Si può portare un coltello fuori casa?

Si può portare un coltello fuori casa?

Premesso che in questo articolo ci occuperemo del porto di armi improprie fuori dalla propria abitazione senza finalità di commettere reati e con la licenza di detenere tali armi; partiamo subito.

Per comprendere se, e con quali limiti, è possibile portare un coltello o una qualunque altra arma impropria (mazza, bastone, cacciavite, etc.) fuori dalla propria abitazione, la norma di riferimento è sicuramente l’art. 4 l. n. 110 del 1975.

L’articolo citato recita: << Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzioni di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4>>.

L’articolo continua affermando che <<il contravventore è punito con l’arresto da un mese ad un anno e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell’ammenda>>.

La condotta in esame, di per sé, è da ritenersi reato, in particolare contravvenzione e non delitto, e quindi punibile se non compiuta in presenza di un giustificato motivo. Il motivo non può essere né astratto né generico e infatti non coincide con una qualunque necessità del soggetto agente di portare con sé l’arma; ma le particolari necessità del soggetto agente devono coincidere con regole lecite di comportamento. Il tutto in relazione alla natura dell’oggetto, alle modalità dei fatti, alle condizioni soggettive, ai luoghi ed alla normale funzionalità dell’oggetto (Corte di Cassazione sentenza n. 7331, depositata il 14 febbraio 2013).

La Suprema Corte ha anche chiarito che il giustificato motivo non può risiedere nella natura dell’oggetto stesso, ma deve valutarsi il caso concreto. Infatti, l’aver con sé un coltellino multiuso che l’agente può utilizzare per svariate evenienze non giustifica di per sé la condotta, si tratta dunque sempre di un’arma.

Dato che è molto probabile che il comportamento posto in essere configuri la fattispecie di reato in esame, un elemento di favore è rappresentato dal fatto che, secondo la giurisprudenza, l’attenuante del fatto di lieve entità prevista dal comma 3 dello stesso articolo, si applica al porto di tutte le armi improprie, compreso il coltello, quindi la pena, di regola, sarà costituita dalla sola ammenda.

In più bisogna ricordare che il giudice potrà sempre applicare le attenuanti generiche previste dall’art. 62 c.p., che gli permettono di adeguare la pena al caso concreto, quando ritenga che essa sia sproporzionata in relazione alla condotta posta in essere.

Per quanto riguarda l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p., la concessione di tale beneficio richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.

La Suprema Corte nella sentenza n. 51393/2018, ha ritenuto applicabile la particolare tenuità del fatto che esclude la punibilità perché al caso di specie erano state applicate le attenuanti generiche, l’attenuante di lieve entità e l’imputato era incensurato.


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