Sinistri stradali, Cassazione: il concorso di colpa della vittima al 25%
La Cassazione VI Sezione civile con ord. n. 6558 del 2019 pubblicata il 6 marzo 2019 ha rigettato il ricorso presentato da un motociclista confermando la pronuncia della Corte di Appello di Roma precedentemente adita nella quale si riconosceva, in conformità con un orientamento giurisprudenziale maggioritario sul punto, il concorso di colpa della vittima di un sinistro stradale al 25% con l’autore responsabile principale del danno, in quando avendo questi, tenuto una velocità contenuta nei limiti consentiti, la stessa non era consona alla situazione dei luoghi non avendo rallentato a causa della presenza di un dosso.
La vicenda prendeva le mosse dal ricorso presentato da un conducente-ricorrente che chiedeva la condanna in solido del convenuto e della chiamata in garanzia (la Compagnia di assicurazione) per il risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale occorsogli, nel quale egli alla guida della propria moto si era visto tagliare improvvisamente la strada dal convenuto il quale si era mosso da una banchina laterale esistente sull’opposto senso di marcia ed invadendo la corsia percorsa dalla moto.
Il Tribunale di Latina adito espletate le ctu e le prove per testi all’esito delle quali ritenuta la responsabilità esclusiva del motociclista, accoglieva la domanda attorea e condannava in solido entrambi i convenuti costituitisi.
Quindi, i condannati in solido avevano presentato appello principale e appello incidentale (la compagnia assicuratrice) alla Corte di Appello di Roma, la quale in accoglimento delle deduzioni argomentative dell’appellante incidentale, con una parziale riforma della sentenza di prime cure, riconosceva il concorso di colpa al 25% a carico della vittima e cioè, nello specifico dell’appellato nel sinistro stradale de quo, e addiveniva di conseguenza alla riduzione dell’importo del risarcimento stabilito in primo grado.
Proposto ricorso per Cassazione da parte dell’appellato con due motivi, soltanto, la compagnia di assucurazione resisteva con controricorso, l’altro condannato parimenti non svolgeva attività difensiva in tal sede.
La Suprema Corte all’esito dell’esame dei due motivi valutati dalla stessa congiuntamente infondati si conformava sul punto alla maggioritaria precedente giurisprudenza in tema responsabilità civile derivante dai sinistri stradali.
Invero, secondo la Corte, la <<valutazione della ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione che la condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza, l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti nei singoli soggetti e l’evento dannoso integrano altrettanti giudizi di merito>> sottratti di per sé al giudizio di legittimità tutte le volte in cui il ragionamento posto alla base delle conclusioni è caratterizzato da completezza, chiarezza e coerenza da un punto di vista logico-giuridico.
Secondo l’interpretazione del Supremo consesso, infatti, la motivazione della Corte di Appello risultava <<adeguata e priva di vizi logici>> illustrando con chiarezza le ragioni che l’hanno condotta ad <<attribuire la responsabilità del sinistro in misura del 75% a carico del conducente della vettura, riconoscendo però anche un concorso di colpa a carico della vittima, nella ridotta misura del 25%>>.
La vittima stessa, infatti, aveva contravvenuto ad un obbligo di dare la precedenza nell’atto di immettersi dalla banchina sulla corsia, tagliando la strada al conducente in moto.
Per questi motivi gli Ermellini confermando la pronuncia del Giudice di Appello, hanno rigettato e compensato integralmente le spese del giudizio tra le parti.
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