Si può posizionare un gazebo nelle parti comuni del condominio?

Si può posizionare un gazebo nelle parti comuni del condominio?

Cass. Civ., Sez. VI, ord. 22 febbraio 2022, n. 5809

Nella vicenda in esame, il Tribunale di Catania riformava la sentenza resa dal Giudice di pace di Mascalucia, con cui, in accoglimento della domanda di Tizio, era stata ordinata la rimozione di un gazebo installato da Caia sul marciapiede condominiale in innesto sul muro perimetrale dell’edificio.

Secondo il Tribunale, la modifica non eccedeva i limiti nell’uso della parte comune imposti dall’art. 1102 c.c., dal momento che non ledeva i diritti di godimento degli altri condòmini, né il decoro architettonico del fabbricato.

A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione davanti alla quale Tizio deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., ritenendo che fosse necessario il consenso unanime di tutti i condòmini per affermare la legittimità della modifica realizzata da Caia.

La Suprema Corte ha stabilito che “In tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un’unità immobiliare agisca in giudizio, come nella specie, per ottenere l’ordine di rimozione di un manufatto realizzato sulle parti comuni, la liceità delle opere, realizzate da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso”.

Secondo i giudici di piazza Cavour, Tizio, in base a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 2697 c.c., avrebbe dovuto dare prova del superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all’art. 1102 c.c., quale impedimento alla modifica apportata alla stessa da parte del singolo condomino, che si configura come un fatto costitutivo relativo alle condizioni dell’azione esperita.

Inoltre, gli Ermellini, ribadendo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che “La costruzione da parte di uno dei condomini di una tettoia, appoggiata al muro perimetrale condominiale, al servizio della sua proprietà esclusiva, non integra violazione delle norme che regolamentano l’uso della cosa comune, se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e non impedisca agli altri condomini di farne uso secondo la sua destinazione, non rechi danno alle parti comuni e non determini pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio” (Cass. Sez. 2, 19/03/2021, n. 7870).

In virtù dei suddetti principi, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.


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