Sinistro stradale e indennizzo diretto: si alla citazione del danneggiante
La procedura di risarcimento diretto prevista dall’art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cd. Codice delle Assicurazioni Private, è stata oggetto di una recente ordinanza della Cassazione del 20 settembre 2017, n. 21896. Tale procedura permette che il danneggiato di un sinistro stradale possa agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, che a sua volta, liquidato il danno, si rivarrà nei confronti della compagnia con la quale è assicurato il veicolo di colui che ha causato il danno in un sinistro stradale.
Ora nel caso dell’instaurazione di un giudizio per indennizzo diretto, va citato il responsabile civile? O è sufficiente solo la citazione della propria compagnia assicuratrice? Per la Cassazione vale la prima ipotesi. Anzi, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile».
Infatti, già in sede di gravame, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, e disposto il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell’art. 354 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto da ritenere litisconsorte necessario.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, osserva che la questione in esame consiste nello stabilire se nella particolare procedura di risarcimento diretto introdotta dall’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, che introduce una novità rispetto al sistema precedente, continui a sussistere il litisconsorzio necessario del danneggiante; oppure se, come vorrebbe il ricorrente, l’unico soggetto legittimato passivo sia l’assicuratore dello stesso danneggiato nei cui confronti quest’ultimo si rivolge. “”l’azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile …”
Ed ancora il risarcimento diretto “si fonda su una sorta di accollo ex lege a carico dell’assicuratore del danneggiato del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo. Il risarcimento diretto, per la Cassazione, è “per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l’articolo 144 comma 3 (…) dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato dal proprietario del mezzo. L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144; (…) ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’articolo 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente”.
Inoltre, a rafforzamento dell’argomentazione degli ermellini, si ribadisce che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 2009, ha posto in luce quali siano le effettive finalità della procedura di risarcimento in questione, rilevando che essa «non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato».
In conclusione, quindi, appare evidente che le stesse finalità individuate dalla precedente giurisprudenza sull’art. 23 della legge n. 990 del 1969 continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto. È vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura; ma ciò trova un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.). All’esito, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Roma.
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Giuseppe Di Micco
Formazione
Giuseppe Di Micco (1986), Avvocato e Ph.D. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) con votazione 110 e lode discutendo una tesi in diritto canonico. Durante la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha continuato a coltivare l’interesse per il settore del diritto canonico ed ecclesiastico partecipando alle attività culturali ed ai convegni organizzati dalla sezione di Diritto Ecclesiastico e Canonico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”.
Nell’ottobre del 2012 è stato vincitore al concorso pubblico per l’ammissione alle scuole di dottorato di ricerca dell’Università Statale di Milano, in particolare per il dottorato in Scienze Giuridiche – Curriculum in Diritto Ecclesiastico e Canonico, 28° ciclo. Il 29 gennaio 2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, superando l’esame finale con la discussione di una tesi dal titolo "Matrimonio e consumazione nei diritti religiosi".
Nel novembre 2017 ha partecipato al corso di formazione teorico e pratico tenutosi presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana dal Titolo “Il nuovo processo matrimoniale e la procedura super rato” superando le relative esercitazioni con la votazione ed ottenendo il diploma con votazione “Summa cum laude”.
Nel 2019, ha frequentato il Corso per la formazione dei Postulatori presso lo Studium della Congregazione delle Cause dei Santi, superando l’esame finale con la votazione 9.5/10 Magna cum Laude probatus
Attività professionale ed extra
Svolge la professione forense collaborando con studi legali in materia di diritto civile (in particolare in tema di risarcimento danni, riscossione esattoriale, recupero crediti, diritto del lavoro, diritto bancario, diritto di famiglia e delle successioni).Ha collaborato con la cattedra di diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritti confessionali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II”.E’ stato tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la materia di diritto del lavoro (AA.2018/2019).
Collabora, inoltre, per il comitato di redazione della rivista on line Salvis Juribus con commenti a sentenze in materia sia di diritto civile che di diritto ecclesiastico.
E’ membro dell’Ordine della Fraternità Francescana Secolare di Afragola (OFS).
E’ membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Le Beatitudini” ODV con sede presso la Pontificia Basilica Minore di S. Antonio da Padova in Afragola (NA)
Attività scientifiche
Nel maggio del 2016 ha preso parte ad un Campus di Studio presso STILO (RC), organizzato dall’Università Magna Grecia di Catanzaro dal titolo “L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti”, prendendo attivamente parte al gruppo di lavoro costituitosi in seno allo stesso, sulla libertà religiosa e integrazione nell’ambito della scuola italiana.E’ stato organizzatore e moderatore del convegno dal titolo “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, organizzato il 4 maggio 2018 presso la Pontificia Basilica S. Antonio da Padova Afragola (NA), accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, con il patrocinio dell’Associazione forense di Afragola e dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani.
E’ stato curatore del volume relativo agli atti del Convegno “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, pubblicati presso la Key editore nel dicembre 2018.
E’ stato coautore del volume “Il Trust. Origine, analisi e aspetti comparativi” (a cura di Francesco Cecaro), pubblicato presso Turisa editrice, Collana Studia Selecta, 2018.