi legali in materia di diritto civile (in particolare in tema di risarcimento danni, riscossione esattoriale, recupero crediti, diritto del lavoro, diritto bancario, diritto di famiglia e delle successioni).Ha collaborato con la cattedra di diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritti confessionali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II”.E’ stato tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la materia di diritto del lavoro (AA.2018/2019).
Collabora, inoltre, per il comitato di redazione della rivista on line Salvis Juribus con commenti a sentenze in materia sia di diritto civile che di diritto ecclesiastico.
E’ membro dell’Ordine della Fraternità Francescana Secolare di Afragola (OFS).
E’ membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Le Beatitudini” ODV con sede presso la Pontificia Basilica Minore di S. Antonio da Padova in Afragola (NA)
Attività scientifiche
Nel maggio del 2016 ha preso parte ad un Campus di Studio presso STILO (RC), organizzato dall’Università Magna Grecia di Catanzaro dal titolo “L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti”, prendendo attivamente parte al gruppo di lavoro costituitosi in seno allo stesso, sulla libertà religiosa e integrazione nell’ambito della scuola italiana.E’ stato organizzatore e moderatore del convegno dal titolo “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, organizzato il 4 maggio 2018 presso la Pontificia Basilica S. Antonio da Padova Afragola (NA), accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, con il patrocinio dell’Associazione forense di Afragola e dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani.
E’ stato curatore del volume relativo agli atti del Convegno “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, pubblicati presso la Key editore nel dicembre 2018.
E’ stato coautore del volume “Il Trust. Origine, analisi e aspetti comparativi” (a cura di Francesco Cecaro), pubblicato presso Turisa editrice, Collana Studia Selecta, 2018.