Sicurezza alimentare e obblighi di etichettatura: rilevanza penale della vendita di prodotti “scaduti”

Sicurezza alimentare e obblighi di etichettatura: rilevanza penale della vendita di prodotti “scaduti”

La vendita di prodotti edibili scaduti è condotta che non integra, di per sé, commercio di sostanze alimentari nocive, reato p. e p. dagli artt. 444, 452 c.p., dovendosi all’uopo dimostrare la pericolosità per la salute pubblica dei beni alienati.

Tale è la regula iuris affermata da Cass. pen., Sez. IV, sent. 21.3.2018, n. 16108, all’esito del processo nei confronti del titolare di una farmacia, imputato dell’illecito penale de quo per avere venduto del latte in polvere per lattanti con data di preferibile consumazione spirata, successivamente all’assunzione del quale la persona offesa (id est il neonato-assuntore) era stato ricoverato al Pronto Soccorso di Messina, per sospetta «intossicazione alimentare».

Condannato dal giudice di prime cure in ordine al sopramenzionato delitto, oltreché per lesioni colpose (art. 590 c.p.), il prevenuto veniva, però, prosciolto dalla Corte d’Appello per insussistenza dei reati ascrittigli, decisione confermata dal provvedimento in commento.

Numerosi sono i punti d’interesse affrontati dai Giudici di legittimità.

Viene, anzitutto, riconfermata dalla Suprema Corte l’esegesi tradizionale della norma incriminatrice in parola, correttamente inquadrando il fatto (o meglio, l’evento) tipico tra quelli di pericolo concreto[1]. Infatti, la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l’indicazione «da consumarsi preferibilmente entro il» o «da consumarsi entro il» non integra di per sé (e anche laddove la scadenza sia superata) alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, 10-bis 18 D.lgs. 109/1992[2].

Che la potenzialità lesiva nei confronti del bene giuridico protetto sia contemplata dalla disposizione come requisito di fattispecie è circostanza di chiara evidenza, stabilendo l’art. 444 c.p. che le sostanze destinate all’alimentazione devono essere «pericolose per la salute pubblica». Si consideri, inoltre, la rubrica del medesimo articolo, ove le sostanze alimentari di cui è proibito il commercio sono definite «nocive».

Partendo da tale fondamentale riscontro, è agevole inferire la monoffensività del reato in questione. Cristallina si appalesa, cioè, la finalità di prevenzione perseguita dal legislatore, anticipando la tutela penale a un momento anteriore all’effettiva lesione del diritto fondamentale della salute individuale. In quest’ottica, la scelta legislativa di punire anche solo la mera «detenzione per il commercio» risulta sintomatica dell’esigenza di evitare il rischio di diffusione di cibi e bevande che, laddove ingeriti, possano portare all’insorgenza di patologie individuali[3].

Ragionando da tale angolo prospettico, la produzione effettiva di un danno alla persona (lesioni o, nei casi più gravi, morte) acquisisce un disvalore autonomo, sanzionato a mente dei reati, dolosi e colposi, elencati nel Libro II del codice Rocco, al Capo I del Titolo XII (artt. 575 e ss. c.p.). D’altra parte, un simile decorso causale -pur costituendo un post factum estraneo al fatto tipico descritto dall’art. 444 c.p.- è senz’altro indice sintomatico dell’avvenuto illecito commercio di sostanze nocive.

Detto altrimenti, laddove sia provato che l’insorgenza di una certa patologia è dovuta in via esclusiva all’assunzione di un determinato alimento acquistato da terzi, deve necessariamente considerarsi integrata la fattispecie oggettiva del summenzionato delitto in capo a colui che ha ceduto tale prodotto all’assuntore.

In quest’ottica, l’accertamento del reato p. e p. dall’art. 444 c.p. gravita intorno alla verifica del rapporto di causalità tra la condotta -che, si ribadisce, può anche essere “statica”, consistendo nella materiale detenzione dei beni nocivi- e il pericolo per la salute pubblica, del quale l’insorgenza di una patologia individuale costituisce indizio inequivoco.

Occorre, nondimeno, prendere le distanze da ogni forma di automatismo mentale, meccanismo inferenziale spesso foriero di errori e fallacie logiche, non potendosi desumere la pericolosità della sostanza alimentare dalla mera insorgenza di una malattia a seguito dell’assunzione.

Si citano, in proposito, alcuni casi emblematici, come la preesistenza di una patologia latente, manifestatasi a causa dell’incapacità dell’organismo di assimilare correttamente una o più molecole non interessate dalla scadenza (e.g. allergie violente a determinati elementi chimici) o, addirittura, la casuale insorgenza di una malattia il cui sviluppo segue un decorso causale autonomo, nient’affatto lambito dall’assunzione del prodotto.

La mancata verifica del percorso eziologico della malattia porta, invero, all’errata conclusione che sia stato l’alimento scaduto ad aver causato la lesione alla salute individuale, generata -invece- alla stregua di altri fattori[4].

Proprio in conformità a tale assunto, la Corte -facendo buon governo dei principi enunciati dalle note sentenze Orlando e Franzese[5]– ha escluso la penale responsabilità dell’imputato, non potendosi adeguatamente dimostrare che gli eventi di pericolo e di danno ascrittigli (id est, in specie, la messa in pericolo della salute pubblica mediante commercio di latte in polvere scaduto e la lesione della salute individuale del neonato-assuntore) fossero oggettivamente imputabili a una condotta colposa di questi.

In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato che le coliche riportate dalla persona offesa (nonché il conseguente stato febbrile prolungato) costituivano un «sintomo affatto aspecifico, ossia riferibile a più possibili cause, e dunque non necessariamente a un’intossicazione da latte in polvere avariato». Pertanto, l’ipotesi accusatoria, pur corroborata da pertinenti leggi scientifiche -ben potendosi ritenere, in astratto, l’assunzione di latte in polvere scaduto come causa dell’intossicazione- non aveva trovato, in concreto, un adeguato riscontro univoco. In altre parole, non è stata raggiunta la prova «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, co. 1, c.p.p.) che l’ingerimento della predetta sostanza alimentare sia stata una condicio necessaria al verificarsi della malattia della persona offesa[6], non potendosi escludere la produzione di tale evento in base a decorsi causali alternativi; di talché, i Giudici di legittimità correttamente hanno ritenuto esente da censure logiche la sentenza di proscioglimento impugnata.

Orbene, alla luce delle superiori premesse, l’esito del giudizio di cassazione deve ritenersi pienamente condivisibile, in quanto conforme ai consolidati principi logici e giuridici che governano l’accertamento del rapporto di causalità.

Bisogna, d’altro canto, guardarsi dall’escludere a priori la pericolosità per la salute pubblica di un certo alimento -la cui nocività si assume dalla circostanza che è spirata la data di preferibile consumazione ovvero di scadenza- sol perché l’assuntore non ha riportato alcuna conseguenza negativa. Ciò in quanto, lo sviluppo di una malattia individuale potrebbe essere interrotto grazie a fortuite circostanze, come la particolare resistenza fisica del soggetto a determinati agenti patogeni. Una sostanza alimentare scaduta della quale il pubblico ministero predicasse il pericolo per la salute dei consociati potrebbe, cioè, essere inoffensiva per il singolo assuntore in ragione di fattori eccezionali, con ciò non potendosi escludere la sussistenza del reato di cui all’art. 444 c.p.

Tale aspetto, giustamente non indagato dalla Suprema Corte (attenendo al merito della causa ed essendo, pertanto, estraneo al giudizio di legittimità ivi celebrato), va comunque tenuto in debito conto nella verifica del nesso di causalità e, in ultima analisi, della sussistenza del reato.

In conclusione, ferma restando la necessità di procedere a un accertamento caso per caso, il reato p. e p. dall’art. 444 c.p. deve considerarsi integrato solo in presenza di un pericolo concreto per la salute pubblica, il quale non può essere automaticamente ritenuto né escluso in base all’insorgenza o meno di una patologia individuale, che costituisce -nondimeno- un indice fortemente sintomatico della pericolosità delle sostanze alimentari vendute.

Se è vero, da un lato, che nel dubbio è sempre meglio prosciogliere l’imputato -al fine di evitare il rischio, inaccettabile, di condannare un soggetto innocente- non deve, dall’altro lato, farsi un uso strumentale di tale assioma di civiltà per ritagliare spazi di impunità, parimenti non tollerabili in una società moderna.


[1] Conformi, tra le altre, Cass. pen., Sez. IV, sent. 19.12.2014, n. 3457, e Cass. pen., Sez., sent. 17.1.2007, n. 3532.

[2] In ordine alle modalità di etichettatura dei prodotti edibili stabilite dal D.Lgs, 109/1992 occorre rammentare che la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro il» individua «la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione» (art. 10), mentre l’espressione «da consumarsi entro» specifica quando il prodotto sarà scaduto, ovverosia inizierà a deperire «dal punto di vista microbiologico», costituendo -dopo breve tempo- un pericolo per la salute pubblica (art. 10-bis).

[3] Diversamente, laddove cioè la commercializzazione di tali prodotti portasse alla proliferazione di una o più malattie, verrebbe in rilievo il diverso illecito di danno previsto dal combinato disposto degli artt. 438, 452 c.p. (c.d. epidemia colposa).

[4] Trattasi di una fallacia causale (non causa pro causa), da assumersi nella variante tradizionale per cui un fatto si considera causato da un altro sol perché gli succede nel tempo (post hoc ergo propter hoc).

[5] Cass. pen., Sez. IV, sent. 10.6.2002, n. 22568, e Cass. pen., Sezioni Unite, sent. 10.7.2002, n. 30328.

[6] Occorre, infatti, tenere a mente che l’ordinamento penale italiano considera «cause» di un dato evento tutti i fattori indispensabili a produrlo, ancorché non esclusivi, giusta la previsione dell’art. 41, co. 1, c.p. che -come è noto- positivizza il principio di equivalenza causale. A mente di tale prescrizione, dunque, se generato alla stregua di diversi antecedenti causali consistenti in differenti condotte umane, il fatto deve essere oggettivamente imputato ai singoli agenti, purché il contributo di ciascuno sia stato necessario al verificarsi dell’evento dannoso o pericoloso.


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Marco Vitale

Laureato in giurisprudenza all'Università Commerciale L. Bocconi con pieni voti assoluti e con lode. Già tirocinante presso gli uffici giudiziari civili e penali (G.I.P.) di Monza, percorso formativo svolto con esito favorevole e positivamente valutato da entrambi i magistrati formatori.

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