Sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid-19 e vaccinazione obbligatoria

Sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid-19 e vaccinazione obbligatoria

Per sicurezza sul lavoro si intendono tutte quelle misure cui deve attenersi il datore di lavoro per far sì che i lavoratori siano al sicuro per eliminare rischi di infortuni o problematiche o addirittura malattie fisiche che possono sorgere nel tempo.

Le norme che si sono susseguite nel tempo sull’argomento sono davvero tante, in primis partiamo dalla base, cioè dal codice civile che all’articolo  2087 stabilisce che: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“.

Nel caso in cui non adotti le misure previste, sempre secondo l’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, anche qualora esso sia ascrivibile non solo ad una disattenzione, ma anche a sua imperizia, negligenza e imprudenza.

È invece esonerato da ogni responsabilità solo nel caso in cui il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità e esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico e alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell’evento.

Vi è poi il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (legge 81/2008) che elenca tutte le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale che vanno poi integrate con le misure di sicurezza previste per rischi specifici o settori di attività.

Il Testo Unico si rivolge a tutti i lavoratori, quindi sia ai lavoratori dipendenti, che agli autonomi o parasubordinati e  in particolare ha introdotto il tema della valutazione dei rischi come “adempimento di assoluta centralità”,  e “deve esporre quali sono tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”.

Inoltre tratta altri punti cardine come: valutazione di tutti i rischi, eliminazione dei rischi o se non è possibile la riduzione di essi in relazione alla tipologia, utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro, controllo sanitario dei lavoratori, programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi ecc.

Ebbene, veniamo ora al fulcro della questione.

Come cambiano le misure di sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid-19?

Il sito del Ministero della salute dedica un’apposita sezione alle linee guida da tener presente sul luogo di lavoro da quando è in atto la pandemia che sta colpendo il mondo.

Il protocollo ammette che il datore di lavoro sottoponga il personale, prima dell’accesso in azienda o in qualunque altro luogo di lavoro, al controllo della corporatura corporea, vietando l’ingresso qualora questa sia superiore ai 37,5°.

I lavoratori in tale condizione dovranno essere momentaneamente isolati e fornite di mascherine. Sempre il protocollo stabilisce che il datore di lavoro deve rendere noto al personale che l’accesso è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Resta chiaramente fermo l’obbligo per il datore di lavoro di segnalare ogni situazione che mini la sicurezza della salute altrui mantenendo costantemente aggiornato il DVR (Documento di valutazione dei rischi).

Adesso l’ultima novità è rappresentata dal vaccino contro il virus SARS-Covid-19.

I datori di lavoro sono costretti a sottoporre i lavoratori alla vaccinazione contro il Covid-19?

La risposta al quesito è fornita dal Testo unico della sicurezza sul lavoro che impone all’azienda, su conforme parere del medico competente, la messa a disposizione di vaccini efficaci per i lavoratori non immuni all’agente biologico presente nella lavorazione e da somministrare a cura del medico competente stesso (art. 18, comma 1, lettere g) e bb), D.Lgs. n. 81/2008). Quindi al datore di lavoro non resta che attenersi alle disposizioni previste dal medico curante e quindi a far sì che si eviti il fenomeno pandemico vaccinando i lavoratori.

Infatti, ove l’inosservanza di tali obblighi sia causa di un’infezione da Covid-19, può sorgere a carico del datore di lavoro come del medico competente l’addebito di omicidio colposo o lesione personale colposa.


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