Sicurezza internazionale e lotta al terrorismo: limiti e tutele dei diritti umani

Sicurezza internazionale e lotta al terrorismo: limiti e tutele dei diritti umani

Parlare di sicurezza internazionale al giorno d’oggi impone di trattare il più vasto tema del terrorismo internazionale e della lotta contro tale fenomeno che numerosi Stati europei hanno intrapreso, lotta che negli ultimi anni ha comportato anche gravi limitazioni dei diritti umani.

Nonostante infatti la lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani non debbano necessariamente essere concetti contrapposti, stante lo scopo di tutela che tale attività repressiva si propone proprio con riguardo ai diritti umani fondamentali minacciati dalle azioni terroristiche, tuttavia, si è recentemente assistito a una progressiva compressione, sia a livello nazionale che europeo, di tali diritti in nome di esigenze di sicurezza nazionale e internazionale.

In seguito ad azioni terroristiche infatti, numerosi Stati europei hanno invocato l’esistenza di ragioni di eccezionalità ed urgenza, tali da imporre come necessari il conferimento di ulteriori poteri straordinari in capo all’esecutivo e l’adozione di quelle misure, spesso limitative di diritti e libertà personali, che quasi ogni ordinamento nazionale riconosce all’esecutivo in ipotesi di straordinaria emergenza (fino ad ora riconducibili per lo più allo stato di guerra).

È il caso della Francia dove, in seguito agli attentati terroristici del novembre 2015, sono state adottate misure eccezionali d’urgenza, prevedendo il potere in capo ai prefetti e al Ministro dell’Interno di limitare alcune libertà fondamentali, come quelle di riunione, circolazione, soggiorno ed espressione, nonché la stessa libertà personale, con la possibilità di ricorrere ad arresti e perquisizioni domiciliari in deroga alle generali norme procedurali penali. Tali limitazioni hanno trovato applicazione anche per periodi molto prolungati nel tempo, attraverso l’emanazione di leggi di proroga dello stato di emergenza (che è ormai ininterrotto dal 14 novembre 2015), le quali hanno comportato l’applicazione di restrizioni ulteriori rispetto a quelle già in precedenza emanate (Il 30 ottobre 2017 è stata definitivamente approvata la loi n. 2017-1510 “renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme”, la quale ha stabilito gravi limitazioni con riguardo alla libertà personale, di circolazione e di soggiorno, applicabile non soltanto in caso di terrorismo ma in ogni situazione di “pericolo pubblico”).

Similmente ha agito la Gran Bretagna, che nel tempo ha emanato numerose norme in materia di anti-terrorismo e sicurezza nazionale. Il Immigration Act del 2014, ad esempio, ha incluso il potere per il Segretario di Stato di privare cittadini britannici naturalizzati della loro cittadinanza, perfino quando questo comporti la loro apolidia, nel caso in cui vi sia il rischio che questi possano costituire una concreta minaccia pubblica. Il Paese ha giustificato tale limitazione – ove non vera e propria lesione – del diritto alla vita privata e familiare, sostenendo che la disposizione soddisfava i requisiti di necessità e proporzionalità previsti dall’art. 8 della CEDU, ritenendole misure necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Tuttavia risulta opportuno notare come tale previsione rischi di limitare altri diritti umani, quali il diritto alla vita, o il rischio di subire torture o trattamenti inumani e degradanti, nel caso in cui in seguito a tale privazione della cittadinanza, gli individui siano espulsi dal Paese (seppure sia un’ipotesi certamente illegittima come più volte affermato dalla CEDU – tra gli altri cfr. caso Khlaifia).

A livello europeo, gli interventi hanno invece riguardato l’adozione di misure sempre più invasive della privacy, come la misura relativa all’ EU Passenger Name Record (EU PNR), che permette l’utilizzo dei dati concessi da ogni viaggiatore alle compagnie aeree al momento dell’acquisto del biglietto.

La problematica fin qui delineata risulta così essere sempre più attuale nel panorama europeo. È pacifico che gli Stati abbiano “il dovere imperativo” di proteggere la popolazione contro eventuali atti terroristici e che tale dovere talvolta richieda, in situazioni di estrema emergenza ed eccezionalità, una limitazione di alcuni diritti fondamentali (cfr. Linee direttrici del Consiglio d’Europa del Comitato dei Ministri sui diritti dell’uomo e lotta al terrorismo del 2002). Tuttavia, il rischio che può sorgere in caso di un’applicazione incondizionata di tali misure di emergenza è quello di arrivare al paradosso per cui, parafrasando le parole dei giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Saadi vs Italia, gli Stati ricorrano a delle misure che minano i valori stessi che loro cercano di proteggere (sentenza 22 febbraio 2008 – opinione concorde del giudice Myjer), giungendo così non a una soluzione del problema ma ad una “ultra-soluzione”, ovvero a una “solution which is more destructive than the problem itself because it reinforces the roots of the problem and adds its own specific problems” (P. Watzlawick).

Al fine di evitare tali rischi è necessario prevedere condizioni e limiti all’applicazione della normativa d’emergenza, sia con riferimento al contenuto dei diritti presi in considerazione (determinate categorie di diritti, quali ad esempio il diritto alla vita, la dignità umana, la parità di trattamento di fronte alla legge, la presunzione di non colpevolezza devono necessariamente essere rispettati, in base al diritto consuetudinario internazionale, senza alcuna possibilità di deroga), sia alle modalità con cui tali limitazioni vengono attuate, nel rispetto cioè dei principi di proporzionalità, necessità e non discriminazione, evitando di sfociare in veri e propri abusi di potere da parte della pubblica autorità. Tale principio è stato sancito anche dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha più volte ribadito come l’articolo 15 della Convenzione dichiari inammissibili le misure limitative di determinati diritti umani, quali il diritto alla vita, al divieto di schiavitù e di tortura, diritti assoluti e inderogabili, qualunque sia lo stato di emergenza in cui si verta. Nel celebre caso Kadi è inoltre intervenuta per riaffermare come sia necessario un controllo di legittimità giurisdizionale anche con riferimento alle misure adottate dalla stessa Unione Europea in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza che impongono misure restrittive nei confronti di persone fisiche nell’ambito della lotta al terrorismo e sicurezza internazionale. La Corte ha infatti osservato che «[u]n siffatto controllo giurisdizionale risulta indispensabile per garantire il giusto equilibrio tra la preservazione della pace e della sicurezza internazionali e la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata, che costituiscono valori comuni all’ONU e all’Unione» (par. 131 sentenza del 18 luglio 2013).


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