Sinistri stradali: vanno rimborsate anche le spese della fase stragiudiziale
Cass. Civ., sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3266
Il caso
Il danneggiato da un sinistro stradale conveniva in giudizio una compagnia assicuratrice per ottenere il rimborso delle spese che aveva corrisposto al proprio avvocato, per l’attività professionale prestata dallo stesso nell’ambito della procedura di risarcimento relativa all’incidente stradale occorsogli.
La suddetta procedura si era conclusa con l’accettazione, da parte dell’attore, della somma di denaro offerta dalla convenuta, a tacitazione dei danni riportati dal veicolo del danneggiato; in considerazione di ciò, la compagnia, rilevando come la vicenda fosse stata definita in sede stragiudiziale, contestava di essere tenuta al ristoro delle spese legali.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda e, allo stesso modo, il Tribunale, in qualità di giudice del gravame, respingeva la pretesa dell’appellante, sottolineando che, ai sensi dell’art. 9 del regolamento emanato con d.P.R. n. 254/2006 (assistenza tecnica e informativa ai danneggiati), le spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza del professionista in fase stragiudiziale non sono indennizzabili, nell’ipotesi in cui ci sia stata l’accettazione della proposta dell’assicuratore.
La negoziazione assistita nei sinistri stradali Copertina flessibile – 1 feb 2015
Il soccombente ricorreva per cassazione, lamentando violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., argomentando sulla natura di danno consequenziale al sinistro delle spese relative all’assistenza legale.
Il ricorrente, inoltre, contestava la violazione degli artt. 148 (procedura di risarcimento) del d. lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni), segnalando il contrasto tra la suddetta norma e il già citato art. 9 del d.P.R. n. 254/2006.
La decisione
La Suprema Corte ha ricordato che, in materia di risarcimento diretto dei danni relativi alla circolazione stradale, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 254/2006 (ai sensi del quale non sono dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico – legali, per i danni alla persona, in caso di accettazione dell’offerta dell’assicuratrice) deve essere interpretato nel senso che sono dovute le spese connesse all’attività di assistenza legale del professionista, sostenute dalla vittima «perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore».
Gli Ermellini hanno, infatti, precisato che la disposizione in esame, ove non interpretata come sopra, dovrebbe ritenersi nulla in quanto contrastante con il dettato dell’art. 24 Costituzione e, quindi, da disapplicare, ove finalizzata ad escludere la risarcibilità del danno, concretizzatosi nella corresponsione di spese legali necessarie.
Diversamente, ha argomentato il Collegio, deve ritenersi non risarcibile la spesa corrisposta nell’ipotesi in cui la gestione della procedura del sinistro sia priva di difficoltà, con danni di lieve entità ed un assicuratore che abbia offerto la doverosa assistenza al danneggiato.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come l’interpretazione dell’art. 9 d.P.R. n. 254/2006, operata dal Tribunale, sia erronea, in quanto volta ad escludere, in ogni caso, la ripetibilità delle spese relative all’assistenza legale, sostenute in fase stragiudiziale, in considerazione della scelta volontaria, da parte del danneggiato, di farsi assistere da un legale.
Vedi anche: “La parcella dell’avvocato si presume veritiera“
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