Sigaretta elettronica: può essere utilizzata liberamente?
La prima norma introdotta in Italia per tutelare i non fumatori entrò in vigore l’11 novembre 1975, con l’emanazione delle legge n. 584. Questa legge segnò l’inizio di una serie di interventi dello Stato successivi per la tutela delle persone dal fumo passivo.
Nella prima formulazione della succitata legge si prevedeva il divieto di fumo nei locali pubblici, in modo particolare quelli maggiormente “sensibili”, come gli ospedali e le scuole. Il divieto fu successivamente esteso a tutti quei locali nei quali era previsto l’accesso al pubblico, come ad esempio le sale d’attesa degli uffici comunali.
L’evoluzione legislativa sul divieto di fumo raggiunse il suo culmine con l’introduzione dell’art. 51 della legge n. 3 del 2003 (cd. legge Sirchia), che ampliò la possibilità di vietare l’utilizzo della sigaretta in tutti i locali al chiuso. L’unica eccezione consentita fu quella di prevedere delle sale fumatori all’interno dei locali, ma senza l’obbligo da parte dei gestori di adibire sale fumatori.
La legge sul divieto di fumo è ancora oggi vigente in Italia, ma con il propagarsi dell’utilizzo della sigaretta elettronica nel corso degli anni, ci si è chiesto se questa legge fosse applicabile in toto non solo per regolare la sigaretta classica, ma anche quella relativa a questa nuova tecnologia.
Durante i primi mesi dall’introduzione di questa nuova invenzione si è pensato che la legge n. 584 del 1975 e successive modificazioni riguardassero anche la sigaretta elettronica, con il conseguente divieto di fumarla in tutti i luoghi previsti da detta legge. La Commissione per gli Interpelli, però, intervenendo su questa materia con un emendamento del 2013, ha deciso di escludere la sigaretta elettronica dal campo di applicazione della legge relativa all’utilizzo della sigaretta classica.
Ad oggi, dunque, in attesa di una legge che regoli in maniera chiara e dettagliata l’utilizzo della sigaretta elettronica, non è previsto un divieto specifico riguardante questa tecnologia, la quale non può essere considerata al pari della sigaretta contenente tabacco.
Di conseguenza sembrerebbe che la sigaretta elettronica non soggiaccia ad alcun divieto, ma non è esattamente così.
Anche per la sigaretta elettronica rimane fermo il divieto di utilizzo nelle scuole, sia per il corpo docenti che per gli studenti, nelle comunità di recupero, in tutti gli istituti minorili, ma anche nei centri per l’impiego ed in tutti i luoghi in cui vi sono presenti donne in gravidanza o minori, anche all’aperto.
Si è affermato, dunque, che il cartello “vietato fumare” affisso in tutti i luoghi pubblici ed in quelli al chiuso non ha effetto sulla sigaretta elettronica. Lo Stato, però, lascia la possibilità al gestore del locale o al datore di lavoro di un’impresa di prevedere specifici divieti di utilizzo anche della sigaretta elettronica, che, in caso di violazione, potrebbero comportare la medesima sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 584 del 1975.
Un altro luogo in cui è vietato l’utilizzo della sigaretta elettronica sono i mezzi pubblici. Su questo punto, però, è necessario chiarire che il divieto non è imposto dallo Stato con un apposita legge, ma sono praticamente tutte le compagnie che gestiscono i mezzi pubblici che hanno imposto il divieto di utilizzo della sigaretta elettronica a tutti i viaggiatori.
La libertà che è stata riservata ai gestori dei locali per decidere se imporre il divieto di utilizzo della sigaretta elettronica dovrebbe essere esercita dopo un’attenta analisi dei rischi del fumo passivo per i clienti che non utilizzano questa tecnologia. Se il gestore, dunque, ritiene che non vi siano rischi provenienti dal fumo passivo della sigaretta elettronica, allora ben potrà concedere ai clienti che lo riterranno opportuno di utilizzare in tranquillità la sigaretta elettronica.
In ultimo, è vero che ad oggi non è previsto uno specifico divieto di utilizzo della sigaretta elettronica mentre si è alla guida, ma è necessario sottolineare come la stessa sia paragonabile ad un qualsiasi mezzo di distrazione, come la sigaretta classica o il cellulare, che sarebbe bene evitare di utilizzare per non rischiare di causare incidenti stradali.
Per sintetizzare si può affermare che la legge che prevede il divieto di fumo è applicabile solo alla sigaretta contenente tabacco e non anche alla sigaretta elettronica, ma se si vuole evitare di incorrere in una sanzione amministrativa si consiglia di chiedere sempre al gestore del luogo in cui ci si trova prima di iniziare a “svapare”.
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